La Legge che ha dato vita al Servizio Sanitario Nazionale assicura l'assistenza sanitaria in Italia a tutti i cittadini che hanno la residenza in Italia, di conseguenza, fatta eccezione per le ipotesi di distacco lavorativo, è regola generale che tutti coloro che trasferiscono la residenza dall'Italia verso un altro Stato perdono il diritto all'assistenza sanitaria sia in Italia che all'estero; questo avviene automaticamente all'atto della cancellazione presso l'anagrafe comunale.
Tuttavia
è riconosciuta una forma di assistenza limitata ai cittadini italiani con
lo status di Emigrato ( italiani di prima
generazione nati in Italia) ed ai cittadini italiani titolari
di pensione corrisposta da Enti Previdenziali italiani, iscritti nei registri
comunali degli Aire, che rientrino temporaneamente in Italia. A queste due categorie sono assicurate
gratuitamente le prestazioni ospedaliere urgenti per un periodo
massimo di 90 giorni per ogni anno solare (D.M. 1° febbraio 1996), purché gli interessati
non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata.
Per ottenere le prestazioni sanitarie urgenti
occorre presentare una dichiarazione
sostitutiva, che serve per
ricevere l'attestato dagli Uffici SAUB del Distretto in cui ci si trova
temporaneamente.
Attenzione! I cittadini italiani iscritti AIRE residenti in Stati della Ue, dello Spazio Economico Europeo ed in Svizzera, in temporaneo soggiorno in Italia, per motivi diversi dal lavoro o studio, devono presentare la TEAM rilasciata dall'Istituzione estera presso la quale sono assicurati.
Se il cittadino italiano è sprovvisto della TEAM potrà ottenere il rimborso delle spese sanitarie sostenute in proprio in Italia, da parte dell'istituzione sanitaria del luogo di residenza.
Per ulteriori informazioni consulta la guida interattiva del Ministero della Salute "Se parto per... "
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