Dipendenti dell'Azienda USL di Modena

Moduli permessi straordinari COVID a seguito del D.L. 146/2021

Trasmissione della modulistica

I moduli seguenti, debitamente compilati, devono essere trasmessi via e-mail all'ufficio competente del Servizio Unico Gestione Economico Operativa del Personale: 

> assenze@ausl.mo.it, dipendenti afferenti alle sedi di Modena e Castelfranco Emilia
> l.aldrighi@ausl.mo.it, dipendenti afferenti alle sede di Mirandola
> s.gasparini@ausl.mo.it, dipendenti afferenti alle sede di Carpi
> r.macacchi@ausl.mo.it, dipendenti afferenti alle sede di Vignola
> g.cocchiola@ausl.mo.it, dipendenti afferenti alle sede di Sassuolo
> b.gaspari@ausl.mo.it, dipendenti afferenti alle sede di Pavullo

 

Congedo parentale straordinario Covid-19

Il Decreto Legge n. 146 del 21/10/2021 ha reintrodotto la possibilità di fruire, fino al 31 dicembre 2021, del congedo parentale straordinario.

 

L'art. 9 comma 1 prevede che il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni 14, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata in caso di:
- sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio,
- infezione da SARS Covid-19 del figlio,
quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di Sanità Pubblica

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni (come previsto dall'art.9 comma 4) uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Il beneficio previsto dall'art.9 comma 1 è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della L.104/92 art.3 comma 3, a prescindere dall’età del figlio, per la durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso sia stata disposta  la sospensione dell'attività didattica in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Il congedo può essere fruito in forma giornaliera od oraria.
Per i periodi di congedo straordinario spetta una retribuzione pari al 50%. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

 
 

CONVERSIONE DEL CONGEDO PARENTALE ORDINARIO IN STRAORDINARIO
Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori a decorrere dal 1 settembre 2021, e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, di durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo straordinario con diritto all’indennità e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.