La normativa stabilisce che è vietato adibire le lavoratrici madri al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. Il D.Lgs. 151/01 riporta un elenco di lavori a rischio vietati per tutto il periodo della gestazione.
In alcuni casi il divieto è prolungato fino a 7 mesi dopo il parto.
Qualora non sia possibile adibire la lavoratrice a mansioni adeguate verrà concessa, tramite provvedimento emanato dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), l'autorizzazione all'anticipo e/o prolungamento del periodo di astensione obbligatoria.
Il datore lavoro deve:
- valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici nonché i processi e le condizioni di lavoro;
- adottare le misure necessarie per evitare l'esposizione al rischio delle lavoratrici;
- adibire la lavoratrice ad altre mansioni, in caso non possa eliminare il rischio;
- informare le lavoratrici e i loro RLS sulla valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di protezione e prevenzione adottate.
Il datore di lavoro, una volta informato dello stato di gravidanza da parte della lavoratrice, in caso questa svolga un lavoro a rischio e non possa essere adibita ad altre mansioni idonee, deve avviare il percorso per l'interdizione anticipata e/o prolungata.
Per avviare l'iter, il datore di lavoro deve trasmettere all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Modena (ITL), la seguente documentazione:
1. " modulo INL 11 - richiesta di interdizione anticipata-post partum dal lavoro per lavoratrici madri addette a lavori vietati o pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino, datore di lavoro" scaricabile sul sito dell’ Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)
2. copia del certificato medico attestante lo stato di gravidanza, o copia dell'autocertificazione di nascita del bambino, consegnato al datore di lavoro dalla lavoratrice
3. "modulo INL 11.1 - richiesta di interdizione anticipata-post partum dal lavoro per lavoratrici madri addette a lavori vietati o pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino, lavoratrice” scaricabile sul sito dell’ Ispettorato Nazionale del Lavoro(INL)
4. tutti gli allegati citati nella modulistica suddetta
La trasmissione dei documenti sopra indicati deve avvenire esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), scrivendo all'indirizzo ITL.Modena@pec.ispettorato.gov.it
La lavoratrice madre deve informare il datore di lavoro dello stato di gravidanza in atto, consegnando il certificato medico che lo attesta, per consentire al datore di lavoro l'immediato allontanamento dall'eventuale mansione a rischio e l'applicazione delle misure di tutela previste dalla Legge (cambio mansione o richiesta di interdizione obbligatoria anticipata e/o prolungata all'Ispettorato Territoriale del Lavoro).
Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
- la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; -
- la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni.
È inoltre vietato adibire le donne al lavoro notturno, dalle ore 24 alle ore 6, per tutto il periodo della gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino.