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Giovedì
4 aprile 2002 - ore 14.00
Quarta
giornata di studio
per il Piano per la Salute
"Internet
e promozione della salute"
Sintesi
dell'intervento del Dott. Nicolino D'Autilia
Presidente
regionale Federazione Ordine dei Medici
dell'Emilia-Romagna
Internet
e la pubblicità sanitaria: le nuove frontiere
Quando si parla
di parla di pubblicità sanitaria su Internet, è inevitabile
che si faccia riferimento alle normative che sono in essere. Peccato
che Internet escluda assolutamente l'ambito nazionale.
Internet è la rete mondiale, globale, e quindi chi affronta
il tema della pubblicità sanitaria in Internet deve esulare,
volente o nolente, dalla normativa attuale.
La normativa sulla pubblicità sanitaria è la legge
175, una legge ormai obsoleta che si va a modificare.
C'è stato chi, vedi l'Ordine di Torino e qualche altro Ordine
dei medici d'Italia, ha proposto alcune linee guida, e non può
non essere oramai in un ambito europeo, su alcuni aspetti che riguardano
al pubblicazione, la definizione dei siti di informazione. Ci sono
delle direttive ben precise, la n.31 del 2000, del Consiglio del
Parlamento Europeo dell'8 giungo del 2000, che stabiliscono alcune
regole ben precise. Lo sforzo che la commissione nazionale FNOMCEeO
sta facendo per tradurre alcuni elementi, che vi illustrerò
subito dopo, in una modifica della attuale legge, riguarda proprio
alcuni aspetti di linee guida.
Che cosa deve contenere, dice la direttiva europea, un sito di pubblicità
sanitaria?
Nome e cognome del prestatore della consulenza; l'indirizzo geografico
dove il prestatore è stabilito; gli estremi che permettano
di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare rapidamente
ed efficacemente con lui; l'ordine professionale o l'istituzione
analoga presso cui il fornitore sia iscritto, il titolo professionale,
lo stato membro in cui sia stato rilasciato.
Qui si apre poi un grossissimo capitolo sui rapporti tra gli stati
membri della comunità europea e l'equipollenza dei titoli
acquisiti in ogni stato membro che rappresenterà uno dei
problemi più spinosi dei prossimi anni.
E' pienamente condivisibile quanto detto anche in precedenti interventi,
per cui, la maggior parte dei siti di carattere sanitario, sono
francamente penosi. Proprio per questo una delle proposte, che è
quella dell'Ordine dei Medici di Torino, che nell'ambito della provincia
di Torino è già operante, è di definire queste
linee guida. Queste sono già state portate all'attenzione
nazionale e si avviano a diventare punto di riferimento abbastanza
esplicito.
Di seguito una brevissima nota su ciascuna.
"I medici che rispondono su Internet alle richieste dei pazienti
dovrebbero attenersi alle limitazioni proprie dello strumento e
alla sua natura", cioè è inutile esulare dalle
proprie competenze se non si possiedono.
"Non tutti gli aspetti trattati in medicina richiedono una
visita. Pertanto il teleconsulto può essere legittimo in
alcuni casi".
Si discuteva prima sull'esplosione del fenomeno delle consulenze
online. Personalmente sono assolutamente contrario alle cosiddette
"visite online". Online si possono dare consigli, suggerimenti,
rimandi a società scientifiche di riferimento, ma non si
può certo espletare una visita.
"Le richieste di aiuto, comprese quelle poco serie, non dovrebbero
mai essere ignorate, ma dovrebbero sempre ricevere un qualche tipo
di attenzione".
Questo perché una delle tendenze, una volta che il professionista
promuove un sito di tipo sanitario, è di escludere assolutamente
le cose "sciocche". Questo credo che rientri in una scelta
etica, cioè si risponde a tutti, perché non tutti
quelli che accedono in uno studio medico vengono con problemi importanti
da sottoporre all'attenzione del medico.
"Il consenso informato richiede di essere dichiarato in modo
esplicito" e qui c'è una precisazione e cioè
che il fatto stesso che si utilizzi quel sito e si metta a disposizione
del proprietario di quel sito un a e-mail da parte del paziente,
non significa automaticamente che si sia espresso il consenso informato.
Quindi il consenso informato va esplicitato ed una procedura a parte.
"I medici professionisti devono mantenere la privacy".
"I medici professionisti dovrebbero definire procedure interne
per misurare e controllare la qualità del servizio erogato".
Quali sono le caratteristiche che noi riteniamo peculiari di una
corretta pubblicità sanitaria?
"L'ambiente Internet non può essere equiparato ad una
semplice diffusione mezzo stampa, per cui la relativa regolamentazione
pubblicitaria non è applicabile".
Questo è già nei fatti, perché non sempre chi
fa pubblicità sanitaria richiede all'Ordine di appartenenza
l'autorizzazione; e comunque ad esempio un medico svizzero può
essere "visionato" da tutti i cittadini italiani via Internet.
"L'ambiente Internet deve essere equiparato ad un comune ambiente
pubblico, città, vie, piazze, eccetera, per cui ai contenuti
delle home-pages, vere e proprie targhe virtuali sulle vie di Internet,
relative ad indirizzi professionali di medici, odontoiatri iscritti
all'Ordine, devono essere applicati i regolamenti relativi alla
pubblicità in ambienti pubblici e in particolare, considerando
la peculiarità dell'ambiente Internet, è concessa
la pubblicazione di nome, cognome, dati anagrafici, titolo di studio,
fotografia, curriculum di studi".
Per cui il criterio base è che la home page viene equiparata
alla targa esposta sulla via. Quindi deve avere quelle caratteristiche
che sono soggette a regole codificate nell'ambito delle normative
vigenti.
Nell'ambito dello snellimento che si va a creare con la nuova legge
sulla pubblicità sanitaria, si definiranno appunto dei percorsi
molto più veloci.
Quello che è più importante è che "Il
paziente, decidendo autonomamente di entrare nello studio virtuale
del professionista, dichiara di volere intraprendere con il professionista
stesso un rapporto medico-paziente".
In questo senso valgono le stesse leggi che ci sono nel momento
in cui un paziente entra nel mio studio. Quindi nel rapporto medico-paziente
in termini di rispetto, sia del codice di questo stato, sia penale
che civile, sia quello del codice deontologico.
Io credo che non a caso si parli di "linee guida": bisogna
essere in questo senso molto onesti, per cui non credo che riusciremo
mai a regolamentare Internet in termini di pubblicità sanitaria.
Credo però che nell'ambito di un rapporto corretto con i
cittadini vadano definite delle linee per cui il cittadino stesso
si senta tutelato da professionisti seri e corretti.
Si riportano i testi degli articoli del Codice Deontologico relativi
al tema della pubblicità sanitaria:
Art. 53: Pubblicità in materia sanitaria
Sono vietate al medico tutte le forme, dirette o indirette, di pubblicità
personale o a vantaggio della struttura, pubblica o privata, nella
quale presta la sua opera.
Il medico è responsabile dell'uso che si fa del suo nome,
delle sue qualifiche professionali e delle sue dichiarazioni. Egli
deve evitare che attraverso organi di stampa, strumenti televisivi
e/o informatici, collaborazione a inchieste e interventi televisivi,
si concretizzi una condizione di promozione e di sfruttamento pubblicitario
del suo nome o di altri colleghi.
Art. 54: Informazione sanitaria
Per consentire ai cittadini una scelta libera e consapevole tra
strutture, servizi e professionisti è indispensabile che
l'informazione, con qualsiasi mezzo diffusa, non sia arbitraria
e discrezionale, ma utile, veritiera, certificata con dati oggettivi
e controllabili e previo nulla osta rilasciato per iscritto dal
Consiglio dell'Ordine provinciale competente per territorio sulla
base dei principi di indirizzo e di coordinamento della Federazione
Nazionale.
Art. 55: Scoperte scientifiche
Il medico non deve divulgare notizie al pubblico su innovazioni
in campo sanitario non ancora accreditate dalla comunità
scientifica, al fine di non suscitare infondate attese e illusorie
speranze.
Art.
56: Divieto di patrocinio
Il medico o associazioni di medici non devono concedere patrocinio
e avallo a pubblicità per istituzioni e prodotti sanitari
e commerciali di esclusivo interesse promozionale.

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