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Riforma del sistema regionale locale

Titolo VII
Servizi alla persona e alla Comunità
Capo I

Sanità
Art. 181

Istituzione della Conferenza sanitaria territoriale: modifiche alla L.R. n. 19 del 1994.

1. L'art. 11 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19, recante "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal DLgs 7 dicembre 1993, n. 517", è così sostituito:

"Art. 11 Conferenza sanitaria territoriale 1. È istituita la Conferenza sanitaria territoriale composta:

  1. dai Sindaci dei Comuni ricompresi nell'ambito territoriale di ciascuna Azienda Unità sanitaria locale, o loro delegati, individuati nell'ambito dell'esecutivo;
  2. dal Presidente della Provincia, o suo delegato, individuato nell'ambito dell'esecutivo che fa parte di diritto dell'esecutivo di cui al comma 4. Nelle province in cui sia presente la sede universitaria, opportune intese con l'Università disciplinano la partecipazione del Rettore, o suo delegato, alla Conferenza ed all'esecutivo, limitatamente alle materie di reciproco interesse.

2. La Conferenza sanitaria territoriale assolve ai compiti ed alle funzioni di cui al comma 14 dell'art. 3 del decreto legislativo di riordino, ed in particolare:

  1. partecipa alle funzioni di programmazione locale e regionale e, secondo modalità disciplinate dal Piano sanitario regionale, al processo di elaborazione e di approvazione dei piani attuativi localied esprime parere sui piani annuali di attività;
  2. esercita le funzioni di indirizzo e verifica periodica dell'attività delle Aziende sanitarie presenti nell'ambito territoriale di riferimento, anche formulando proprie valutazioni e proposte e trasmettendole al Direttore generale ed alla Regione. A tal fine viene dotata di strumenti informativi ed operativi idonei ad espletare i compiti e le funzioni di propria competenza;
  3. esprime parere obbligatorio sul Piano programmatico delle Aziende sanitarie, di cui all'art. 5 della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 e sui relativi aggiornamenti annuali;
  4. esprime parere obbligatorio sul bilancio pluriennale di previsione, sul bilancio economico preventivo e sul bilancio d'esercizio, trasmettendo alla Regione eventuali osservazioni ai fini del controllo esercitato dalla Giunta regionale a norma del comma 8 dell'art. 4 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412;
  5. promuove e coordina, ai sensi dell'art. 7, la stipula di intese tra i Comuni e le Aziende Unità sanitarie locali per l'integrazione delle funzioni sociali e sanitarie, con particolare riferimento alle prestazioni socio-sanitarie ed alla integrazione sanitaria;
  6. formula parere obbligatorio sugli accordi tra Aziende sanitarie e Università, attuativi dei protocolli di intesa tra Regione e Università;
  7. partecipa alla valutazione della funzionalità dei servizi e della loro razionale distribuzione territoriale, utilizzando indicatori omogenei di attività e di risultato definiti dalla Regione ed eventualmente integrati dalle Aziende.

3. La Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, disciplina le modalità di funzionamento delle Conferenze sanitarie territoriali e della rappresentanza di cui al comma 14 dell'art. 3 del decreto legislativo di riordino. Tale rappresentanza assume la denominazione ed il ruolo di esecutivo della Conferenza.

4. L'esecutivo, oltre che dal Presidente della Provincia, o suo delegato, è composto da non più di cinque membri individuati dalla Conferenza al proprio interno, tenuto conto dell'articolazione distrettuale della Azienda Unità sanitaria locale, ed espleta, in nome e per conto della Conferenza, le funzioni stabilite nella deliberazione di cui al comma 3.

5. I Direttori generali delle Aziende sanitarie partecipano alle sedute dell'esecutivo e della Conferenza su invito del Presidente.".

Note all'Art. 181

Rubrica

  1. La L.R. n. 19 del 1994 è citata alla nota 1) all'art. 180. Comma 1.
  2. Il testo dell'art. 11 della L.R. n. 19 del 1994, citata alla nota 1) all'art. 180, era il seguente:

"Art. 11 - Conferenza dei Sindaci

  1. Gli organi rappresentativi dei Comuni dell'ambito territoriale di ciascuna Unità sanitaria locale esprimono i bisogni socio-sanitari delle rispettive comunità locali e provvedono ad esercitare le funzioni di indirizzo e di verifica dell'attività dell'Azienda Unita sanitaria locale previste dal decreto legislativo di riordino e dalla presente legge, per il tramite della Conferenza dei Sindaci. Nelle Unità sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con quello del Comune provvede direttamente il Sindaco.
  2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita l'ANCI (Associazione nazionale Comuni italiani), adotta un apposito regolamento per disciplinate le modalità di funzionamento della Conferenza dei Sindaci e della rappresentanza di cui al comma 14 dell'articolo 3 dei decreto legislativo di riordino. Tale rappresentanza assume la denominazione ed il ruolo di organismo esecutivo della Conferenza dei Sindaci.
  3. L'esecutivo è composto dal Presidente della Conferenza e da non più di quattro Sindaci individuati dalla Conferenza nel proprio seno tenuto conto della articolazione distrettuale della Unità sanitaria locale ed assolve, a nome e per conto della Conferenza, le funzioni stabilite dal regolamento.
  4. La Conferenza assicura l'effettiva partecipazione di tutti i Comuni alla formazione delle decisioni adottate dall'esecutivo.
  5. La Conferenza e l'esecutivo intrattengono rapporti con l'Azienda tramite il Direttore generale. Il Direttore generale partecipa alle sedute dell'esecutivo e della Conferenza su invito del Presidente."

 

 
 

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