Verifica delle condizioni di sicurezza degli impianti di riscaldamento ad acqua calda relativamente al "lato acqua" e "lato fumi".
Impianti di riscaldamento ad acqua calda con le seguenti caratteristiche:
a) con potenzialità compresa fra 35 e 116 kw equivalente alla fascia 30.000, 100.000 Kcal ed installati in condomini con più di 4 utenze (DM, 1-12- 1975);
b) con potenzialità maggiore di 116 kw ed installati in condomini qualunque sia il numero di utenze (DM, 1-12- 1975);
c) con potenzialità maggiore di 116 kw installati in luoghi di lavoro ma non partecipanti al ciclo produttivo (Art. 71 D.Lgs 81-08, Decreto 11 aprile 2011, Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 23 del 13-08-2012, D.M, 1-12- 1975.
Per gli impianti di riscaldamento partecipanti a cicli produttivi consultare l'apposita pagina del sito.
Il richiedente deve essere il proprietario o il legale rappresentante dell' impianto di riscaldamento.
Per rilevanti modifiche e per le trasformazioni di impianti è necessario il rifacimento della pratica presso
l' I.S.P.E.S.L. di competenza.
La verifica deve essere effettuata dai tecnici in base alla periodicità stabilita per legge (cinque anni).
In vicinanza della data di scadenza l'utilizzatore viene contattato dai tecnici del servizio per programmare la nuova verifica.
La stessa può essere richiesta dall'utente compilando l'apposito modulo da inviare in una delle seguenti forme
PEC: dsp@pec.ausl.mo.it
- e-mail: segreteriaimpiantistico@ausl.mo.it
- Fax +39 059 3963402
Libretto d'impianto rilasciato da ISPESL, certificati di omologazione di componenti e accessori di sicurezza e controllo (es. valvole di sicurezza ecc.)
La data e l'ora della verifica sono concordate tra il tecnico e l'utente che deve garantire la presenza del manutentore dell'impianto.
Verbale di verifica periodica (a verifica effettuata).
Per ulteriori informazioni o per eventuale comunicazione, inviare un mail a pressione@ausl.mo.it specificando nome e cognome del mittente, nome e sede della Ditta.