Dal 2 maggio 2025 i cittadini residenti in Emilia-Romagna e i cittadini non residenti ma domiciliati che hanno il proprio medico in regione, sono chiamati a compartecipare alla spesa sanitaria sui farmaci di fascia A.
Sui farmaci di fascia A (ricetta DEMA o rossa) è chiesto un contributo pari a Euro 2,20 (due euro e venti centesimi) a confezione di medicinale, fino ad un massimo di Euro 4,00 (quattro euro) a ricetta.
Sono esclusi dal pagamento del ticket sopra indicato le seguenti categorie di persone:
- cittadini con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito del nucleo familiare inferiore a 36.151,98 euro (ex art. 8, comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni) aventi codice di esenzione E01;
- cittadini disoccupati, e loro familiari a carico, con reddito del nucleo familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni) aventi codice di esenzione E02;
- cittadini titolari di assegno sociale, e loro familiari a carico, aventi codice di esenzione E03 (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni);
- cittadini titolari di pensione al minimo con più di 60 anni, e loro familiari a carico, con reddito del nucleo familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni) aventi codice di esenzione E04;
- cittadini con patologia cronica e invalidante, affetti da malattia rara come individuate dal DPCM 12 gennaio 2017, titolari di invalidità parziale, relativamente ai farmaci correlati alla patologia/malattia/invalidità riconosciuta, secondo quanto riportato dal medico mediante la prescrizione;
- cittadini sottoposti a terapia del dolore cronico e infortunati sul lavoro, relativamente ai farmaci correlati alla patologia secondo quanto riportato dal medico mediante la prescrizione;
- cittadini invalidi civili, di guerra, del lavoro, per servizio, titolari di esenzione del ticket per invalidità totale o parziale;
- cittadini ciechi e sordomuti;
- cittadini danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazione di emoderivati;
- cittadini vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, vittime del dovere e familiari;
- cittadini stranieri irregolarmente presenti titolari di tessera STP, minori stranieri non accompagnati e minori comunitari affidati a Comunità/Famiglie (codici esenzioni ticket X01,X23 e X24);
- cittadini profughi ucraini aventi codice di esenzione X22;
- cittadini detenuti o internati.
Per quanto riguarda i cittadini titolari di esenzione ticket per malattie croniche e malattie rare, i titolari di invalidità parziale, gli infortunati sul lavoro, l’esenzione ticket opera limitatamente ai farmaci correlati alla patologia, malattia, invalidità riconosciute.
In tutti i casi, il medico che prescrive la ricetta deve indicare il codice di esenzione sulla ricetta stessa, in relazione alla scelta dei farmaci per il trattamento della patologia principale e sue complicanze.
Farmaco di marca e farmaco generico
L’eventuale differenza di costo tra il farmaco di marca e quello del corrispondente farmaco generico resta a carico del cittadino, anche per chi è titolare di esenzione dal ticket.
Il farmacista è tenuto a proporre all’assistito un farmaco equivalente (generico) a carico del Servizio sanitario ma, se il cittadino sceglie comunque il farmaco di marca, dovrà pagare la differenza di prezzo come stabilito dalla L. 405/2001.
Solo gli invalidi di guerra e le vittime del terrorismo non sono tenuti al pagamento di tale differenza di costo tra il farmaco di marca e il farmaco generico.