Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali

Al momento non sono state irrogate sanzioni da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione a carico  dei titolari di incarichi dirigenziali responsabili della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all’articolo 14 *, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione della carica

L’argomento è trattato dall’Art. 47, comma 1 del  d.lgs 33/2013

Al momento non sono state irrogate sanzioni da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
Qui di seguito si riporta quanto prevede il d.lgs 33/2013 e s.m.i. al riguardo.

Art. 47 (Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici)
1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, la titolarita’ di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonche’ tutti i compensi cui da diritto l’assunzione della carica, da’ luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento e’ pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o organismo interessato.
1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell’articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonche’ nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all’articolo 4-bis, comma 2.
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 22, comma 2, da’ luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennita’ di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall’Autorita’ nazionale anticorruzione. L’Autorita’ nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni.

* L’Art. 47 (Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici)  fa riferimento ai dati di cui all’articolo 14 per cui sembra non conciliabile con l’art. 41 del medesimo D.Lgs n. 31 del 14 marzo 2013, che recita: “Alle amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, ivi comprese le aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 15 […]”

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