La maternità

Permessi prenatali
Le lavoratrici gestanti hanno diritto, durante il periodo di gravidanza, a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici e visite mediche specialistiche che debbano essere eseguiti in orari coincidenti con quelli di lavoro (presentando i relativi certificati medici). 
 
Congedo di maternità
La lavoratrice deve astenersi dal lavoro:
-           nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto,
-           se il parto avviene dopo tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e quella effettiva,
-           nei 3 mesi dopo la data effettiva del parto;
In caso di parto prematuro, i giorni non goduti prima del parto sono aggiunti al periodo post-parto, in modo da garantire comunque almeno 5 mesi di congedo.
Quando il figlio prematuro necessiti di un periodo di degenza, la madre può rientrare in servizio, previa presentazione di un certificato medico di idoneità al servizio, e fruire del restante periodo di congedo obbligatorio dalla data del rientro a casa del bambino.
Il congedo di maternità può essere anticipato nel caso vi siano pericoli per la salute della donna o del nascituro o la lavoratrice sia adibita a lavorazioni dannose e non possa essere spostata ad altre mansioni.
La lavoratrice può posticipare il periodo di astensione dal lavoro fino ad 1 mese precedente la data presunta del parto; in tal caso l'astensione prosegue fino al 4° mese dopo la data effettiva del parto. Per fare ciò, deve produrre certificato specialistico che attesti che tale opzione non arreca danno alla sua salute o a quella del nascituro.
 
Congedo di paternità
Il lavoratore padre ha diritto ad utilizzare il congedo di maternità che sarebbe spettato alla madre nei seguenti casi:
-           morte o grave infermità della madre
-           abbandono
-           affidamento esclusivo del figlio al padre
 
Congedo parentale
Spetta ad entrambi i genitori, e può essere esercitato entro i primi 12 anni di vita del bambino. Il congedo spetta anche se l'altro genitore non lavora.
Il diritto al congedo compete:
*          alla madre lavoratrice (una volta esaurito il periodo di congedo di maternità) per un massimo di 6 mesi;
*          al padre lavoratore (anche in contemporanea col congedo di maternità della madre) per un massimo di 7 mesi;
*          nel caso di unico genitore il diritto spetta per un periodo massimo di 10 mesi.
Il congedo parentale spetta per un periodo massimo di 11 mesi.
Il periodo può essere usufruito in modo frazionato, e non è interrotto da ferie, permessi o giorni non lavorativi all'interno del periodo (sabati, domeniche, festività).
 
I periodi di congedo usufruiti prima del 6° anno di vita del bambino sono retribuiti nel modo seguente:
a)         i primi 30 giorni (complessivi fra i due genitori) sono retribuiti al 100%
b)         altri 5 mesi (complessivi fra i due genitori) sono retribuiti al 30%
c)         ulteriori altri periodi sono retribuiti al 30% se il reddito individuale del lavoratore è inferiore al limite stabilito annualmente dall'INPS, altrimenti non sono retribuiti.
Per i periodi di congedo usufruiti dopo il compimento del 3° anno di vita del bambino si applica la regola del punto c).
 
Riposi giornalieri
Durante il primo anno di vita del bambino, la lavoratrice ha diritto a due periodi di riposo giornalieri, di 1 ora ciascuno (anche cumulabili tra di loro); il riposo è uno solo se l'orario giornaliero di lavoro non supera le 6 ore.
Le ore di riposo sono retribuite e considerate a tutti gli effetti come ore lavorate.
Il padre lavoratore può usufruire dei riposi nelle ipotesi di:
1)         morte o grave infermità della madre
2)         affidamento del figlio al solo padre
3)         madre lavoratrice autonoma
4)         madre lavoratrice dipendente che rinuncia ad avvalersene.
In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati (a prescindere dal numero dei gemelli) e in questo caso i periodi di riposo aggiuntivi possono essere usufruiti dal padre senza particolari limitazioni.
 
Congedo per malattia del figlio
Possono usufruirne alternativamente la madre o il padre entro l'8° anno di vita del bambino; 
In particolare:
a)         fino al compimento del 3° anno di età del bambino spettano 30 giorni all'anno di congedo retribuito (complessivi fra i due genitori); oltre i 30 giorni retribuiti i genitori hanno diritto a congedi non retribuiti per tutta la durata della malattia;
b)         dopo il compimento del 3° anno di età e sino al compimento dell'8° anno, i genitori hanno diritto ciascuno a 5 giorni di congedo non retribuito all'anno.
Il calcolo dei permessi deve essere fatto tenendo conto dell'anno di vita del bambino e non dell'anno solare, ricordando che l'anno di vita si considera compiuto alle ore 24 del giorno coincidente con la data di nascita.
In caso di ricovero ospedaliero del bambino durante il periodo di ferie il genitore può chiedere l'interruzione delle stesse.