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Riforma del sistema regionale locale
Titolo
VII
Servizi alla persona e alla Comunità
Capo I
Sanità
Art. 181
Istituzione
della Conferenza sanitaria territoriale: modifiche alla L.R. n.
19 del 1994.
1.
L'art. 11 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19, recante "Norme per il
riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del DLgs 30 dicembre
1992, n. 502, modificato dal DLgs 7 dicembre 1993, n. 517", è
così sostituito:
"Art. 11 Conferenza
sanitaria territoriale 1. È istituita la Conferenza sanitaria
territoriale composta:
- dai Sindaci
dei Comuni ricompresi nell'ambito territoriale di ciascuna Azienda
Unità sanitaria locale, o loro delegati, individuati nell'ambito
dell'esecutivo;
- dal Presidente
della Provincia, o suo delegato, individuato nell'ambito dell'esecutivo
che fa parte di diritto dell'esecutivo di cui al comma 4. Nelle
province in cui sia presente la sede universitaria, opportune
intese con l'Università disciplinano la partecipazione
del Rettore, o suo delegato, alla Conferenza ed all'esecutivo,
limitatamente alle materie di reciproco interesse.
2.
La Conferenza sanitaria territoriale assolve ai compiti ed alle
funzioni di cui al comma 14 dell'art. 3 del decreto legislativo
di riordino, ed in particolare:
- partecipa
alle funzioni di programmazione locale e regionale e, secondo
modalità disciplinate dal Piano sanitario regionale, al
processo di elaborazione e di approvazione dei piani attuativi
localied esprime parere sui piani annuali di attività;
- esercita
le funzioni di indirizzo e verifica periodica dell'attività
delle Aziende sanitarie presenti nell'ambito territoriale di riferimento,
anche formulando proprie valutazioni e proposte e trasmettendole
al Direttore generale ed alla Regione. A tal fine viene dotata
di strumenti informativi ed operativi idonei ad espletare i compiti
e le funzioni di propria competenza;
- esprime parere
obbligatorio sul Piano programmatico delle Aziende sanitarie,
di cui all'art. 5 della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 e sui relativi
aggiornamenti annuali;
- esprime parere
obbligatorio sul bilancio pluriennale di previsione, sul bilancio
economico preventivo e sul bilancio d'esercizio, trasmettendo
alla Regione eventuali osservazioni ai fini del controllo esercitato
dalla Giunta regionale a norma del comma 8 dell'art. 4 della Legge
30 dicembre 1991, n. 412;
- promuove
e coordina, ai sensi dell'art. 7, la stipula di intese tra i Comuni
e le Aziende Unità sanitarie locali per l'integrazione
delle funzioni sociali e sanitarie, con particolare riferimento
alle prestazioni socio-sanitarie ed alla integrazione sanitaria;
- formula parere
obbligatorio sugli accordi tra Aziende sanitarie e Università,
attuativi dei protocolli di intesa tra Regione e Università;
- partecipa
alla valutazione della funzionalità dei servizi e della
loro razionale distribuzione territoriale, utilizzando indicatori
omogenei di attività e di risultato definiti dalla Regione
ed eventualmente integrati dalle Aziende.
3.
La Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali,
disciplina le modalità di funzionamento delle Conferenze
sanitarie territoriali e della rappresentanza di cui al comma 14
dell'art. 3 del decreto legislativo di riordino. Tale rappresentanza
assume la denominazione ed il ruolo di esecutivo della Conferenza.
4.
L'esecutivo, oltre che dal Presidente della Provincia, o suo delegato,
è composto da non più di cinque membri individuati
dalla Conferenza al proprio interno, tenuto conto dell'articolazione
distrettuale della Azienda Unità sanitaria locale, ed espleta,
in nome e per conto della Conferenza, le funzioni stabilite nella
deliberazione di cui al comma 3.
5.
I Direttori generali delle Aziende sanitarie partecipano alle sedute
dell'esecutivo e della Conferenza su invito del Presidente.".
Note
all'Art. 181
Rubrica
- La L.R. n.
19 del 1994 è citata alla nota 1) all'art. 180. Comma 1.
- Il testo
dell'art. 11 della L.R. n. 19 del 1994, citata alla nota 1) all'art.
180, era il seguente:
"Art.
11 - Conferenza dei Sindaci
- Gli organi
rappresentativi dei Comuni dell'ambito territoriale di ciascuna
Unità sanitaria locale esprimono i bisogni socio-sanitari
delle rispettive comunità locali e provvedono ad esercitare
le funzioni di indirizzo e di verifica dell'attività dell'Azienda
Unita sanitaria locale previste dal decreto legislativo di riordino
e dalla presente legge, per il tramite della Conferenza dei Sindaci.
Nelle Unità sanitarie locali il cui ambito territoriale
coincide con quello del Comune provvede direttamente il Sindaco.
- Entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale,
sentita l'ANCI (Associazione nazionale Comuni italiani), adotta
un apposito regolamento per disciplinate le modalità di
funzionamento della Conferenza dei Sindaci e della rappresentanza
di cui al comma 14 dell'articolo 3 dei decreto legislativo di
riordino. Tale rappresentanza assume la denominazione ed il ruolo
di organismo esecutivo della Conferenza dei Sindaci.
- L'esecutivo
è composto dal Presidente della Conferenza e da non più
di quattro Sindaci individuati dalla Conferenza nel proprio seno
tenuto conto della articolazione distrettuale della Unità
sanitaria locale ed assolve, a nome e per conto della Conferenza,
le funzioni stabilite dal regolamento.
- La Conferenza
assicura l'effettiva partecipazione di tutti i Comuni alla formazione
delle decisioni adottate dall'esecutivo.
- La Conferenza
e l'esecutivo intrattengono rapporti con l'Azienda tramite il
Direttore generale. Il Direttore generale partecipa alle sedute
dell'esecutivo e della Conferenza su invito del Presidente."
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