Verifica impianti di riscaldamento con impiego di tipo industriale – GVR B

La verifica della sicurezza degli impianti di riscaldamento ad acqua calda relativamente al “lato acqua” e “lato fumi” si applica agli impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kw e necessari alla esecuzione del ciclo produttivo.
Sono impianti rientranti nel campo di applicazione dell’art. 71 comma 11 del D.Lgs 81-08 e sono ricompresi nell’allegato VII dello stesso Decreto legislativo.

La prima verifica periodica va richiesta al Dipartimento INAIL di Bologna.
Le verifiche periodiche successive alla prima vanno richieste all’AUSL o ai soggetti abilitati.

Come presentare la richiesta al’Ausl

Il datore di lavoro della ditta utilizzatrice dell’impianto deve presentare la richiesta di verifica preferibilmente 30 giorni prima della data di scadenza della verifica precedente (e secondo le periodicità previste dall’allegato VII del Dlgs 81-2008) compilando l’apposito modulo da inviare tramite PEC all’indirizzo dsp@pec.ausl.mo.it

Non occorre allegare alla richiesta di verifica documentazione tecnica relativa all’apparecchio. Tutta la documentazione tecnica deve essere messa a disposizione all’atto della verifica.

Il tecnico contatta il richiedente per concordare l’appuntamento.

Il giorno della verifica è necessaria la presenza del terzo responsabile dell’impianto, inoltre devono essere messi a disposizione del tecnico:

  • il libretto d’impianto rilasciato da ISPESL, certificati di omologazione di componenti e accessori di sicurezza e controllo (es. valvole di sicurezza etc.);
  • il verbale di prima verifica periodica dell’INAIL per impianti messi in esercizio dopo il 24 maggio 2012

Tariffa

La tariffa per la verifica periodica di impianti di riscaldamento oltre i 116kw è di Euro 280,50 + IVA.

E’ previsto il pagamento di una tariffa anche in caso di sopralluogo a vuoto, cioè nel caso in cui il tecnico che, recatosi sul posto stabilito per l’esecuzione di una verifica periodica, non possa procedere per cause indipendenti dalla propria volontà. Fra le suddette cause si annoverano ad empio:

  • mancata disponibilità dell’attrezzatura da verificare;
  • attrezzatura non raffreddata;
  • assenza del conducente/manovratore;
  • assenza dei mezzi (ad eccezione degli strumenti di misura) necessari per l’esecuzione delle prove quali, ad esempio, i pesi indispensabili alla esecuzione delle prove di carico, laddove previste;
  • caratteristiche dei luoghi inadeguati al punto da impedire la esecuzione di manovre e prove.

Contatti

Per ulteriori informazioni o per eventuali comunicazioni è possibile scrivere un’e-mail all’indirizzo pressione@ausl.mo.it specificando nome e cognome del mittente, nome e sede della ditta.

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