Trasmissione della modulistica
I moduli seguenti, debitamente compilati, devono essere trasmessi via e-mail all'ufficio competente del Servizio Unico Gestione Economico Operativa del Personale:
> assenze@ausl.mo.it, dipendenti afferenti alle sedi di Modena e Castelfranco Emilia
> l.aldrighi@ausl.mo.it, dipendenti afferenti alle sede di Mirandola
> s.gasparini@ausl.mo.it, dipendenti afferenti alle sede di Carpi
> r.macacchi@ausl.mo.it, dipendenti afferenti alle sede di Vignola
> g.cocchiola@ausl.mo.it, dipendenti afferenti alle sede di Sassuolo
> b.gaspari@ausl.mo.it, dipendenti afferenti alle sede di Pavullo
Il Decreto Legge n. 146 del 21/10/2021
ha reintrodotto la possibilità di fruire, fino al 31 dicembre 2021, del congedo parentale straordinario.
L'art. 9 comma 1 prevede che il genitore
lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni 14,
alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo
corrispondente in tutto o in parte alla durata in caso di:
- sospensione dell'attività
didattica in presenza del figlio,
- infezione da SARS Covid-19 del figlio,
- quarantena
del figlio disposta dal Dipartimento di Sanità Pubblica
In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni (come previsto dall'art.9 comma 4) uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Il beneficio previsto dall'art.9 comma 1 è riconosciuto anche ai genitori di figli
con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della L.104/92 art.3 comma 3, a prescindere dall’età del
figlio, per la durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio nonché per la
durata della quarantena del figlio ovvero nel caso sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in
presenza o il figlio frequenti centri
diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
Il congedo può essere fruito in forma giornaliera od oraria.
Per i periodi di congedo straordinario spetta una retribuzione pari al
50%. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
CONVERSIONE DEL CONGEDO PARENTALE ORDINARIO IN STRAORDINARIO
Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori a decorrere dal 1 settembre 2021, e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, di durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo straordinario con diritto all’indennità e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.