Formazione per alimentaristi: cos’è cambiato in Emilia-Romagna con l’abrogazione della Legge regionale n. 11/2003
La Regione Emilia-Romagna, con la Legge regionale n. 9 del 25 luglio 2025, ha abrogato la Legge n. 11 del 24 giugno 2003 “Nuove misure per la prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti. Abolizione del libretto di idoneità sanitaria” che prevedeva specifici obblighi formativi per il personale alimentarista, tra cui il possesso dell’attestato di cui all’art. 3 di detta Legge.
L’obbligo di formazione di tutto il personale che lavora a contatto con gli alimenti, come stabilito dal Regolamento CE 852/2004, rimane in capo all’Operatore del settore alimentare (OSA) che deve dimostrare, in caso di controllo ufficiale, che i propri dipendenti sono formati e aggiornati in materia di igiene alimentare con modalità decise dall’impresa stessa in relazione alle mansioni svolte.
La formazione personale può essere gestita direttamente dall’OSA oppure affidata a consulenti esterni; decade la necessità dell’accreditamento per i corsi rilasciato dalle AUSL, o dalla Regione per i corsi FAD.
Permane invece l’obbligo di una formazione specifica per gli OSA che intendono preparare, produrre e somministrare alimenti senza glutine, le cui informazioni sono disponibili alla pagina dedicata.
L’Ausl può inoltre effettuare corsi gratuiti diretti al personale delle Organizzazioni di volontariato (ODV) e degli enti che operano a titolo gratuito nel settore della ristorazione e distribuzione alimentare.
Nel corso dei controlli ufficiali, l’Autorità competente potrà richiedere la documentazione a testimonianza della formazione svolta, ma soprattutto, attraverso l’osservazione del comportamento degli operatori ed eventuali interviste, potrà rendersi conto della effettiva efficacia degli interventi formativi messi in atto dall’OSA secondo quanto previsto dal proprio piano di autocontrollo.