Il Servizio igiene pubblica, non valuta e non rilascia pareri in merito alla realizzazione di locali per attività di acconciatura, estetica, tatuaggio e piercing ma effettua solo attività di vigilanza. Per informazioni sugli interventi di natura edilizia si consiglia di consultare il regolamento del Comune di insediamento dell’attività.
Nel rispetto dei regolamenti comunali, il Servizio effettua la vigilanza sia presso le nuove attività di acconciatore, estetica, barbieri e tatuatori in seguito alla presentazione della SCIA (cioè della segnalazione certificata di inizio attività) al SUAP competente, sia presso le attività esistenti.
Durante l’attività di vigilanza, condotta tramite un’apposita check list, gli operatori dell’Ausl:
- ispezionano le strutture ed identificate le apparecchiature elettromeccaniche utilizzate nell’esercizio dell’attività
- verificano la documentazione che attesta la conformità normativa e la gestione, oltre al controllo periodico degli impianti della struttura e delle apparecchiature elettromeccaniche
- verificano le procedure di autocontrollo delle sterilizzazioni e/o disinfezioni e/o detersioni delle parti / materiali / apparecchiature / strumentazioni a contatto con il soggetto da trattare
- controllano i prodotti cosmetici utilizzati o in vendita
Se gli operatori riscontrano che nell’attività non sono rispettati i requisiti igienico sanitari previsti, comunicano l’esito dei controlli all’autorità competente, cioè al Comune, affinché vengano adottati gli opportuni provvedimenti nei confronti dell’esercente volti a rimuovere le situazioni irregolari.
Per eventuali informazioni è possibile scrivere a estetisti@ausl.mo.it
Risposte alle domande più frequenti (FAQ)
Tutte le informazioni sul corso di formazione sono disponibili alla pagina dedicata.
Per fare il trucco semipermanente, gli operatori estetici che svolgono questa attività, oltre ad avere la qualifica professionale estetica, devono anche partecipare al corso di formazione “Tatuaggio e Piercing: aspetti di igiene e sicurezza” organizzato dalle Ausl per i tatuatori.
Il microblading è un intervento sulla zona sopraciliare mediante scarificazione cutanea manuale con l’utilizzo micro lame.
Tale tecnica non è riconducibile né al tatuaggio (non è contemplato nella DGR 465 del 11/4/2007), nè all’estetica (non è contemplato nel DM 206/2015) pertanto al momento non può essere esercitata dai tatuatori e dagli operatori estetici qualificati. Attualmente si è in attesa di ricevere risposte in merito dal Consiglio superiore di sanità.
La laminazione delle ciglia è un trattamento effettuato sulle ciglia naturali non contemplato nelle attività previste dal DM 206/2015 e dalla DGR n. 465/2007 pertanto non rientra nei i trattamenti estetici e nei tatuaggi.
L’onicotecnica è un trattamento sul letto ungueale di competenza estetica svolto da operatori estetici qualificati.
L’olistica è una disciplina afferente alla sfera del benessere.
Non è un’attività estetica, sanitaria o motoria pertanto non è regolamentata da specifici requisiti igienico sanitari.
Si. I laser sono apparecchi elettromeccanici ad uso estetico previsti dal DM n.206/2015. Nelle schede n.21 a e 21 b sono descritte le caratteristiche tecniche, impiantistiche, le modalità di applicazione/uso, la formazione del personale, i debiti informativi sulle precauzioni verso la clientela, specifiche per le tipologie di apparecchiature destinate all’uso estetico.
L’impianto elettrico deve essere realizzato o verificato da un tecnico abilitato.
Il locale di utilizzo dell’apparecchiatura dovrà avere caratteristiche idonee, verificate da un esperto laser, in funzione delle caratteristiche del laser installato.
Deve anche essere aggiornato il DVR ai sensi del DM n. 81/2008, con l’ausilio dell’esperto laser.
Si ricorda che un eventuale uso di apparecchiature non ad uso estetico potrebbe ravvisare un abuso di professione.
Si. L’acconciatore o l’estetista può recarsi al domicilio del cliente che necessita di una prestazione ma non può recarsi in negozio.
L’esercente deve essere titolare di un laboratorio di servizio alla persona già oggetto di SCIA e deve avere una sede fissa; è vietato lavorare in forma ambulante.
No. La micropigmentazione (nota anche come dermopigmentazione, trucco semipermanente, trucco permanente, disegno epidermico o camouflage) va eseguita da operatori estetici qualificati, come previsto dal DM n. 206/2015 (scheda 23), utilizzando il dermografo per micropigmentazione.
Normativa di riferimento
- Legge14/02/1963 n. 161 “Disciplina dell’attività di barbierie, parrucchiere ed affini”;
- Legge 23/12/1970 n. 1142 “Modifiche della legge 14/02/1963 n 161”;
- Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetica”
- Legge 17/08/2005, n. 174: “Disciplina dell’attività di acconciatore”;
- Delibera della Giunta Regionale n. 465/2007 “Approvazione delle linee Guida concernenti ‘Indicazioni tecniche per l’esercizio delle attività di tatuaggio e piercing’”;
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico15 ottobre 2015, n. 206;
- Norme e regolamenti comunali