L’esenzione ha una validità annuale dal 1° Aprile al 31 marzo dell’anno successivo a quello del rilascio e ogni anno viene rinnovata
Il reddito considerato è quello familiare fiscale lordo riferito all'anno precedente. Sono esenti dal pagamento del ticket in base al reddito:
L’esenzione è riconosciuta, sulla base delle informazioni inviate
dall'Agenzia delle Entrate, alle persone che hanno i requisiti per essere esenti
ticket in base al reddito (viene considerato il reddito familiare fiscale lordo
annuo) e viene:
> automaticamente registrata sull’Anagrafe Regionale degli Assistiti
> indicata sul certificato di esenzione consultabile e
scaricabile dal Fascicolo Sanitario Elettronico dell'interessato.
L'acquisizione di dati dell'Agenzia delle Entrate e la
registrazione delle esenzioni avvengono senza necessità di alcuna
richiesta da parte dei cittadini nei primi giorni del mese di aprile di ogni anno : per l'anno 2023, acquisiti i dati,
l'Azienda avviserà tramite sms e comunicazione sul Fascicolo Sanitario
Elettronico tutti coloro per i quali l'esenzione non risulterà rinnovata.
Chi non riceve l’esenzione da parte di Agenzia delle Entrate ma ritiene di averne diritto, può presentare alla propria Ausl di residenza l'autocertificazione della propria condizione di reddito familiare fiscale lordo annuo.
In caso di dubbi sulla propria situazione di reddito è possibile rivolgersi all’Agenzia delle Entrate, ad un Patronato, al CAAF o ad altro soggetto che offre assistenza fiscale.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti sulle esenzioni per reddito (es. reddito complessivo, nucleo familiare, coniugi con regime di separazione dei beni ecc..) è possibile consultare la pagina dedicata.
Per fruire dell'esenzione, il medico/pediatra che prescrive visite ed esami specialistici, farmaci di fascia A o interventi di chirurgia ambulatoriale, deve indicare il codice di esenzione nello specifico campo della prescrizione.
Il dichiarante è tenuto a dare immediata comunicazione del venir meno delle condizioni per beneficiare dell'esenzione.
Qualora cambiassero le condizioni di reddito nel corso dell’anno e si perdesse il diritto all’esenzione, il cittadino deve comunicarlo tempestivamente alla propria Ausl presentando l'apposito modulo
Annullamento del certificato
Qualora, nei primi mesi dell'anno, il dichiarante non sia in possesso delle informazioni inerenti i suoi redditi, utili ai fini della compilazione dell'autocertificazione, potrà compilare l'autocertificazione sulla base di un reddito presunto, e nel momento in cui è in possesso di dati certi (CUD, modello 730, modello UNICO) deve comunicare l'eventuale rettifica se il reddito risulta superiore alla soglia prevista, richiedendo l'annullamento dell'autocertificazione rilasciata e pagando il ticket dovuto per le prestazioni fruite in regime di esenzione da inizio anno. L'azienda provvederà al ritiro del certificato di esenzione.
Revoca del certificato
Il dichiarante è tenuto a dare immediata comunicazione del venir meno, nel corso della validità del certificato, delle condizioni per beneficiare dell'esenzione (cessato godimento della pensione sociale o minima, venir meno dello stato di disoccupazione ecc). L'azienda anche in questo caso provvederà al ritiro del certificato di esenzione.
Le Azienda USL sono tenute al controllo delle esenzioni sulla base dei dati forniti annualmente da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Le informazioni sulle attività di controllo sono disponibili nella pagina dedicata