Regolamento dei Comitati consultivi misti

 

L'istituzione dei Comitati consultivi misti presso le Aziende sanitarie locali ed ospedaliere fa riferimento a normative diverse, si ricordano in particolare:

 
  1. Il Decreto Legislativo del 30 Dicembre 1992 n. 502, all'art. 14, "Diritti dei Cittadini". Il Ministro della Sanità, nell'introdurre diversi e nuovi modelli gestionali, nonché elementi di competizione tra le varie articolazioni del sistema sanitario, pone anche il tema della trasparenza e del controllo della qualità dei servizi dal punto di vista dell'utenza. In particolare, individua un ruolo rilevante delle organizzazioni di volontariato nelle funzioni di valutazione della qualità, programmazione e verifica dei risultati, impostazioni di azioni di miglioramento.
  2. La legge regionale del 12 maggio 1994 n° 19 articoli n° 15 e 16. La Regione Emilia Romagna recepisce le indicazioni del D.L 502 individuando anche lo strumento attraverso il quale le organizzazioni di volontariato possono svolgere le funzioni previste: i Comitati Consultivi Misti. La legge evidenzia "la necessità di promuovere la consultazione dei cittadini e delle loro libere associazioni per ciò che riguarda il riordino e la programmazione dei servizi, nonchè le modalità di verifica dei risultati conseguiti". Indica la costituzione presso ogni Azienda USL e presso ogni Azienda Ospedaliera dei CCM, all'interno delle quali i CCM devono avere la partecipazione maggioritaria delle organizzazioni di volontariato. Secondo la L.R 19/94 « i compiti dei Comitati sono:
    1. assicurare i controlli di qualità dal lato della domanda, specie con riferimento ai percorsi d'accesso ai servizi
    2. individuare indicatori di qualità dei servizi dal lato dell'utenza;
    3. sperimentare modalità di raccolta e di analisi dei «segnali di disservizio». 
  3. La delibera regionale n. 1011/1995. La Regione Emilia Romagna promuove la costituzione del Coordinamento Regionale dei CCM, denominato CCRQ (Comitato Consultivo Regionale per la Qualità) quale organismo privilegiato di consultazione e proposizione in materia di miglioramento della qualità dei servizi sanitari dal lato del cittadino e coordinamento dei diversi CCM delle Aziende Sanitarie Regionali. Ne fanno parte rappresentanti della Regione e, a maggioranza, componenti dei diversi CCM delle singole Aziende in rappresentanza dei cittadini. Il presidente del CCRQ deve essere nominato fra i rappresentanti dei cittadini. 
  4. La delibera regionale n° 320/2000 "Linee guida per l'adeguamento delle strutture organizzative e degli organismi per la comunicazione con il cittadino nelle strutture sanitarie dell'Emilia Romagna». La Regione amplia il ruolo consultivo dei CCM individuandoli come parte integrante del sistema delle comunicazioni delle Aziende Sanitarie.
  5. L'articolo 1 della nuova legge regionale sulla sanità n° 29/2004 "Norme generali sull´organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario regionale", sancisce il principio che ispira l'attività regionale: " la centralità del cittadino, in quanto titolare del diritto alla salute e partecipe della definizione delle prestazioni, dell'organizzazione dei servizi e della loro valutazione". La legge ritiene che anche la Conferenza territoriale sociale e sanitaria , nell'ambito delle proprie attribuzioni " possa promuovere, nel rispetto dell'autonomia statutaria degli enti territoriali, la partecipazione dei cittadini e degli utenti alla valutazione dei Servizi sanitari".