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Domande e risposte redatte dal Servizio Impiantistico Antinfortunistico relative agli apparecchi di sollevamento

 

Verifica periodica

Che cosa si intende per verifica periodica ?
Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni per l’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche delle attrezzature di lavoro. L’efficienza dei dispositivi di sicurezza e controllo.

Che cosa comporta la prima verifica periodica ?
La prima verifica periodica è la prima delle verifiche periodiche e prevede anche la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell’attrezzatura di lavoro.

Per quali apparecchi di sollevamento occorre l'obbligo di denuncia e di verifica periodica ?
L'obbligo di denuncia e di verifica periodica, ai sensi dell’art. 71 comma 11 del D. L.gs. 81/08, occorre per tutte le attrezzature di lavoro in elenco di cui nell’ Allegato VII° del medesimo decreto. Nel dettaglio sono soggetti ai suddetti obblighi:
a) apparecchi di sollevamento di materiali non azionati a mano e di portata superiore a kg 200
- gru a bandiera
- carroponte
- gru monorotaie
- gru a cavalletto
- gru a torre
- gru derrick
- gru su autocarro
- autogrù
- carrelli semoventi a braccio telescopico
- idroestrattori a forza centrifuga
b) apparecchi di sollevamento di persone
- scale aeree ad inclinazione variabile
- ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
- ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano
- ponti sospesi e relativi argani
- piattaforme di lavoro auto-sollevanti su colonne
- ascensori e montacarichi da cantiere

Per quanto tempo è valida la verifica periodica ?
Il periodo stabilito dall’Allegato VII° al D. L.gs. 81/08 a partire dalla data dell’ultima verifica.

Cosa occorre fare se si demolisce, vende o si pone fuori servizio una attrezzatura di lavoro ?
Il datore di lavoro deve comunicare alla sede INAIL competente per territorio la demolizione, la vendita o la messa fuori servizio, come previsto dal D.M. 11 aprile 2011, Allegato II° al punto 5.3.3, e per conoscenza alla A.S.L. territorialmente competente.
Nel caso di demolizione occorre allegare alla comunicazione inviata all’A.S.L. il libretto e l’eventuale targhetta metallica di identificazione dell’ E.N.P.I. o dell’I.S.P.E.S.L.

Si deve fare richiesta di prima verifica periodica per i carrelli semoventi a braccio telescopico, gli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/ piattaforma guidata verticalmente e gli idroestrattori a forza centrifuga ?
Queste sono attrezzature assoggettate all’obbligo delle verifiche periodiche a partire dal 14 maggio 2008 data di entrata in vigore del D. L.gs 81/08.
Operativamente le istruzioni per ottemperare all’obbligo di attivare le verifiche sono state emanate con il DM 11 aprile 2011 entrato in vigore il 23 maggio 2012.
Possono verificarsi i seguenti casi:
attrezzature già in uso alla data del 23 maggio 2012 e prive di marcatura CE per le quali occorre fare le seguenti cose:
- attestare da parte del datore di lavoro, o da persona competente da lui incaricata, la conformità della macchina ai requisiti di sicurezza di cui all’Allegato V° del D. L.gs. 81/08 e s.m.i.
- richiedere ad INAIL la prima verifica periodica. Alla richiesta deve essere allegata la attestazione di cui sopra (D.M. 11 aprile 2011 allegato II°, punto 5.1.3).
Attrezzature già in uso alla data del 23 maggio 2012 con marcatura CE per le quali occorre fare le seguenti cose:
- richiedere direttamente ad INAIL la prima verifica CE. Detta richiesta assolve anche all’obbligo di comunicazione di messa in servizio. (D.M. 11 aprile 2011 allegato II punto 5.1.1 ).

Si possono utilizzare apparecchi di sollevamento che risultano in funzione da molti anni e/o sono stati utilizzati frequentemente ?
In generale per tutti gli apparecchi di sollevamento occorre verificare se sul manuale d'uso è riportato il numero di cicli massimo di lavorazione oppure occorre richiederlo al costruttore stesso. Nel caso in cui venga raggiunto tale limite massimo, è consigliabile sospendere l'uso dell'apparecchio e procedere a far eseguire un esame tecnico approfondito, sia strutturale che funzionale da parte di un tecnico esperto.

Che cosa si intende per indagine supplementare ?
Attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie prodotti si nell’utilizzo di attrezzature di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni. Nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza. ( D.M. 11 aprile 2011 Allegato II°, comma 2, punto c ).

Quali attrezzature di lavoro devono essere sottoposte ad indagine supplementare ?
Obbligatoriamente, allo scadere dei 20 anni dalla messa in servizio, le seguenti attrezzature di sollevamento:
- le gru mobili ( gru su autocarro e autogru)
- le gru trasferibili (gru a torre)
- i ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato

La verifica dell'apparecchio di sollevamento può essere effettuata in una provincia diversa da quella riportata sul libretto di omologazione I.S.P.E.S.L. o della prima verifica I.S.P.E.S.L./I.N.A.I.L./soggetto abilitato ?
Si, facendo richiesta alla A.S.L. competente per il territorio o ad un Soggetto Abilitato per la regione nella quale viene richiesta la verifica.

Quale apparecchio di sollevamento si può utilizzare senza avere l'obbligo della verifica periodica ?
Qualsiasi apparecchio di sollevamento materiali che rientri in uno dei casi seguenti:
- motorizzato che non superi i 200 kg. di portata massima
- ad azionamento manuale per qualsiasi portata

Cosa occorre fare se si smonta o si disattiva temporaneamente un apparecchio di sollevamento prima della scadenza della verifica periodica ?
Riteniamo che non occorre comunicare nulla. Si raccomanda di segnalare con un cartello che la macchina è temporaneamente disattivata, scollegarla dalla alimentazione, nonché indicare sul Registro di controllo la data di disattivazione.

Cosa occorre fare se si vuole rimettere in esercizio un apparecchio di sollevamento prima dismesso e la cui ultima verifica periodica è scaduta ?
Eseguire un controllo straordinario per accertare il mantenimento delle buone condizioni di sicurezza (Art. 71, comma 8, lettera b), punto 2) del D. L.gs 81/08.
Inoltre se la precedente verifica è scaduta occorre richiedere e far eseguire la nuova prima di rimetterla in servizio.

Cosa occorre fare in caso di trasferimento in altra unità produttiva di un apparecchio di sollevamento?
Occorre comunicare all'I.N.A.I.L. competenti per territorio il trasferimento dell'apparecchio di sollevamento indicando la ragione sociale della Ditta, il tipo di apparecchio completo di tutti i dati identificativi (marca, n° di fabbrica, n° di matricola, ecc...) ed il luogo dove sarà reinstallato.(DM 11 aprile 2011, allegato II°, punto 5.3.3.). E’ raccomandabile che la comunicazione sia fatta anche alle A.S.L. di vecchia e nuova installazione.

Cosa occorre fare se sta per scadere la validità della verifica periodica effettuata ad un apparecchio di sollevamento ?
Occorre richiedere una nuova verifica periodica all’A.S.L. o a un soggetto abilitato.

Cosa occorre fare se si acquista un apparecchio di sollevamento usato ?
Occorre farsi rilasciare dal venditore il libretto di omologazione rilasciato dall'E.N.P.I. per data di immatricolazione antecedente al 1983, dall'I.S.P.E.S.L. per immatricolazione dal 1983 al 1996 nonché attestazione di conformità all’Allegato V° del D. L.gs. 81/08, dove è indicato che l'apparecchio è sostanzialmente conforme alle leggi pre-vigenti alla Direttiva Macchine.
Per apparecchi provvisti di marcatura CE occorre farsi rilasciare la dichiarazione di conformità del costruttore originale, le istruzioni per l’uso e la manutenzione ed il registro dei controlli eseguiti. In tutti i casi occorre farsi rilasciare il verbale dell'ultima verifica effettuata.
   

Cosa occorre fare in caso di sostituzione delle funi ?
Occorre sostituire la fune deteriorata con un'altra fune delle medesime caratteristiche.
I dati tecnici delle funi sono riportate sul libretto di immatricolazione o in assenza sul manuale di istruzioni del fabbricante.
La sostituzione va eseguita da persona competente e va annotata sul libretto di collaudo/omologazione e sul Registro di controllo.
La fune deve essere corredata di dichiarazione di conformità che deve essere conservata.

Acquistando un apparecchio di sollevamento marcato "CE" mai messo in servizio cosa occorre fare e a chi rivolgersi per regolarizzarlo ?
Occorre comunicare la prima della messa in esercizio all'I.N.A.I.L. territorialmente competente il possesso dell'apparecchio di sollevamento, indicando la ragione sociale ed il luogo di installazione dell'apparecchio stesso.
A seguito della comunicazione l'I.N.A.I.L., attribuirà un numero di matricola al quale il Datore di lavoro utilizzatore dell’apparecchio di sollevamento dovrà riferirsi per la successiva richiesta di prima verifica periodica, da effettuarsi con i tempi indicati in Allegato VII° al D. L.gs. 81/08.
Si sottolinea che la comunicazione di messa in esercizio non costruisce richiesta di verifica periodica che va fatta successivamente secondo la periodicità dell’Allegato VII°.

È possibile usare un gancio di portata superiore a quello omologato con l'apparecchio ?
Si, è possibile in quanto migliora il livello di sicurezza.
   

Nel caso si acquisti un apparecchio di sollevamento costruito prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n° 459 del 24.07.1996 (Direttiva Macchine) e privo di libretto E.N.P.I. o I.S.P.E.S.L., cosa bisogna fare ?
Occorre far collaudare/omologare l’apparecchio da parte dell’INAIL.

Cosa occorre fare per installare un radiocomando ?
Occorre richiedere all’installatore del radiocomando una dichiarazione di corretta installazione e lo schema elettrico di accoppiamento del radiocomando col quadro elettrico a bordo macchina.
Altra documentazione da detenere è la dichiarazione di conformità del costruttore del radiocomando ed il manuale d’uso.

Cosa occorre fare se il radiocomando viene utilizzato su un apparecchio diverso da quello su cui è stato verificato ?
Occorre procedere anche per la nuova installazione sulla base di quanto riportato al punto precedente.
Chi eseguirà la verifica successiva riporterà nel verbale l’avvenuta sostituzione del radiocomando.

È possibile trasferire una gru installata su autocarro su un altro automezzo ?
Si, con procedure diversificate a seconda che la gru sia con omologazione I.S.P.E.S.L./E.N.P.I. o marcata CE.

Cosa occorre fare dopo il trasferimento della gru sul nuovo automezzo ?
Occorre richiedere la verifica periodica, prima della scadenza della precedente, ed essere in possesso della documentazione relativa al cambio autocarro fornita dall’installatore.
Nel caso di emissione di nuova dichiarazione CE si dovrà immediatamente provvedere alla comunicazione di messa in servizio all’I.N.A.I.L. competente per territorio e successivamente, sulla base delle periodicità di cui all’Allegato VII° al D. L.gs. 81/08, si richiederà la prima verifica periodica sempre a I.N.A.I.L.

In caso di furto di documenti relativi alla sicurezza degli apparecchi di sollevamento è necessario fare qualche tipo di denuncia o procedere in altri modi ?
E’ opportuno fare denuncia alle forze dell’ordine in quanto siamo in presenza comunque di un reato; riteniamo che la denuncia diventa necessaria/obbligatoria in caso di sottrazione di documenti non riproducibili quali libretti di immatricolazione, registri emessi da Enti  (registro infortuni, registro matricola ....).
Una ditta del settore commercio, in quanto rivenditrice di materiale edile, che possiede alcuni autocarri con gru coi quali esegue le consegne di materiali direttamente nei cantieri edili, chiede quale la periodicità per l’effettuazione della loro scadenza di verifica al fine di non incorrere in sanzioni.
A riscontro del quesito si comunica quanto segue:
la periodicità delle verifiche, definita all'Allegato VII° del D.Lgs 81/08 e successive modifiche, dipende da 3 parametri:
a) la tipologia di apparecchio di sollevamento
b) la sua anzianità
c) il settore di impiego.
I parametri a) e b) sono oggettivi mentre è compito del datore di lavoro definire il settore di impiego al fine della determina della frequenza di verifica.
Se le gru su autocarro sono classificate come non operanti in settori produttivi a maggior rischio (costruzioni, siderurgico, portuale ed estrattivo) e con anno di fabbricazione ancora inferiore a 10 anni di anzianità, la frequenza risulta biennale.
Se però gli apparecchi di sollevamento di tipo mobile operano anche nei cantieri edili, quindi settore a maggior rischio, la periodicità è annuale.
Infine, se le gru su autocarro superano i 10 anni di anzianità (dalla data di costruzione) la periodicità diventerà annuale indipendente dal settore di attività.
   
Nella circolare  23 del 13/8/2012 il M.L.P.S. ha precisato, in merito alle attrezzature di lavoro noleggiate senza operatore o concesse in uso, che la richiesta di verifica periodica può essere inoltrata dal noleggiatore o dal concedente in  uso ma i costi della verifica sono a carico del noleggiatore o del concedente ?
Il combinato degli art. 23 e 71 comma 11 del D. Lgs 81/08 e s.m. sostanzia i seguenti obblighi:
il concedente non può noleggiate attrezzature prive di verifica periodica in corso di validità in quanto violerebbe l’obbligo di noleggiare o concedere in uso solo attrezzature rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza salute e sicurezza sul lavoro (art. 23);
il noleggiante non può utilizzare o mettere a disposizione dei propri dipendenti attrezzature prive di verifica periodica (art. 71 comma 11).
Nei casi in cui la scadenza della verifica cade nel periodo di noleggio  a “freddo” dell’attrezzatura la Circolare n. 23 del 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali precisa che, la richiesta può essere fatta indifferentemente dal concedente o da noleggiatore.
Il costo della verifica, stabilito con tariffario nazionale, sarà sostenuto, secondo gli accordi commerciali fra le parti, dal soggetto richiedente la verifica.

Gli escavatori cingolati o gommati da 8 qt. a 80 qt. sono assoggetti al regime delle verifiche periodiche ?

Solo gli escavatori dotati di attacco per il gancio sono ricompresi fra gli apparecchi di sollevamento con tutti gli obblighi che ne conseguono.

Quali sono gli obblighi del Datore di lavoro relativi alla formazione degli operatori delle macchine movimento terra (MMT) con funzione di apparecchi di sollevamento?
Riteniamo che per l’utilizzo di un escavatore dotato di attacco per il sollevamento di carichi con accessori di sollevamento gli operatori devono essere abilitati all’uso delle gru mobili oltre che all’uso delle macchine per il movimento terra. Infatti se l’escavatore prevede la funzione di apparecchio per il sollevamento di carichi sospesi con accessori di sollevamento, ed è pertanto assoggettato alle verifiche di cui all’allegato VII° del D,L.gs. 81/08, classificato come gru mobile (autogrù), riteniamo necessaria per l’operatore la formazione speciale ai sensi dell’art. 73 comma 5 del D.L.gs. 81/08, in quanto si tratta di macchina con utilizzazioni assolutamente diverse (movimento terra e sollevamento di carichi non guidati).

Cosa bisogna fare in caso di modifiche e trasformazioni?
Sono state abolite tutte le verifiche straordinarie.
Per modifiche e trasformazioni di apparecchi di sollevamento, che rientrano nell'ambito dell'ordinaria e straordinaria manutenzione, che non modificano sostanzialmente nelle finalità e nelle prestazioni la macchina e non configurano pertanto una nuova immissione sul mercato, ad esempio:
- spostamento di apparecchiatura/macchina;
- riduzione della portata;
- installazione di radiocomando;
- sostituzione di argano con altro avente le stesse caratteristiche;
- sostituzione di componenti non comportanti aumento delle prestazioni;
- ecc..…
l'Utente provvede:
- a fare eseguire le modifiche da Costruttore/Ditta specializzata;
- ad acquisire la Dichiarazione di corretta installazione/prove di carico e  collaudo/eventuale dichiarazione di conformità CE/dichiarazione di corretta installazione/eventuale schema di accoppiamento radiocomando-quadro elettrico a bordo macchina/ecc....
- a mettere a disposizione del verificatore SENZA VARIARE LA SCADENZA la documentazione acquisita in occasione della verifica periodica il verificatore formalizzerà sul verbale gli interventi apportati.

Cosa si deve fare quando si installa e si utilizza un apparecchio di sollevamento non assoggettato alle verifiche periodiche (portata kg. 200)?
Gli obblighi in capo al datore di lavoro nel caso egli  decida  di utilizzare una gru di portata inferiore akg. 200, non soggetta quindi a denuncia di messa in esercizio ed a verifiche periodiche, sono i seguenti:
- l'installazione della gru deve essere effettuata in conformità alle istruzioni d’uso del costruttore (D. L.gs. 81/08 all’art. 71, comma 4, punto a.1) e da personale qualificato che ha l'obbligo di attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dal fabbricante (D. L.gs. 81/08 all’art. 24, comma 1);
- che tale gru sia sottoposta ad un controllo iniziale, dopo l’installazione e prima della messa in esercizio (D. L.gs. 81/08 all’art. 71, comma 8, lettera a);
- che tale gru sia sottoposta a interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite dal fabbricante o dalle norme di buona tecnica o desumibili dai codici di buona prassi (D. L.gs. 81/08 all’art. 71, comma 8, lettera b.1);
- che tale gru sia sottoposta a interventi di controllo straordinari ogni volta che intervengano eventi eccezionali (riparazioni, trasformazioni,, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività) (D. L.gs. 81/08 all’art. 71, comma 8, lettera b.2);
- che tali interventi di controllo devono essere effettuati da persona competente (D. L.gs. 81/08 all’art. 71 comma 8, lettera c);
- che per tale gru siano curati la tenuta e l'aggiornamento del Registro di controllo previsto dal fabbricante (D. L.gs. 81/08 all’art. 71, comma 4, lettera b).
LA PERSONA COMPETENTE E’ NOMINATA DAL DATORE DI LAVORO.
Il risultato di tale controllo deve essere riportato per iscritto e conservato per almeno 3 anni a disposizione degli organi di vigilanza (D. L.gs. 81/08 all’art. 71, comma 9).

Quali sono per il D.d.l. gli obblighi relativi ai controlli e alla manutenzione di funi e catene degli apparecchi di sollevamento?
L’art. 71 comma 8 del D.L.gs 81/08 obbliga il Datore di lavoro ad eseguire controlli periodici o straordinari sulla base delle indicazioni fornite dai fabbricanti o, in assenza di queste, sulla base di norme tecniche o buone prassi o linee guida.
Pertanto in linea di principio dovremmo trovare nel manuale d’uso e manutenzione del costruttore tutte le indicazioni e le periodicità per effettuare i controlli sulle funi e catene presenti strutturalmente sulle attrezzature di lavoro.
In mancanza di indicazioni specifiche del costruttore il D.d.l. sulla base di norme tecniche o buone prassi o linee guida stabilirà le procedure aziendali per il controllo delle catene o delle funi strutturali. Nel D.L.gs. 81/08 all’allegato VI punto 3.1.2 si chiede di eseguire controlli trimestrali su funi e catene sugli apparecchi che sollevano e movimentare carichi; si ritiene che, pur non trattandosi della medesima tipologia di macchina, tale indicazione può essere equiparata ad una “norma tecnica”. Naturalmente il d.d.l. ha la facoltà di valutare e decidere autonomamente anche sulla base di altri fattori quali: le ore di utilizzo, l’ambiente di lavoro, i carichi sollevati, ecc… I controlli dovranno essere effettuati da persona competente, vedi comma 8 lettera C, che può essere anche un operatore o manutentore interno debitamente formato e qualificato. La competenza è valutata dal D.d.l. stesso.
I risultati dei controlli andranno formalizzati per iscritto (D.L.gs. 81/2008 art. 71, comma 9) e dovranno accompagnare l'apparecchio di sollevamento, se di tipo mobile o trasferibile, al di fuori della sede dell’unità produttiva (D.L.gs. 81/2008 art. 71, comma 10).
Per quanto riguarda la manutenzione il D.L.gs. 81/2008 all’art. 71 ,comma 4, lettera a, punto 2, richiede che il D.d.l. prenda le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano oggetto di idonea manutenzione e siano corredata da apposite istruzioni d’uso e di libretto di manutenzione. Pertanto tutto quanto riguarda la manutenzione delle funi e delle catene dei carrelli elevatori sarà riportata sul manuale d’uso e manutenzione del costruttore. Il personale interessato alla manutenzione delle funi e catene deve essere qualificato in maniera specifica, ai sensi del D.L.gs. 81/2008 all'art. 71, comma 7, lettera b.

 

Gru a torre

E’ possibile transitare sopra le postazioni di lavoro di tipo fisso (esempio: centrale di betonaggio, lavorazione del ferro per c.a., zone di saldatura, ecc) con un carico sospeso movimentato con la gru a torre?
E’ possibile solo dopo aver avvisato del passaggio del carico ed essersi accertati visivamente che non ci sono persone sul tragitto del carico stesso e nelle zone di lavoro fisse. Normalmente è necessario proteggere con tettoie le postazioni fisse di lavoro, ma questo non esime il gruista da evitare il sorvolo coi carichi sopra di esse.

E’ sempre obbligatorio accertarsi della portanza del terreno e di realizzare un idoneo basamento prima di installare la gru nel cantiere ?
In Emilia Romagna è richiesto che la base di appoggio delle gru a torre sia dichiarata idonea da parte di un ingegnere, architetto, geometra abilitato alla professione.

Quando è ammessa l’interferenza tra più gru a torre ?
Solo quando non si urtano parti rigide delle gru stesse (esempio: braccio-braccio, braccio-torre); è però ammessa l’interferenza tra il braccio di una gru e la fune di sollevamento dall’altra. Il rischio di collisione va scongiurato con adeguate misure tecniche o procedurali.

Durante l’utilizzo della gru in prossimità di linee elettriche aeree con conduttori non isolati devo temermi a 5 m di distanza dalle stesse ?
L’art. 11 del DPR 164 che disponeva in 5 m la distanza minima di rispetto dalle linee elettriche aeree nude è stato sostituito dall’art. 83 del D. L.gs. 81/08 che all’Allegato IX°(link all’Allegato IX°) ridefinisce le distanze da osservare in funzione delle tensioni dei cavi.
Va evidenziato che le distanze di rispetto vanno assicurate tenendo conto: dell’ingombro massimo del carico + l’oscillazione del cavo di sollevamento della gru dal cavo della linea più vicino + l’oscillazione dei cavi della linea elettrica (a seguito dell’azione del vento).

La gru a torre può sbracciare fuori dall’area di cantiere sopra alle altrui proprietà ?
E’ ammissibile la rotazione senza carichi fuori dall’area di cantiere a condizione di non arrecare danni ai terzi confinanti. E’ invece vietato sorvolare con carichi aree esterne al cantiere.

Quale sicurezza specifica deve avere la gru con rotazione in basso ?
Una recinzione per evitare la possibilità di urtare contro il carro e la zavorra di base.

In caso di mancanza di segnale del radiocomando oppure in caso di interferenza con altri radiocomandi, o di batteria scarica, quale comportamento di sicurezza deve assumere la gru ?
Deve bloccarsi e rimanere ferma anche sotto carico.

Sulla pulsantiera delle gru a torre deve sempre essere presente un comando per l’avvisatore acustico (clacson) e l’arresto di emergenza ?
Si; devono sempre essere presenti e funzionanti.

Si può sollevare un carico utilizzando contemporaneamente due gru ?
Si è possibile. Le condizioni sono che occorre impiegare gru adeguate al tipo di carico da muovere ed aver predisposto un piano coordinato con delle procedure operative per la cui attuazione occorre formalmente nominare un responsabile delle operazioni.

La verifica periodica delle funi della gru a torre (sollevamento, carrello, montaggio) da chi deve essere eseguita, chi deve firmare l’apposito registro sul libretto o sul manuale, e con quale periodicità di legge ?
Da personale esperto, manutentore o gruista o altra persona incaricata dal Datore di lavoro, secondo le frequenze indicate dal costruttore dell’apparecchio.
In mancanza delle indicazioni del costruttore la frequenza deve essere almeno trimestrale.

Nel caso di installazione di una gru a torre in un cantiere edile si deve mandare la documentazione relativa (dichiarazione di montaggio, dichiarazione del basamento, ecc..) alla A.S.L. e all’I.N.A.I.L. competenti per territorio oppure mantenere solo tutta la documentazione in cantiere ?
La verifica ai sensi dell’art. 71 comma 11 del D.l.gs. 81/08 di una gru a torre da utilizzarsi nel settore edile è da effettuarsi con periodicità annuale, come stabilito dall’Allegato VII°(link all’allegato VII°) al medesimo decreto. Pertanto non deve essere più comunicato alla ASL l’installazione in ogni nuovo cantiere né va più trasmessa la dichiarazione di idoneità del basamento è la dichiarazione di corretto montaggio. Questi documenti, insieme a tutti gli altri documenti della gru, dovranno essere conservare in cantiere a disposizione degli organi di vigilanza. Solo in scadenza della verifica occorrerà richiederne una nuova alla ASL o soggetto abilitato senza allegati.

Quali sicurezze deve avere il gancio di sollevamento inserito nella gru ?
La chiusura di sicurezza anti-sganciamento del carico e la libera rotazione sotto carico.

Con la presente sono gentilmente a chiedere quale procedura bisogna seguire per effettuare la denuncia di una gru presso un cantiere edile ?
Se la gru a torre ha la verifica non scaduta occorre richiedere la verifica prima della scadenza.
Se la gru ha la verifica scaduta o prossima alla scadenza occorre richiedere immediatamente la verifica all’ASL o a un soggetto abilitato competenti per territorio e far eseguire la verifica prima dell’uso.

Come si procede in caso di una gru a torre montata nel 2005, smontata nel 2008, con regolare richiesta di verifica non eseguita, e non più rimontata?
Se la gru non ha mai ricevuto verifiche precedenti in caso di ri-montaggio occorre procedere a far eseguire la prima verifica periodica all’I.N.A.I.L. competente per territorio, altrimenti occorre richiedere all’A.S.L. o a un soggetto abilitato la verifica al prossimo montaggio.

 

Ponti mobili sviluppabili su carro (P.L.E.)

Qual è la definizioni di P.L.E. corretta ?
E’ una macchina destinata a trasportare delle persone verso una posizione di lavoro
aereo, installata su un proprio carro mobile, e non vincolato a strutture fisse.

Quali caratteristiche e requisiti deve avere il personale destinato ad operare con le P.L.E.?
Deve essere abilitato all’uso della PLE, addestrato e autorizzato dalla Ditta, fisicamente
deve essere idoneo alla mansione d’operatore di P.L.E.

Vige obbligo di formazione ex art. 73 comma 5 dello Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 per quei lavoratori che operano dalla cesta di un P.L.E. (per manutenzioni, installazioni, ecc…) che è manovrata da altro operatore ?
Non c’è obbligo di abilitazione per i lavoratori che non conducono direttamente la P.L.E.

Che compito hanno le tabelle esposte con le indicazioni delle aree di lavoro della P.L.E. ai vari sbracci in relazione alla sua portata massima ?
Sono l’unico riferimento certo della zona di lavoro e della portata massima per l’operatore
della P.L.E. indipendentemente dalla presenza di un dispositivo di limitazione.

C’è l’obbligo di segnalare con appositi disegni o simboli a quali movimenti si riferiscono i dispositivi di comando (leve o pulsanti) della P.L.E. ?
Sempre, è obbligatorio.

L’arresto di emergenza deve essere sempre presente su una P.L.E. ?
Si, sempre su tutti i punti di comando.

Si può sollevare un carico appendendolo o utilizzando una P.L.E. come una gru ?
Non è mai consentito.

Posso far salire sulla navicella un numero di persone maggiore di quello indicato sulla targhetta di portata pure a parità di peso trasportato ?
No, mai è vietato.

Posso utilizzare sgabelli o scale da appoggiare sul pavimento della navicella per aumentare l’altezza di lavoro ?
No, no è mai consentito.

Come si misura o si valuta la velocità del vento da sopra la piattaforma ?
Con un anemometro o indicativamente a vista mediante la scala Beauford che valuta l’effetto dei fenomeni sulla natura (movimento delle piante e dei rami, increspatura dell’acqua, rumore del vento sui fili elettrici, ecc.). Il manuale con le istruzioni per l’uso fornito dal costruttore deve riportare tutti gli elementi per consentire all’operatore una corretta valutazione della velocità del vento.

Si può fissare la P.L.E. a strutture fisse adiacenti al posto di lavoro ?
No, è sempre vietato in quanto ci si può dimenticare e quindi sollecitare in maniera anomale e quindi rendere instabile o rompere la struttura della P.L.E.

Dove è collocato il posto di manovra principale per operare con una P.L.E. ?
il posto di manovra prioritario è quello in alto; quello in basso è sempre di emergenza.

Le P.L.E. semoventi possono traslare con la struttura sollevata in posizione di lavoro ?
Possono traslare solo le P.L.E. semoventi costruite a partire dal il 01/01/1997, marcate CE, e che siano state previste a tale scopo dal costruttore.

Le P.L.E. semoventi possono traslare alla massima velocità con la struttura sollevata in posizione di lavoro ?
No, possono solo traslare a velocità ridotta.

Quale comportamento deve assumere la parte aerea della P.L.E. (torretta, bracci e navicella) rispetto agli stabilizzatori ?
Deve rimanere ferma in posizione di riposo se tutti gli stabilizzatori non sono correttamente posti in opera e questo deve essere segnalato da una spia verde che indica il consenso alla stabilizzazione effettuata.

Quale comportamento devono assumere gli stabilizzatori rispetto alla parte aerea della P.L.E. (torretta, bracci e navicella) ?
Devono essere inamovibili quando la parte aerea è sollevata dalla posizione di riposo. deve pertanto sempre essere presente un dispositivo di interblocco tra gli stabilizzatori e la parte aerea ma anche viceversa.

Sulle P.L.E. a braccio telescopico o articolato, deve sempre essere presente un dispositivo di livellamento automatico della navicella porta persone ?
Si, deve sempre essere presente e funzionante.

L’operatore della P.L.E. è tenuto a verificare lo stato dei dispositivi di sicurezza, lo stato di conservazione e di manutenzione della P.L.E. prima di qualsiasi utilizzo della stessa?
Sempre, è obbligatorio.

Qual è la altezza di lavoro di una P.L.E. ?
E’ la distanza misurata da terra, ad una altezza di circa due metri oltre il piano di calpestio (equivalente all’altezza di una persona con le braccia sollevate), con la struttura alla massima estensione verticale.

 

Carri raccogli frutta

Per operare con un carro raccogli frutta è necessaria una specifica abilitazione, come le piattaforme di lavoro mobili elevabili, oppure è sufficiente la formazione base e specifica impartita comunque ad ogni dipendente in relazione alla tipologia di mansione svolta ?
Allo stato attuale i carri raccogli frutta non rientrano nella fattispecie dei ponti mobili sviluppabili su carro e pertanto gli operatori non sono assoggettati alla formazione speciale di cui all’art. 73 comma 5, accordo Stato - Regioni e Provincie autonome del 2012.
La formazione prevista è da individuare tra quella prevista dall’art. 71 comma 7 del D.L.gs. 81/08 e pertanto un obbligo in capo al datore di lavoro.
Qualora cambiasse la classificazione dei carri raccogli frutta ci si adeguerà ai relativi e specifici obblighi di legge.

Nella verifica documentale è necessario controllare la conformità della macchina al manuale di uso e manutenzione e/o al libretto MLPS ?
Si, sempre.

Il carro può essere guidato da più punti collocati sulle piattaforme di lavoro ?
Si, purché i comandi siano interbloccati tra loro in modo da evitare un uso contemporaneo.

La batteria elettrica deve essere fissata stabilmente alla struttura del carro ?
Si, sempre.

E’ obbligatorio proteggere con carter o altre protezioni le pulegge o gli organi in movimento collocati sul carro ?
Si, sempre.

Deve essere sempre presente un dispositivo di blocco meccanico che impedisca la discesa della piattaforma di lavoro quando lo si ritiene necessario ?
Si, sempre perché serve per la manutenzione del carro.

E’ prevista obbligatoriamente la presenza di un sistema di controllo dell’inclinazione del carro ?
Sì, è sempre obbligatorio.

Quale sistema o insieme di sistemi è utilizzato per la protezione dei martinetti di sollevamento del carro ?
Debbono essere utilizzate opportune valvole di controllo e protezione.

Qual è la caratteristica utile per definire che l’impianto di frenatura di stazionamento del carro è efficace ?
L’impianto deve garantire l’arresto del mezzo posto alla pendenza prevista dal costruttore a pieno carico.

Durante il normale utilizzo del mezzo (raccolta) il carro può percorrere lo spazio di lavoro alla velocità definita dal conducente anche con la/le piattaforma/e sollevata/e ?
No, la velocità massima in fase di lavoro è fissata dal costruttore ed è sempre inferiore a quella prevista in fase di trasferimento.

La traslazione del carro può avvenire senza la presenza dell’operatore al posto di guida ?
No, attualmente è sempre obbligatorio utilizzare comandi a “uomo presente”.

L’installazione dell’arresto di emergenza “a fungo” è sempre obbligatorio sui carri ?
Si, su tutti i carri è sempre obbligatorio installarlo almeno in corrispondenza di tutti i posto di comando.

Quale comportamento deve assumere il carro quando, con la piattaforma sollevata, inserisco la marcia veloce di trasferimento ?
Non deve entrare la marcia veloce e deve spegnersi il motore, fermando tutti i movimenti del carro.

L’indicazione della portata del carro che cosa deve riportare ?
La portata complessiva del carro e quella degli eventuali vari balconi estensibili, comprensiva del numero max. di persone che possono lavorarci sopra nelle varie configurazioni.

L’indicazione della pressione di gonfiaggio delle gomme è sempre obbligatoria sui carri?
Si, su tutti i carri è sempre obbligatorio indicare la pressione di gonfiaggio.

Ultimo aggiornamento: 29 Ottobre 2019