Operatori del settore alimentare: adempimenti per la produzione e somministrazione alimenti senza glutine

Ai sensi della determina della Regione Emilia-Romagna n. 3642/2018 l’operatore del settore alimentare (OSA) che intende produrre e/o somministrare alimenti senza glutine deve ottemperare ad una serie si adempimenti:

1) Notifica e comunicazione per variazione produttiva obbligatoria
La produzione degli alimenti di cui si dichiara l’assenza di glutine (minore di 20 ppm in conformità al Reg. UE n. 828/2014) è soggetta a notifica oppure a comunicazione (in caso di variazione produttiva di una per attività già registrata), ai sensi dell’art. 6 del Reg. Ce 852/2004, ai fini della registrazione all’Autorità aompetente che deve necessariamente essere presentata prima dell’inizio dell’attività.

La preparazione estemporanea e occasionale, su richiesta del cliente, di piatti adatti a persone intolleranti al glutine, basati su prodotti naturalmente privi di glutine (o preparati utilizzando alimenti con dicitura senza glutine) non rientra nell’ambito di applicazione delle linee guida.
Le strutture pubbliche, (cucine di scuole, di strutture sanitarie assistenziali, ecc…) che in base alla L.123/2005 debbono poter fornire agli eventuali utenti pasti celiaci adeguati, non hanno la necessità di effettuare notifica aggiuntiva.

3) Hazard Critical Control Points – HACCP
E’ necessario inserire nel proprio Piano di autocontrollo, oltre alla linea produttiva destinata a consumatori tradizionali, la specifica linea produttiva degli alimenti privi di glutine.

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