La formazione obbligatoria per i professionisti neo assunti riconosce diverse normative di riferimento anche in base al livello di rischio (alto o basso) riferito alla propria attività e al proprio contesto lavorativo.
Formazione da completare entro 120 giorni dall’assunzione (obbligatoria per tutti i neo assunti)
- “La prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza”
Formazione da completare entro 12 mesi dall’assunzione (obbligatoria per tutti i neo assunti)
- D.lgs.33/2013 e D.lgs.97/2026 in materia di trasparenza nella Pubblica Amministrazione
- GDPR 769/2016 in materia di protezione dei dati (Corso privacy)
Formazione ulteriore da completare entro 12 mesi dall’assunzione (obbligatoria per medici, biologi, veterinari, farmacisti e professioni sanitarie)
- Antimicrobial Stewardship
- Sinergie e integrazione tra risk management e rischio infettivo
Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro del neo assunto
Il D.Lgs 81/08 specifica come il datore di lavoro debba garantire ai lavoratori un’adeguata formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il Servizio prevenzione e protezione aziendale (SPPA) invia direttamente un’email ai lavoratori neo assunti comunicando le tempistiche di svolgimento del corso (data e sede) tenuto conto che il percorso formativo dev’essere completato entro e non oltre i 60 giorni dall’assunzione.
Come previsto dall’articolo 20 del Dlgs 81/08, ogni lavoratore ha l’obbligo di partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro, in tema di salute e sicurezza. In base all’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, il percorso di formazione dei lavoratori prevede la partecipazione ad un modulo di formazione generale ed uno specifico:
- la formazione generale deve avere una durata non inferiore a 4 ore e riguardare argomenti quali: concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei diversi soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza. Questi contenuti non cambiano in base all’azienda e al codice ATECO di riferimento;
- la formazione specifica deve avere una durata non inferiore a 4 ore per i contesti a basso rischio (cioè per il lavoratore che svolge attività di carattere puramente amministrativo), e non inferiore a 12 ore per i contesti a rischio elevato (cioè per il lavoratore che svolge attività di assistenza o amministrative in contesti sanitari). I contenuti trattati riguardano i rischi specifici riferiti alle mansioni, i possibili danni e le misure di prevenzione e protezione.
In generale, il numero di ore per la formazione generale e specifica (è quindi escluso l’addestramento pratico) prevede la seguente durata minima complessiva:
- per le attività a rischio basso: 8 ore di cui 4 ore di formazione generale + 4 ore di formazione specifica;
- per le attività a rischio alto: 16 ore di cui 4 ore di formazione generale + 12 ore di formazione specifica.
Per quanto riguarda la formazione specifica, questa deve essere erogata dall’organizzazione in cui il lavoratore si inserisce perché deve essere specifica del contesto lavorativo. Pertanto la formazione specifica pregressa può, in parte, essere considerata valida solo se erogata nell’ambito di un contesto lavorativo sanitario. In tal caso eventuali attestati di formazione possono essere trasmessi al SPPA inviando una e-mail all’indirizzo sppa_formazione@ausl.mo.it. Il SPPA si riserva di valutarne la validità.
Se il lavoratore ha già partecipato a un corso di formazione generale sulla sicurezza, la formazione generale pregressa è considerata valida. Anche in questo caso il lavoratore deve trasmettere l’attestato di partecipazione al corso al SPPA inviandolo all’indirizzo e-mail sppa_formazione@ausl.mo.it
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Accedi al form seguente e compila i campi. In base alle risposte che fornirai, il sistema ti restituirà l’elenco dei corsi da completare entro due, quattro e/o dodici mesi dalla data di assunzione.