Dipartimento di Sanità Pubblica
 
 

 Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

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Con la legge regionale n. 11 del 24 giugno 2003 e con la delibera di giunta Regionale n. 342 del 1 marzo 2004, cosa cambia?
   
Chi è tenuto a seguire gli appositi corsi di formazione e ad avere il relativo attestato?
   
Quanto durano i corsi di formazione, e ogni quanto tempo deve essere fatto l’aggiornamento?
   
Chi organizza i corsi di formazione?
   
Chi organizza i corsi di aggiornamento successivi al primo corso di formazione?
   
Come fare per ottenere l’attestato di formazione?

 

  

 

    
      

Pagina a cura dello Sportello per la Prevenzione     

Con la legge regionale n. 11 del 24 giugno 2003 e con la delibera di giunta Regionale n. 342 del 1 marzo 2004, cosa cambia?

Con la nuova legge le persone addette alla lavorazione degli alimenti, sia a livello industriale sia a livello artigianale, non hanno più l’obbligo di possedere il “Libretto di idoneità sanitaria”. Il libretto è sostituito da un attestato ottenuto a seguito di un breve ma specifico percorso formativo, finalizzato a rafforzare nell’operatore l’abitudine ad adottare comportamenti corretti dal punto di vista igienico-sanitario. La formazione è differenziata a seconda del rischio collegato alla mansione svolta: non tutte le mansioni lavorative con contatto o manipolazione di alimenti comportano infatti lo stesso rischio per chi li consuma.
D’ora in poi nessuna persona addetta, nella regione Emilia-Romagna, ad attività lavorative che comportano contatto con gli alimenti dovrà più sottoporsi al controllo sanitari annuale per ottenere il “Libretto di idoneità sanitaria”
 
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Chi è tenuto a seguire gli appositi corsi di formazione e ad avere il relativo attestato?

1.  Le persone che svolgono mansioni a rischio più elevato -   nella delibera 342/2004  le mansioni a rischio più elevato sono classificate come LIVELLO 2 :
Cuochi (ristorazione collettiva, scolastica, aziendale, centri di produzione pasti, ristoranti e affini, rosticcerie),
Pasticceri;
Gelatai (produzione);
Addetti alle gastronomie (produzione e vendita);
Addetti alla produzione di pasta fresca;
Addetti alla lavorazione del latte e dei formaggi, esclusi addetti alla stagionatura e mungitori;
Addetti alla macellazione, sezionamento, lavorazione, trasformazione e vendita (con laboratorio cibi pronti)  delle carni , del pesce e dei molluschi;
Salumieri;
Addetti alla produzione di ovoprodotti (escluso imballaggio).

2. Le persone che svolgono mansioni che comportano comunque un rischio, anche se più basso delle precedenti - nella delibera n. 342/2004  le mansioni a rischio più basso del livello 2 sono classificate come LIVELLO 1 :
Baristi (ad esclusione  della sola somministrazione di bevande);
Fornai e addetti alla produzione di pizze, piadine e analoghi;
Addetti alla vendita di alimenti sfusi esclusi ortofrutticoli;
Personale addetto alla somministrazione/porzionamento dei pasti nelle strutture scolastiche e socio-assistenziali.

Tutti coloro invece che svolgono attività che non comportano rischi igienico sanitario  per i consumatori non hanno l’obbligo di frequentare alcun corso di formazione, e quindi non devono essere in possesso di alcun attestato.

Le persone che svolgono mansioni considerate “non a rischio”  -  classificate come LIVELLO 0 nella delibera 342/2004 - e che quindi non hanno l’obbligo di frequentare corsi di formazione sono le seguenti:
Camerieri;
Lavapiatti;
Addetti all´industria conserviera;
Addetti alla produzione delle paste alimentari secche;
Trasportatori/magazzinieri;
Addetti alla lavorazione e vendita prodotti ortofrutticoli, spezie, prodotti erboristici;
Addetti alla produzione e lavorazione del vino e delle bevande;
Addetti ai distributori automatici di alimenti e bevande;
Tabaccai e farmacisti;
Promoter; Addetti alle pulizie in strutture alberghiere e collettive;
Personale sanitario o di assistenza in strutture sanitarie;

Personale docente nelle strutture scolastiche;
Addetti alle produzioni alimentari a rischio microbiologico nullo o con ciclo tecnologico che garantisce basso o nullo apporto microbico sul prodotto finale (torrefazione caffè, tostatura frutta secca, oleifici, produzione miele, produzione caramelle e affini, lavorazione e confezionamento funghi freschi e secchi, …); Addetti alla vendita del pesce;
Addetti all’imballaggio delle uova;
Addetti ad altre lavorazioni non comprese nei gruppi precedenti.

Le persone che sono già in possesso di specifici titoli di studio, anche se svolgono mansioni classificate a rischio, possono ottenere direttamente l’attestato senza necessità di frequentare corsi di formazione.  

I titoli di studio che permettono questa possibilità sono i seguenti:

- diploma di scuola alberghiera
- diploma di perito agrario
- laurea in:
  medicina e chirurgia
  biologia

 
farmacia
  medicina veterinaria
  tecnico della prevenzione negli ambienti di vita e di
  lavoro (o titolo equipollente)
  assistente sanitario (o titolo equipollente)
  scienze infermieristiche ( o titolo equipollente)
  tecnologia alimentare ( o titolo equipollente)
  scienze nutrizionali (o titolo equipollente)
  agraria
  scienza delle produzioni animali ( o titolo equipollente)
- altri titoli di studio con documentato superamento di
  almeno un esame in discipline attinenti i rischi biologici
  collegati al consumo di alimenti.
 
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Quanto durano i corsi di formazione, e ogni quanto tempo deve essere fatto l’aggiornamento?
 

MANSIONI DI LIVELLO RISCHIO 0:  nessun obbligo di formazione      

Baristi con sola somministrazione di bevande – camerieri – gestori di distributori automatici – farmacisti – imballaggio uova – lavapiatti – magazzinieri – mungitori – tabaccai –personale sanitario o di assistenza in strutture sanitarie –produzione conserve – produzione pasta alimentare secca – produzione/vendita vino e bevande – produzioni alimentari a basso rischio (torrefazioni, tostatura, oleifici, miele, caramelle, funghi freschi e secchi…) – promoter – stagionatura formaggi – trasportatori – vendita pesce
MANSIONI DI LIVELLO RISCHIO 1
Bar – pane, pizze, piadine e simili (produzione) – vendita di alimenti sfusi – somministrazione/porzionamento pasti presso scuole e strutture socio-assistenziali – sagre e feste popolari (solo 1 responsabile per ogni associazione che esercita somministrazione di alimenti)
A) Corso di formazione per ingresso al lavoro:
Durata: 3 ore
Quando effettuarlo: prima di iniziare l’attività lavorativa (o comunque entro 30 giorni) 
B) Corso di aggiornamento per chi ha già l’attestato:
Durata: 2 ore
Quando effettuarlo: ogni 4 anni 
C) Fase transitoria: corso di aggiornamento per chi possiede libretto di idoneità sanitaria valido al 8/07/2003
Durata: 2 ore
Quando effettuarlo:   entro il 31/12/2007
MANSIONI DI LIVELLO RISCHIO 2
Carni (lavorazione, sezionamento, vendita con laboratorio cibi pronti) – cucine (mense, ristoranti, rosticcerie, centri pasti) – gelaterie (produzione) – gastronomia – latte e formaggi (lavorazione) – pasta fresca – pasticceria – pesce e molluschi (vendita con laboratorio cibi pronti) – salumerie -  uova (produzione ovoprodotti) – sagre e feste popolari (solo 1 responsabile per ogni associazione che esercita preparazione di alimenti)
A) Corso di formazione per ingresso al lavoro:
Durata: 3 ore
Quando effettuarlo: prima di iniziare l’attività lavorativa (o comunque entro 30 giorni)
B) Corso di aggiornamento per chi ha già l’attestato:
Durata: 2 ore
Quando effettuarlo: ogni 3 anni
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Chi organizza i corsi di formazione?

I corsi di formazione sono organizzati dai Dipartimenti di sanità pubblica dell’Azienda Usl competente per territorio (di residenza o di luogo di lavoro).    

Possono esserci inoltre: 
1) Corsi organizzati dalle aziende alimentari nell’ambito degli obblighi previsti dal decreto legislativo 155/97 e altre normative specifiche di settore in materia di autocontrollo, previa valutazione di congruità del corso con gli obiettivi di formazione stabiliti dalla delibera  della Giunta regionale 342/2004; 

2) Prove teorico-pratiche somministrate sul posto di lavoro dal personale di vigilanza all’atto degli accertamenti eseguiti ai fini autorizzativi;

3) Possesso di dichiarazione delle competenze rilasciata al termine dei corsi di idoneità al  Commercio Alimentare in attuazione della L.R. n. 14/99 (delibera di Giunta regionale n. 1710/99), in applicazione dell’art. 5 del decreto legislativo 31/03/98 n. 114; 

4) Corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito  o riconosciuto idoneo dalla Regione Emilia-Romagna o da altra Regione o Provincia Autonoma, come previsto dall’art. 6 della legge regionale 14 del 26/07/2003 “Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”; 

5) Accesso diretto al test finale di verifica di apprendimento, presso il Dipartimento di sanità pubblica.
 
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Chi organizza i corsi di aggiornamento successivi al primo corso di formazione?

I corsi di aggiornamento sono organizzati:

- dai Dipartimenti di sanità pubblica delle Aziende Usl;
- dalle aziende alimentari nell’ambito degli obblighi previsti dal decreto legislativo 155/97 e altre normative
   specifiche di settore in materia di autocontrollo, previa valutazione di congruità del corso con gli obiettivi
   di formazione.

E´ possibile inoltre: 
-  la partecipazione a specifiche iniziative di aggiornamento organizzate dalle Associazioni di categoria,
   preventivamente condivise con il Dipartimento di sanità pubblica e che prevedano comunque contenuti
   compatibili con quelli identificati dal presente atto deliberativo e per i quali siano previste valutazioni finali
   dell’apprendimento; 
-  l´ accesso diretto al test finale di verifica di apprendimento, presso il Dipartimento di sanità pubblica
.
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Come fare per ottenere l’attestato di formazione?

L’attestato viene rilasciato dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL ove l’interessato risiede, o dove svolge la propria attività lavorativa, qualunque sia il tipo di corso frequentato. L’attestato viene rilasciato a seguito del superamento di un test di verifica.    
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