L’interruzione volontaria di gravidanza (IVG), o aborto volontario, è regolata dalla Legge 194 del 1978 “Norme per la tutela della maternità e sull’interruzione volontaria di gravidanza”, che sancisce le modalità di ricorso all’aborto volontario che può essere fatto dalla donna entro 90 giorni di gravidanza per motivi di salute, economici, sociali o familiari.
L’IGV può essere fatta anche dopo i primi 90 giorni di gravidanza esclusivamente qualora la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna, oppure se vengono accertate delle gravi anomalie del feto con possibili conseguenze dannose sulla salute psicofisica della donna.
Chi e come può richiedere l’interruzione volontaria di gravidanza
La richiesta di interruzione deve essere fatta dalla donna interessata che, a seconda dell’età può rivolgersi direttamente:
- ad una delle sedi del Consultorio familiare dell’Ausl
- ad una delle sedi del servizio Spazio giovani dell’Ausl, per donne di età compresa tra i 14 e i 19 anni
I Consultori e gli Spazi giovani dell’Ausl offrono una presa in carico specifica che parte dall’accoglienza e può coinvolgere i diversi professionisti dell’equipe (ostetrica, medico, psicologo) che, in accordo con la donna, possono attivare altri servizi e/o consulenze per l’accompagnamento nel percorso.
L’interessata può scegliere il tipo di metodo con cui interrompere la gravidanza:
- metodo farmacologico (pillola RU486), possibile se l’interruzione viene fatta entro i primi 63 giorni di gravidanza
- metodo chirurgico, entro i 90 giorni di gravidanza
Dopo l’accoglienza, il ginecologo effettua la visita:
- rilascia il certificato necessario per sottoporsi a IVG,
- informa sulle metodiche di esecuzione dell’IVG
- fornisce indicazioni sui tempi e sulle sedi in cui effettuare il percorso farmacologico o chirurgico
L’aborto con metodo farmacologico può essere effettuato anche dai consultori familiari autorizzati. Alternativamente, il consultorio assicura il collegamento con il reparto ospedaliero di riferimento.
Il percorso assistenziale presso il consultorio prevede anche una visita di controllo post interruzione e una consulenza per la futura contraccezione che potrà essere erogata gratuitamente nei casi previsti
Ulteriori informazioni per minorenni
Se la donna interessata è minorenne, per procedere è necessario il consenso da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela.
Tuttavia, se le persone esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela sono difficilmente consultabili, o rifiutino il loro assenso, o esprimano pareri tra loro difformi, è possibile ricorrere al Giudice Tutelare.
Nel caso in cui la donna sia sottoposta a interdizione, si procede come disposto dall’art. 13 della Legge n. 194/78.