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Nel luglio 2003 è entrata in vigore la Legge Regionale n.
11/03 “Nuove misure per la prevenzione delle malattie
trasmissibili attraverso gli alimenti. Abolizione del
libretto di idoneità sanitaria”, che ha cambiato
radicalmente la regolamentazione dei libretti di idoneità
sanitaria nella nostra regione.
Lo spirito della norma si basa sulla considerazione che il
controllo ottenuto attraverso il rilascio di libretti
presenta un’efficacia assai minore di quello affidato ad un
serio percorso formativo, obbligatorio, per i soggetti che
svolgono attività a rischio.
I dati epidemiologici dimostrano, infatti, che la formazione
del personale addetto è fondamentale per il controllo delle
malattie trasmesse dagli alimenti.
Dall’8 luglio 2003 è quindi cessato l’obbligo di rinnovare i
libretti per gli addetti del settore alimentare che operano
nella regione Emilia-Romagna (per coloro che ne possedevano
uno valido a quella data).
E’ rimasto comunque invariato il rilascio ed il rinnovo per
coloro che lavorano in altre regioni in cui il libretto è
richiesto.
La legge prevedeva inoltre che fossero comunque rilasciati
nuovi libretti, o fossero rinnovati quelli scaduti prima
dell’entrata in vigore della legge, fino all’emanazione di
un provvedimento regionale che definisse i percorsi di
formazione ed aggiornamento degli addetti al settore
alimentare.
Il 17 marzo è stata pubblicata la Delibera di Giunta
Regionale n. 342/04 (B.U.R.E.R. n. 36 del 17/03/04) che
definisce appunto i criteri e le modalità di accesso ai
corsi.
Da questa data, di conseguenza, cessa l’obbligo
dell’ottenimento del libretto per chi ne fosse sprovvisto
(ovviamente per coloro che operano od intendono operare
nella Regione Emilia Romagna).
Trova di fatto piena applicazione lo spirito della norma e
si passa definitivamente al percorso formativo per gli
addetti ai lavori.
La delibera prevede la realizzazione di corsi, inizialmente
per il rilascio e successivamente per il rinnovo,
dell’attestato di formazione che sostituisce il libretto di
idoneità sanitaria, abolito con la legge regionale 11.
L’atto contiene una classificazione delle mansioni per le
quali la formazione e l´ aggiornamento sono obbligatori (non
tutte le mansioni sono soggette: ad esempio quelle che
presentano rischio sanitario nullo sono esentate, inoltre
chi è in possesso di determinati titoli di studio od ha
partecipato a corsi equivalenti a quelli previsti dalla
Delibera può ottenere direttamente l’attestato).
Vengono inoltre definite le linee guida per l´ organizzazione
dei corsi (modalità di svolgimento, periodicità, contenuti),
che spetta al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Aziende
Sanitaria Locale.
Sono individuate due tipologie di corsi:
-
corso base tipo I (corso di formazione), della durata di
tre ore, destinato alle persone che richiedano per la
prima volta l´attestato di formazione.
-
corso base tipo II (corso di aggiornamento), della durata
di
due
ore,
destinato
a
chi richieda
il
rinnovo dell’attestato di
formazione.
I corsi sono gratuiti.
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