Pagina a cura dello
Sportello per la Prevenzione
|
Con la
legge regionale n. 11 del 24 giugno 2003 e con la delibera
di giunta Regionale n. 342 del 1 marzo 2004, cosa cambia?
Con la nuova legge le persone addette
alla lavorazione degli alimenti, sia a livello industriale
sia a livello artigianale, non hanno più l’obbligo di
possedere il “Libretto di idoneità sanitaria”. Il
libretto è sostituito da un attestato ottenuto a seguito di
un breve ma specifico percorso formativo, finalizzato a
rafforzare nell’operatore l’abitudine ad adottare
comportamenti corretti dal punto di vista igienico-sanitario.
La formazione è differenziata a seconda del rischio
collegato alla mansione svolta: non tutte le mansioni
lavorative con contatto o manipolazione di alimenti
comportano infatti lo stesso rischio per chi li consuma.
D’ora in poi nessuna persona addetta, nella regione
Emilia-Romagna, ad attività lavorative che comportano
contatto con gli alimenti dovrà più sottoporsi al controllo
sanitari annuale per ottenere il “Libretto di idoneità
sanitaria”
Torna all'inizio |
|
|
Chi è
tenuto a seguire gli appositi corsi di formazione e ad avere
il relativo attestato?
1. Le persone che svolgono
mansioni a rischio più elevato - nella delibera
342/2004 le mansioni a rischio più elevato sono
classificate come LIVELLO 2 :
Cuochi (ristorazione collettiva, scolastica, aziendale,
centri di produzione pasti, ristoranti e affini,
rosticcerie),
Pasticceri;
Gelatai (produzione);
Addetti alle gastronomie (produzione e vendita);
Addetti alla produzione di pasta fresca;
Addetti alla lavorazione del latte e dei formaggi, esclusi
addetti alla stagionatura e mungitori;
Addetti alla macellazione, sezionamento, lavorazione,
trasformazione e vendita (con laboratorio cibi pronti)
delle carni , del pesce e dei molluschi;
Salumieri;
Addetti alla produzione di ovoprodotti (escluso
imballaggio).
2. Le persone che svolgono mansioni
che comportano comunque un rischio, anche se più
basso delle precedenti - nella delibera n. 342/2004 le
mansioni a rischio più basso del livello 2 sono classificate
come LIVELLO 1 :
Baristi (ad esclusione della sola somministrazione di
bevande);
Fornai e addetti alla produzione di pizze, piadine e
analoghi;
Addetti alla vendita di alimenti sfusi esclusi
ortofrutticoli;
Personale addetto alla somministrazione/porzionamento dei
pasti nelle strutture scolastiche e socio-assistenziali.
Tutti coloro invece che svolgono attività che non
comportano rischi igienico sanitario per i consumatori
non hanno l’obbligo di frequentare alcun corso di
formazione, e quindi non devono essere in possesso di alcun
attestato.
Le persone che svolgono mansioni considerate “non a
rischio” - classificate come LIVELLO 0 nella
delibera 342/2004 - e che quindi non hanno l’obbligo di
frequentare corsi di formazione sono le seguenti:
Camerieri;
Lavapiatti;
Addetti all´industria conserviera;
Addetti alla produzione delle paste alimentari secche;
Trasportatori/magazzinieri;
Addetti alla lavorazione e vendita prodotti ortofrutticoli,
spezie, prodotti erboristici;
Addetti alla produzione e lavorazione del vino e delle
bevande;
Addetti ai distributori automatici di alimenti e bevande;
Tabaccai e farmacisti;
Promoter; Addetti alle pulizie in strutture alberghiere e
collettive;
Personale sanitario o di assistenza in strutture sanitarie;
Personale docente nelle strutture scolastiche;
Addetti alle produzioni alimentari a rischio microbiologico
nullo o con ciclo tecnologico che garantisce basso o nullo
apporto microbico sul prodotto finale (torrefazione caffè,
tostatura frutta secca, oleifici, produzione miele,
produzione caramelle e affini, lavorazione e confezionamento
funghi freschi e secchi, …); Addetti alla vendita del pesce;
Addetti all’imballaggio delle uova;
Addetti ad altre lavorazioni non comprese nei gruppi
precedenti.
Le persone che sono già in possesso di specifici
titoli di studio, anche se svolgono mansioni
classificate a rischio, possono ottenere direttamente
l’attestato senza necessità di frequentare corsi di
formazione.
I titoli di studio che permettono questa possibilità sono
i seguenti:
- diploma di scuola alberghiera
- diploma di perito agrario
- laurea in:
medicina e chirurgia
biologia
farmacia
medicina veterinaria
tecnico della prevenzione negli ambienti di vita e di
lavoro (o titolo equipollente)
assistente sanitario (o titolo equipollente)
scienze infermieristiche ( o titolo equipollente)
tecnologia alimentare ( o titolo equipollente)
scienze nutrizionali (o titolo equipollente)
agraria
scienza delle produzioni animali ( o titolo
equipollente)
- altri titoli di studio con documentato superamento di
almeno un esame in discipline attinenti i rischi biologici
collegati al consumo di alimenti.
Torna all'inizio |
| |
Quanto
durano i corsi di formazione, e ogni quanto tempo deve
essere fatto l’aggiornamento?
|
MANSIONI DI
LIVELLO RISCHIO 0: nessun
obbligo di formazione |
|
Baristi
con sola somministrazione di bevande – camerieri –
gestori di distributori automatici – farmacisti –
imballaggio uova – lavapiatti – magazzinieri – mungitori
– tabaccai –personale sanitario o di assistenza in
strutture sanitarie –produzione conserve – produzione
pasta alimentare secca – produzione/vendita vino e
bevande – produzioni alimentari a basso rischio
(torrefazioni, tostatura, oleifici, miele, caramelle,
funghi freschi e secchi…) – promoter – stagionatura
formaggi – trasportatori – vendita pesce |
MANSIONI DI LIVELLO RISCHIO 1
Bar – pane, pizze, piadine e simili
(produzione) – vendita di alimenti sfusi –
somministrazione/porzionamento pasti presso scuole e
strutture socio-assistenziali – sagre e feste popolari
(solo 1 responsabile per ogni associazione che esercita
somministrazione di alimenti)
A) Corso di formazione per ingresso al
lavoro:
Durata: 3 ore
Quando effettuarlo: prima di iniziare l’attività
lavorativa (o comunque entro 30 giorni)
B) Corso di aggiornamento per chi ha già
l’attestato:
Durata: 2 ore
Quando effettuarlo: ogni 4 anni
C) Fase transitoria: corso di aggiornamento per
chi possiede libretto di idoneità sanitaria valido al
8/07/2003
Durata: 2 ore
Quando effettuarlo: entro il 31/12/2007
MANSIONI DI LIVELLO RISCHIO 2
Carni (lavorazione, sezionamento, vendita con
laboratorio cibi pronti) – cucine (mense, ristoranti,
rosticcerie, centri pasti) – gelaterie (produzione) –
gastronomia – latte e formaggi (lavorazione) – pasta
fresca – pasticceria – pesce e molluschi (vendita con
laboratorio cibi pronti) – salumerie - uova (produzione
ovoprodotti) – sagre e feste popolari (solo 1
responsabile per ogni associazione che esercita
preparazione di alimenti)
A) Corso di formazione per ingresso al lavoro:
Durata: 3 ore
Quando effettuarlo: prima di iniziare l’attività
lavorativa (o comunque entro 30 giorni)
B) Corso di aggiornamento per chi ha già
l’attestato:
Durata: 2 ore
Quando effettuarlo: ogni 3 anni
Torna all'inizio
|
|
Chi
organizza i corsi di formazione?
I corsi di formazione sono organizzati
dai Dipartimenti di sanità pubblica dell’Azienda Usl
competente per territorio (di residenza o di luogo di
lavoro).
Possono esserci inoltre:
1) Corsi organizzati dalle aziende alimentari nell’ambito
degli obblighi previsti dal decreto legislativo 155/97 e
altre normative specifiche di settore in materia di
autocontrollo, previa valutazione di congruità del corso con
gli obiettivi di formazione stabiliti dalla delibera della
Giunta regionale 342/2004;
2) Prove teorico-pratiche somministrate sul posto di lavoro
dal personale di vigilanza all’atto degli accertamenti
eseguiti ai fini autorizzativi;
3) Possesso di dichiarazione delle competenze rilasciata al
termine dei corsi di idoneità al Commercio Alimentare in
attuazione della L.R. n. 14/99 (delibera di Giunta regionale
n. 1710/99), in applicazione dell’art. 5 del
decreto legislativo 31/03/98 n. 114;
4) Corso professionale per la somministrazione di alimenti e
bevande istituito o riconosciuto idoneo dalla Regione
Emilia-Romagna o da altra Regione o Provincia Autonoma, come
previsto dall’art. 6 della legge regionale 14 del 26/07/2003
“Disciplina dell’esercizio delle attività di
somministrazione di alimenti e bevande”;
5) Accesso diretto al test finale di verifica di
apprendimento, presso il Dipartimento di sanità pubblica.
Torna all'inizio |
| |
Chi
organizza i corsi di aggiornamento successivi al primo corso
di formazione?
I corsi di aggiornamento sono
organizzati:
- dai Dipartimenti di sanità pubblica delle Aziende Usl;
- dalle aziende alimentari nell’ambito degli obblighi
previsti dal decreto legislativo 155/97 e altre normative
specifiche di settore in materia di autocontrollo, previa
valutazione di congruità del corso con gli obiettivi
di formazione.
E´ possibile inoltre:
- la partecipazione a specifiche iniziative di
aggiornamento organizzate dalle Associazioni di categoria,
preventivamente condivise con il Dipartimento di sanità
pubblica e che prevedano comunque contenuti
compatibili con quelli identificati dal presente atto
deliberativo e per i quali siano previste valutazioni finali
dell’apprendimento;
- l´ accesso diretto al test finale di verifica di
apprendimento, presso il Dipartimento di sanità pubblica.
Torna all'inizio |
| |
Come fare
per ottenere l’attestato di formazione?
L’attestato viene rilasciato dal
Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL ove
l’interessato risiede, o dove svolge la propria attività
lavorativa, qualunque sia il tipo di corso frequentato.
L’attestato viene rilasciato a seguito del superamento di un
test di verifica.
Torna all'inizio |
| |
|
|
|