Verifiche e controlli degli apparecchi di sollevamento

Se l’apparecchio di sollevamento è nuovo occorre procedere tempestivamente alla sua denuncia di messa in servizio / immatricolazione presso la sede INAIL competente per territorio, utilizzando, a partire dal 27 maggio 2019, l’applicativo CIVA presente sul sito web dell’INAIL.
I servizi di certificazione e verifica di impianti e apparecchi di sollevamento, che devono essere richiesti esclusivamente online utilizzando l’applicativo CIVA, sono i seguenti:

  • la messa in servizio e l’immatricolazione delle attrezzature di sollevamento;
  •  le prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE;
  •  le prime verifiche periodiche

>> Portale Inail per la denuncia di messa in servizio/immatricolazione

L’obbligo della verifica periodica degli apparecchi di sollevamento da parte del Datore di Lavoro è stabilito dall’art. 71 comma 11 del Dlgs 81-2008. Le tipologie di apparecchi soggetti a verifica e la frequenza sono riportati in allegato VII del medesimo decreto.

Lo scopo delle verifiche periodiche è quello si accertare la conformità alle modalità di installazione  previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.

Gruppo SC: Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano, art. 1.1.1. DM 11-04-2011
a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
d) Carrelli semoventi a braccio telescopico
e) ldroestrattori a forza centrifuga

Gruppo SP – Sollevamento persone,art. 1.1.2. DM 11-04-2011
a) Scale aree ad inclinazione variabile
b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano
d) Ponti sospesi e relativi argani
e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne
f) Ascensori e montacarichi da cantiere scale aeree ad inclinazione variabile
I carri raccogli frutta (art. 1.1.2. DM 11-04-2011) sono equiparati a ponti sospesi e relativi argani.

  • il datore di lavoro della ditta utilizzatrice dell’apparecchio di sollevamento o suo delegato con requisiti previsti dal Dlgs 81-2008
  • il lavoratore autonomo proprietario e/o utilizzatore art. 2 comma 4 Dlgs 81-2008.
  • il proprietario dell’apparecchio (es. noleggiatore, concessionario in uso ….).

La richiesta deve essere fatta preferibilmente 30 gg. prima della data di scadenza della verifica precedente e secondo le periodicità previste dall’ALLEGATO VII del Dlgs 81-2008.

La prima verifica periodica va richiesta al Dipartimento INAIL competente per territorio che, per la provincia di Modena è il Dipartimento INAIL di Bologna.

Le verifiche periodiche successive alla prima vanno richieste al Servizio impiantistico antinfortunistico dell’Ausl competente per territorio o ai soggetti abilitati ai sensi del DM 11 aprile 2011.

Per richiedere la richiesta di verifica periodica al Servizio impiantistico antinfortunistico dell’Ausl di Modena è necessario compilare il modulo seguente da inviare tramite PEC all’indirizzo dsp@pec.ausl.mo.it

Il tecnico incaricato contatta il richiedente per concordare data e ora della verifica.

a) Identificare l’attrezzatura di lavoro in base alla documentazione allegata alla comunicazione di messa in servizio, inoltrata al Dipartimento INAIL territorialmente competente, controllandone la rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni per l’uso del fabbricante. In particolare, devono essere rilevate le seguenti informazioni: nome del costruttore, tipo e numero di fabbrica dell’apparecchio, anno di costruzione, matricola assegnata dall’INAIL in sede di comunicazione di messa in servizio.

Deve inoltre prendere visione della seguente documentazione:
1. dichiarazione CE di conformita’;
2. dichiarazione di corretta installazione (ove previsto da disposizioni legislative);
3. tabelle/diagrammi di portata (ove previsti);
4. diagramma delle aree di lavoro (ove previsto);
5. istruzioni per l’uso.

Il giorno della verifica il datore di lavoro deve mettere a disposizione del tecnico dell’AUSL:
– il personale occorrente sotto la vigilanza di un preposto;
–  un’area idonea;
– i mezzi necessari per l’esecuzione delle prove.

La verifica consiste nel:

  • accertare che la configurazione dell’attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle istruzioni d’uso redatte dal fabbricante;
  • verificare la regolare tenuta del «registro di controllo», ove previsto dai decreti di recepimento delle direttive comunitarie pertinenti o, negli altri casi, delle registrazioni di cui all’articolo 71, comma 9, del Dlgs. 81-2008;
  • controllarne lo stato di conservazione;
  • effettuare le prove di funzionamento dell’attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza.

Al termine della verifica viene rilasciato il relativo verbale.

Controlli degli apparecchi di sollevamento

L’obbligo dei controlli degli apparecchi di sollevamento da parte del datore di lavoro è stabilito dall’art. 71, comma 8, del Dlgs 81-2008 e s.m.i..

I controlli sono necessari per assicurare il buono stato di conservazione ed efficienza ai fini della sicurezza delle seguenti attrezzature di lavoro:

  • attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione;
  • attrezzature soggette ad influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose.

Soggetti a controlli gli apparecchi riportati nell’allegato VII del Dlgs 81-2008 e s.m.i e nello specifico:

a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali
b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali
c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali
d) Carrelli semoventi a braccio telescopico
e) ldro-estrattori a forza centrifuga
f) Scale aree ad inclinazione variabile
g) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
h) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano
i) Ponti sospesi e relativi argani
l) Piattaforme di lavoro auto-sollevanti su colonne
m) Ascensori e montacarichi da cantiere scale aeree ad inclinazione variabile
n) Carri raccogli frutta (sono equiparati a ponti sospesi e relativi argani).

I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza (art. 71, comma 9, del Dlgs 81-2008 sanzionato dall’art. 87, comma 4, lettera b).

Qualora le attrezzature di lavoro, soggette all’obbligo dei controlli, siano usate al di fuori della sede dell’unità produttiva, devono essere accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo (art. 71, comma 10, del Dlgs 81-2008 sanzionato dall’art. 87, comma 4, lettera b).

I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto nel Registro dei Controlli delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto (Direttiva Macchine, allegato I°, punto 4.4.2., lettera b, e art. 71, comma 4, lettera b, del Dlgs 81-2008 e s.m.i.).

Le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione devono essere sottoposte:

  • ad un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in servizio);
  •  ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto.

Le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione devono essere sottoposte:

  • ad un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in servizio);
  •  ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto.

Le attrezzature soggette ad influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose devono essere sottoposte:

  • ad interventi di controllo periodici effettuati secondo frequenze stabilite;
  •  ad interventi di controllo straordinari.
  • ISPEZIONE GIORNALIERA: condotta giornalmente dal conduttore di gru o dall’imbracatore prima di iniziare le operazioni di sollevamento; consiste in una ispezione visiva ed in test funzionali.
  • ISPEZIONE FREQUENTE: condotta sulla base della frequenza e della severità di utilizzo dell’attrezzatura e dell’ambiente di lavoro, entro intervalli di tempo non superiori a 3 mesi (a meno di periodi di inattività).
  • ISPEZIONE PERIODICA:  condotta sulla base dell’ambiente di lavoro, della frequenza e della severità di utilizzo delle attrezzature, entro intervalli di tempo non superiori a 12 mesi (a meno di periodi di inattività).

Sono controlli finalizzati a garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali:

  • riparazioni;
  • trasformazioni;
  • incidenti;
  • fenomeni naturali;
  • periodi prolungati di inattività.

Come si differenziano tra loro i controlli straordinari?

  • ISPEZIONE ECCEZIONALE: ispezione, che dovrebbe essere condotta da un Ispettore di gru, a seguito di eventi eccezionali (condizioni ambientali estreme, terremoti, utilizzo in condizioni di sovraccarico, collisioni con altre strutture), che risulta abbiano provocato danni alla gru, riparazione a seguito di danneggiamenti o modifiche (della portata, della struttura portante o dei suoi componenti, del sistema di comando,…..). Tale ispezione è volta a garantire che non si verifichino scostamenti delle condizioni di sicurezza della gru.
  • ISPEZIONE PERIODICA POTENZIATA (O MIGLIORATA): una ispezione periodica migliorata può essere effettuata in alternativa all’ispezione principale (o verifica speciale o valutazione straordinaria). Dopo i primi cinque anni di servizio, e successivamente entro cinque anni, le ispezioni periodiche devono essere strutturate in modo da garantire che tutti i componenti critici siano ispezionati e, se del caso, sottoposti a test. Le istruzioni del produttore o dell’organizzazione dell’utente possono inoltre specificare i requisiti per ispezioni periodiche migliorate. La pianificazione dei componenti per l’ispezione deve essere basata sulla storia operativa della gru e sull’uso futuro previsto, nonché sulla criticità e le condizioni del componente o sulla base delle procedure ISO 12482-1. Il programma deve essere registrato e aggiornato quando viene modificato. Nota: i periodi indicati in questa clausola sono basati su una durata di progettazione di 10 anni.
  • ISPEZIONE PRINCIPALE (O VERIFICA SPECIALE O VALUTAZIONE SPECIALE): indagine approfondita volta a valutare la vita residua dell’attrezzatura, condotta da persona competente/ingegnere esperto:
    a) almeno dopo 10 anni dalla data di fabbricazione per gru a torre, gru mobili e gru caricatrici, oppure
    b) almeno dopo 20 anni dalla data di fabbricazione per le altre tipologie di apparecchi di sollevamento, oppure
    c) nei casi in cui si rilevi un aumento della frequenza di malfunzionamento della gru e dall’ispezione periodica risulti un significativo deterioramento della macchina, oppure
    d) nel caso in cui il datore di lavoro acquisti una gru usata per la quale non risulta possibile stabilire il recedente regime di utilizzo (in tal caso tale controllo dovrà essere condotto al massimo entro 12 mesi dalla messa in servizio).
    Una ispezione principale deve essere eseguita per le gru dove:
    a) il regime di ispezione periodica potenziata (o migliorata) non è stato effettuato,
    b) devono essere alienate e non hanno precedenti registrazioni di lavoro e manutenzione.
    L’ispezione principale deve includere una valutazione speciale secondo i requisiti della norma ISO 12482-1.
  • INDAGINE SUPPLEMENTARE: verifica speciale, condotta da persona competente/ingegnere esperto, introdotta dal DM 11/04/2011. E’ un attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell’utilizzo delle attrezzature di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali (DM 11/04/2011, allegato II°, punto 2, lettera c),). L’indagine supplementare deve essere obbligatoriamente effettuata sulle gru mobili (esempio: auto-gru, gru su autocarro), sulle gru trasferibili (esempio: gru a torre) e sui ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato (DM 11/04/2011, allegato II°, punto 3.2.3). Sulle norme tecniche, come indicato sul DM 11/04/2011 (allegato II° al punto 3.2.3), e sulla Circolare M.L.P.S. n. 18 del 23/05/2013 al punto 1.
  1. CONDUTTORE DI GRU (identificabile con l’operatore di cui all’art. 69 del Dlgs 81-2008 e s.m.i.): persona che fa funzionare la gru al fine di posizionare dei carichi. E’ responsabile della manovra corretta dell’attrezzatura. Deve essere adeguatamente addestrato per la specifica tipologia di gru ed avere una sufficiente conoscenza della gru, dei suoi comandi e dei suoi dispositivi di sicurezza (EN 12480-1).
  2. PERSONALE DI MANUTENZIONE (identificabile con l’operatore di cui all’art. 69 del Dlgs 81-2008 e s.m.i. se specificatamente qualificato secondo quanto previsto all’art. 71, comma 7, lettera b),): persona responsabile della manutenzione della gru e del suo sicuro e soddisfacente funzionamento. E’ tenuto ad effettuare ogni manutenzione necessaria. Deve avere piena familiarità con l’attrezzatura e con i rischi che essa presenta e con le procedure di intervento previste(EN 12480-1).
  3. TECNICO ESPERTO (identificabile con l’operatore di cui all’art. 69 del Dlgs 81-2008 e s.m.i. se in possesso delle competenze necessarie come previsto all’art. 71, comma 8, lettera c),): persona che, per la sua preparazione ed esperienza, possiede capacità e conoscenze nel campo delle gru e sufficiente familiarità con le principali regolamentazioni per poter determinare eventuali scostamenti dalle condizioni previste (ISO 9927).
  4. ISPETTORE DI GRU: persona avente le conoscenze e l’esperienza necessarie per effettuare l’ispezione in conformità alle indicazioni fornite dalla EN 23814 della specifica grua seguito di modifiche apportate alla stessa. Sono pertanto esclusi ispezioni e controlli effettuati dagli operatori e dal personale di manutenzione della gru.
  5. PERSONA COMPETENTE/INGEGNERE ESPERTO: soggetto con esperienza nella progettazione, costruzione e manutenzione di gru, sufficiente conoscenza di regolamenti e norme e degli strumenti necessari per condurre una ispezione. Inoltre, la persona competente/ingegnere esperto è in grado di giudicare le condizioni di sicurezza della gru e decidere quali misure adottare per assicurare interventi sicuri (ISO 9927), fatte salve le

 

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