Dipartimento di Sanità Pubblica
 
 

 Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

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Il quadro generale:
In Emilia Romagna i libretti di idoneità sanitaria sono stati aboliti e vengono sostituiti dall’obbligo di conseguimento di un attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione o di aggiornamento.

   

Legislazione

LEGGE REGIONALE 24 giugno 2003, n. 11
NUOVE MISURE PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI ATTRAVERSO GLI ALIMENTI. ABOLIZIONE DEL LIBRETTO DI IDONEITA' SANITARIA

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA N. 89 del 24 giugno 2003

 

Delibera di Giunta - N°. 2004/342 - approvato il 1/3/2004
CRITERI E MODALITA' PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI IGIENE DEGLI ALIMENTI E PER IL RILASCIO DEL RELATIVO ATTESTATO AI SENSI  DELL' ART. 3 DELLA L.R. N. 11/2003

 

Nel luglio 2003 è entrata in vigore la Legge Regionale n. 11/03 “Nuove misure per la prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti. Abolizione del libretto di idoneità sanitaria”, che ha cambiato radicalmente la regolamentazione dei libretti di idoneità sanitaria nella nostra regione.

Lo spirito della norma si basa sulla considerazione che il controllo ottenuto attraverso il rilascio di libretti presenta un’efficacia assai minore di quello affidato ad un serio percorso formativo, obbligatorio, per i soggetti che svolgono attività a rischio.

I dati epidemiologici dimostrano, infatti, che la formazione del personale addetto è fondamentale per il controllo delle malattie trasmesse dagli alimenti.

Dall’8 luglio 2003 è quindi cessato l’obbligo di rinnovare i libretti per gli addetti del settore alimentare che operano nella regione Emilia-Romagna  (per coloro che ne possedevano uno valido a quella data).

E’ rimasto comunque invariato il  rilascio ed il rinnovo per coloro che lavorano in altre regioni in cui il libretto è richiesto.

La legge prevedeva inoltre che fossero comunque rilasciati nuovi libretti, o fossero rinnovati quelli scaduti prima dell’entrata in vigore della legge, fino all’emanazione di un provvedimento regionale che definisse i percorsi di formazione ed aggiornamento degli addetti al settore alimentare.

Il 17 marzo è stata pubblicata la Delibera di Giunta Regionale n. 342/04 (B.U.R.E.R. n. 36 del 17/03/04) che definisce appunto i criteri e le modalità di accesso ai corsi.

Da questa data, di conseguenza, cessa  l’obbligo dell’ottenimento del libretto per chi ne fosse sprovvisto (ovviamente per coloro che operano od intendono operare nella Regione Emilia Romagna).

Trova di fatto piena applicazione  lo spirito della norma e si passa definitivamente  al percorso formativo per gli addetti ai lavori.

La delibera prevede la realizzazione di corsi, inizialmente per il rilascio e successivamente per il rinnovo, dell’attestato di formazione che sostituisce il libretto di idoneità sanitaria, abolito con la legge regionale 11.

L’atto contiene una classificazione delle mansioni per le quali la formazione e l´ aggiornamento sono obbligatori (non tutte le mansioni sono soggette: ad esempio quelle che presentano rischio sanitario nullo sono esentate, inoltre  chi è in possesso di determinati titoli di studio od ha partecipato a corsi equivalenti a quelli previsti dalla Delibera può ottenere direttamente l’attestato).

Vengono inoltre definite le linee guida per l´ organizzazione dei corsi (modalità di svolgimento, periodicità, contenuti), che spetta al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Aziende Sanitaria Locale.

Sono individuate due tipologie di corsi:

  • corso base tipo I (corso di formazione), della durata di tre ore, destinato alle persone che richiedano per la prima volta l´attestato di formazione.

  • corso base tipo II (corso di aggiornamento), della durata di due ore, destinato a chi richieda il rinnovo dell’attestato di formazione.

I corsi sono gratuiti.

  

 

    
      

Pagina aggiornata a Gennaio 2008