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Aziende agricole: produzione primaria di vegetali destinati alla alimentazione umana

Gli operatori del settore alimentare che effettuano la produzione primaria di vegetali destinati alla alimentazione umana e le operazioni connesse devono rispettare tutti i requisiti generali in materie di igiene di cui all'allegato I del Regolamento (CE) 852/04 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
L'approccio di questo  nuovo  Regolamento Comunitario, inserito nel noto "pacchetto igiene " (Regg. (CE) n. 178/2002, 852/2004, 853/2004,854/2004, 882/2004, 183/2005) è quello di concentrarsi sulla definizione degli obiettivi e sugli standard di sicurezza alimentare per una migliore tutela della salute del singolo e della collettività, lasciando alle imprese coinvolte nella filiera produttiva, la facoltà di definire le misure di sicurezza più efficaci da adottare nel proprio specifico contesto operativo.
Un valido strumento di supporto operativo per lo sviluppo di una buona prassi igienica della produzione primaria è rappresentato dai manuali di corretta prassi igienica per le imprese agricole disponibili ai link seguenti:

  1. Ministero della salute: manuale di corretta prassi igienica per il settore della produzione e commercializzazione degli oli di semi e altri prodotti da essi derivati
  2. Coldiretti: manuale di corretta prassi operativa per la rintracciabilità e l’igiene dei prodotti alimentari e dei mangimi
  3. Cia agricoltori italiani: manuale per la corretta prassi igienica per le imprese agricole
 

Ambiti di verifica del Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione

Le verifiche del Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione sulle aziende agricole vertono sui seguenti aspetti:

1) Produzione primaria:  verifica dei requisiti generali in materia di igiene per la produzione primaria e le operazioni associate.
Tali aspetti sono previsti dal Regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio

 

- Campioni di matrici ortofrutticole per la ricerca di residui di prodotti fitosanitari o altri contaminanti chimici sulla base di piani regionali;
- Attuazione della direttiva 2009/128/CE in collaborazione con lo SPSAL, attraverso il controllo di:
 
a) presenza e corretta compilazione del registro dei trattamenti nel quale dovranno essere annotati tutti i trattamenti eseguiti con prodotti fitosanitari sulle colture arboree, erbacee e sui prodotti immagazzinati;
b) presenza dell'autorizzazione all'acquisto dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità nel caso di detenzione e utilizzo di prodotti fitosanitari classificati come molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi (Xn);
c) presenza della documentazione di acquisto dei prodotti fitosanitari: DDT e Modello di cui all'allegato 1 DPR 290/01 (i dati dell'allegato 1 possono essere contemplati  direttamente nel DDT);
d) corretta detenzione e conservazione dei prodotti fitosanitari presenti nell'azienda agricola;
e) verifica della documentazione relativa a eventuali prestatori d'opera e a contoterzisti che effettuano trattamenti con prodotti fitosanitari presso l'azienda agricola attraverso lo specifico Modulo - Circolare  30 Ottobre 20002 MPAF

f) verifica delle gestione di magazzino con particolare riferimento ai prodotti fitosanitari sottoposti a revoca ministeriale.Tali prodotti devono essere segregati all'interno del magazzino in appositi spazi in attesa del loro smaltimento.

La verifica di questi prodotti revocati può essere effettuata direttamente dall'agricoltore consultando il seguente sito del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali:

Tutta la documentazione, inerente al registro dei trattamenti e alle fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari, nonché la copia dei moduli di acquisto dei prodotti con classificazione di pericolo "Molto Tossici, Tossici e Nocivi, deve essere conservata presso l'azienda per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono le relative operazioni di registrazione o di acquisto, al fine di consentire adeguati controlli sul territorio circa l'uso corretto e sostenibile dei prodotti fitosanitari.

 

2) Trasformazione e vendita di prodotti alimentari in spacci di vendita, laboratori di produzione di conserve, laboratori di vinificazione e imbottigliamento, affinatura dell'aceto balsamico, ecc...
L'Istituto Superiore di Sanità con il Centro Nazionale di Riferimento per il botulismo ha pubblicato le Linee Guida per la corretta preparazione delle conserve alimentari in ambito domestico. Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina dedicata.

 
Ultimo aggiornamento: 29 Gennaio 2024