Cosa deve fare il lavoratore in caso di malattia:
* comunicare l'assenza al proprio Responsabile immediatamente/il prima possibile e comunque prima dell'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica l'episodio di malattia, anche nel caso di eventuale prosecuzione della stessa, salvo comprovato impedimento;
* se si trova in un luogo diverso da quello che ha comunicato ufficialmente all'Azienda, deve darne immediata notizia, specificando l'indirizzo dove può essere reperito.
Il medico di base provvederà all'invio telematico del certificato di malattia senza ulteriore adempimento a carico del lavoratore.
Nel caso di rilascio del certificato di malattia in forma cartacea il lavoratore è tenuto a far pervenire il certificato all'ufficio Assenze entro 3 gg. dall'inizio della malattia (salvo in caso di ricovero ospedaliero). Inoltre il lavoratore è tenuto a:
* osservare le fasce orarie di reperibilità (09.00-13.00; 15.00-18.00), pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire;
* comunicare preventivamente la necessità di allontanarsi dal domicilio durante le fasce di reperibilità, per giustificati motivi;
* comunicare se l'infermità è stata causata da un terzo.
Se si intende rientrare al lavoro prima della data indicata nel certificato di malattia, è necessario presentare un certificato medico che dichiari che è in grado di riprendere servizio.
Trattamento economico
Il trattamento economico durante l'assenza per malattia è il seguente:
PERIODO TRATTAMENTO
dal 1° al 9° mese 100% stipendio
dal 10° al 12° mese 90% stipendio
dal 13° al 18° mese 50% stipendio
dal 19° al 36° mese (ove concessi)
Alcune gravi patologie sono escluse dal conteggio del periodo, e sono quindi retribuite interamente al 100%.
Tali patologie sono quelle che richiedono terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili, indicate dal CCNL (emodialisi, chemioterapia, infezione da HIV-AIDS) oppure accertate da parte del servizio medico-legale.
A tal fine il dipendente attiva la procedura per il riconoscimento della grave patologia e il beneficio decorre dalla data della domanda di accertamento.
Per informazioni: 059435528 (N.Burbatti)
E-mail di riferimento per distretti di Modena e Castelfranco E. : assenze@ausl.mo.it
Infortunio sul Lavoro
In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo della durata massima di 36 mesi nel triennio, durante il quale percepisce l'intera retribuzione fissa mensile.
In caso di infortunio sul lavoro il dipendente deve dare tempestiva informazione (anche telefonicamente) alla struttura di appartenenza e presentare nel minor tempo possibile all'ufficio stesso il certificato medico attestante la prognosi e contenente una descrizione sommaria dell'accaduto. L'Azienda deve, infatti, trasmettere la denuncia all'INAIL, cui va allegato il certificato medico, entro 48 ore dall'infortunio.
Per informazioni: 059.435387 (F.Pirani)