Verifica impianti di messa a terra

 
  1. Cosa deve fare il Datore di Lavoro per l’inizio di una attività relativamente agli impianti elettrici?
  2. Cosa si intende per impianto di messa a terra?
  3. Perché vanno eseguite le verifiche periodiche?
  4. A cosa servono le verifiche periodiche?
  5. Chi deve fare la richiesta di verifica periodica?
  6. Quando deve essere fatta la richiesta di verifica?
  7. A chi va fatta la richiesta di verifica?
  8. Come richiedere la verifica periodica all’AUSL?
  9. Quale documentazione deve essere messa a disposizione del verificatore?
  10. Come viene effettuata la verifica?
  11. Quale documento viene rilasciato?
  12. Tariffa e gestione economica
  13. Leggi, Norme e Guide di riferimento
  14. Diagrammi di flusso
  15. Moduli
  16. ESEMPI DI REGISTRO DEI CONTROLLI
  17. DOCUMENTAZIONE TECNICA INFORMATIVA
  18. FAQ
  19. CANTIERI

Cosa deve fare il datore di lavoro per l’inizio di una attività relativamente agli impianti elettrici?

Il datore di lavoro è responsabile nei confronti del dipendente e deve garantire la sicurezza degli impianti/apparecchiature, deve pertanto disporre del documento che certifica la conformità alla regola dell’arte di tutto l’impianto (Dichiarazione di Conformità) ed entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, come previsto all’art.2 DPR 462-01, invia il Modulo di trasmissione DICO in allegato alla dichiarazione di conformità a AUSL tramite PEC ed effettua la registrazione a INAIL (ex ISPESL) territorialmente competente tramite il servizio CIVA.
La Dichiarazione di Conformità deve certificare la sicurezza dell’intero impianto, non sono compatibili con quanto richiesto dal DPR 462-01 quelle compilate come MANUTENZIONI e/o AMPLIAMENTO.
Nei casi indicati dall’art. 5 del DM 37/08 come da “schema di flusso OBBLIGO DI PROGETTO” è prevista la redazione di progetto firmato da professionista iscritto all’albo per specialità che deve essere indicato nella Dichiarazione di Conformità:

 

Cosa si intende per impianto di messa a terra?

Per impianto di terra si deve intendere l'insieme dei dispersori, conduttori di terra, conduttori equipotenziali, collettori di terra e conduttori di protezione destinati a realizzare la messa a terra di protezione. Ai fini del DPR 462/01 si intendono facenti parte dell'impianto di terra anche i dispositivi predisposti per assicurare la protezione dai contatti indiretti (Linee di indirizzo DPR 462-01 RER e Guida INAIL DPR 462-01).

 

Perché vanno eseguite le verifiche periodiche?

L’obbligo di verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra da parte del datore di lavoro è stabilito dall’art. 4 del DPR 462-2001.

 

A cosa servono le verifiche periodiche?

La verifica periodica riferita al DPR 462-01 è l’insieme delle procedure con le quali si accerta il permanere dei requisiti tecnici di sicurezza (Guida CEI-ISPESL 0-14 art.2.4.4).

 

Qual’è il campo applicazione del DPR 462-01?

Qual’è il campo applicazione del DPR 462-01?
Si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici con lavoratori subordinati o equiparati ad esclusione delle attività di cui all'Art. 3 del D.Lgs. 81-2008.
Sono soggetti all'obbligo di denuncia di cui all'Art. 2 del DPR 462/01 gli impianti di messa a terra realizzati per la protezione delle persone dai contatti indiretti mediante interruzione automatica dell'alimentazione.
Non rientrano in tale obbligo gli impianti di terra realizzati esclusivamente per ragioni funzionali, o per altri motivi, ed i sistemi di protezione dai contatti indiretti che non si basano sull’interruzione automatica dell’alimentazione.

 

Chi deve fare la richiesta di verifica periodica?

Il Datore di Lavoro, o comunque il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (art.2 comma 1 lettera b DLgs 81-08).

 

Quando deve essere fatta la richiesta di verifica?

Il Datore di Lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale (art. 4 DPR 462-01).
La scadenza della prima verifica periodica è calcolata dalla data riportata sulla Dichiarazione di Conformità (omologazione dell’impianto elettrico) in relazione alla periodicità.

 

A chi va fatta la richiesta di verifica?

Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'AUSL o ad Organismi individuati dal Ministero delle attività produttive (Sviluppo Economico) sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI EN 45004.

 

Come richiedere la verifica periodica all’AUSL?

Il Datore di Lavoro richiede la verifica compilando l'apposito modulo ed inviandolo tramite PEC all’indirizzo: dsp@pec.ausl.mo.it

 

Nota: l’accettazione di incarico della verifica periodica è subordinata alla disponibilità organizzativa del Servizio che, su valutazione del Responsabile del Servizio con priorità alle tipologie di attività indicate dalla Regione Emilia Romagna. In caso di accettazione l’Utente sarà informato tramite l’invio del Modulo di accettazione e sarà di seguito contattato per concordare i sopralluoghi (indicare sempre contatto nella richiesta).

 

Verifica straordinaria
Il Datore di Lavoro deve richiedere la verifica straordinaria in caso di trasformazione sostanziale dell’impianto elettrico, in caso di verifica periodica negativa.
Il Datore di Lavoro può chiedere volontariamente una verifica straordinaria per motivi diversi dai precedenti.

 

In caso di mancata accettazione di incarico per la verifica periodica da parte di AUSL l’Utente deve rivolgersi agli Organismi individuati dal Ministero direttamente on line

 

Quale documentazione deve essere messa a disposizione del verificatore?

In occasione della verifica devono essere messi a disposizione del tecnico verificatore, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, i seguenti documenti:

  • Progetto e allegati previsti dalla Norma CEI 02 (dove richiesto dal DM37-08);
  • Dichiarazione di Conformità (o di Rispondenza) e allegati;

almeno la seguente documentazione tecnica :

  • schemi elettrici unifilari contenenti dati e/o diagrammi di coordinamento delle protezioni contro i contatti indiretti (quadri elettrici MT e BT principali e secondari);
  • schemi planimetrici con destinazione d'uso locali e indicazione dei componenti elettrici principali (impianto di terra, gruppo di misura, quadri elettrici, pulsanti EMG, ecc…) con indicazioni coerenti con gli schemi elettrici;
  • Registro dei controlli di manutenzione aggiornato (D.Lgs. 81-08 Art. 86 Comma 3).

Ulteriore documentazione potrebbe essere necessaria per impianti complessi.

 

Come viene effettuata la verifica?

Il Datore di Lavoro deve informare l’R.L.S. Aziendale (ove presente).
La verifica, viene eseguita in conformità alla Guida CEI 64-14 e si può riassumere con le seguenti fasi:

  • Esame della documentazione;
  • Esame a vista dell’impianto;
  • Misure/Prove elettriche:

   - Prova di continuità a campione del collegamento all’impianto di terra delle masse;
   - Misura strumentale della resistenza dell’impianto di terra e verifica del coordinamento;
   - Prova di intervento dei dispositivi differenziali e/opulsanti di sgancio (ove presenti);
Queste prove, anche se per un tempo breve, toglieranno tensione all'impianto elettrico pertanto Il Datore di Lavoro deve provvedere ad organizzare le persone coinvolte (dipendenti, vigilanza, allarmi, servizio informatico, ecc…). La sequenza delle fasi viene concordata al fine di ridurre al minimo i disagi.

 

Quale documento viene rilasciato?

Viene rilasciato il: Verbale di verifica periodica
Inviato tramite mail in formato PDF con firma elettronica
Nel verbale sono contenute le seguenti indicazioni:

  • data di verifica;
  • dati tecnici e ID dell’impianto oggetto di verifica;
  • ID del tecnico verificatore;
  • esito dei controlli/misure;
  • data prossima verifica;
 

Tariffa e gestione economica

Nel documento di richiesta di verifica come previsto dalla norma dovranno essere comunicati i dati per la fatturazione elettronica

Si riportano le vigenti tariffe relative alle verifiche periodiche ed altre prestazioni. Le tariffe qui di seguito riportate si intendono onnicomprensive di tutte le spese.

Descrizione
Euro
Classi di potenza installata (KW)
.
Fino a 10 Kw
79,00 +IVA
Fino a 20 Kw
135,00 +IVA
Fino a 30 Kw
191,00 + IVA
Fino a 50 Kw
225,00 + IVA
Fino a 100 Kw
393,00 +IVA
Oltre a 100 Kw tariffazione oraria
67,00/h +IVA
Sopralluogo a vuoto

N.B. Per un tempo di verifica maggiore di 20 ore, la tariffa è diminuita del 10%

Richiesta di pagamento
Modalità di pagamento
Bonifico

Fonte normativa
 

Leggi, Norme e Guide di riferimento

- D.Lgs. 81-2008;
- D.P.R. 22 ottobre 2001 n° 462
- Norme CEI (Norma CEI 64-8, Guida CEI 64-14, Guida CEI-ISPESL 0-14, ecc….)

 

Schemi di flusso

 

Moduli

 

ESEMPI DI REGISTRO DEI CONTROLLI

Il Registro dei controlli è un obbligo previsto dal DLgs 81-08 all’art. 86 comma 3. Serve a dimostrare che il Datore di Lavoro effettua i controlli/manutenzioni per mantenere l’impianto in condizioni di sicurezza come previsto dalle Norme e Leggi.
Nel Registro dei controlli deve essere indicato:

  • il tecnico incaricato per i controlli, con autorizzazione ad effettuare misure elettriche su impianti elettrici in tensione (qualifica PES – Norma CEI 11-27);
  • riferimento identificativo dell’impianto oggetto dei controlli;
  • elenco dei controlli effettuati;
  • esito dei controlli;
  • data e firma del tecnico esecutore dei controlli;

di seguito un esempio di registri dei controlli per tipo di ambiente/impianto

 

DOCUMENTAZIONE TECNICA INFORMATIVA

 

FAQ

Risposte alle domande più frequenti, continua

Per ulteriori informazioni o per eventuali comunicazioni, inviare un mail a elettrico@ausl.mo.it specificando nome e cognome del mittente, nome e sede della Ditta.

In alternativa può compilare la form appositamente predisposta, che invierà copia della comunicazione trasmessa anche al suo indirizzo di posta elettronica.  Fai click qui per utilizzare la form.

 

CANTIERI

Impianto elettrico di CANTIERE

Cosa si intende per impianto elettrico di cantiere?

Per impianto elettrico di cantiere, che deve essere realizzato da Ditta abilitata dalla camera di commercio, si deve intendere:
1. alimentazione elettrica tramite:

  • il collegamento alla rete elettrica pubblica (Gruppo di misura);
  • installazione di sistema di alimentazione autonomo (Gruppo elettrogeno) NOTA 1;
  • collegamento ad impianto elettrico esistente (ristrutturazione parziale) NOTA 2;

2. scelta e posizionamento della linea fissa di alimentazione del quadro di cantiere e verifica dell’idoneità del tipo di cavo (anche la protezione meccanica) e della alla protezione contro i contatti diretti/indiretti e magnetotermica;
3. verifica delle caratteristiche/certificazione del quadro elettrico di cantiere collegato alla rete e prova di funzionamento dei differenziali e pulsante di emergenza (o dispositivo di blocco dell’interruttore generale) NOTA 3;
4. impianto di terra (insieme dei dispersori, conduttori di terra, conduttori equipotenziali, collettori di terra e conduttori di protezione destinati a realizzare la messa a terra di protezione);
5. verifica della presenza di masse estranee con misura della resistenza (R≤200 Ohm) ed eventuale collegamento all’impianto di terra di cantiere (questa misura/verifica deve essere effettuata ogni volta che si installano strutture metalliche che potrebbero costituire masse estranee (installazione ponteggi, tettoie metalliche, ecc….).

 

Attività di omologazione da parte dell’installatore

6. verifiche/misure elettriche NOTA 4:

  • verifica del funzionamento delle protezioni contro i contatti indiretti:

  - prova di intervento dei dispositivi differenziali installati (funzionamento e selettività);
   - verifica della protezione per sistemi di alimentazione autonomo (gruppo elettrogeno);
   - verifica del sistema contro i contatti indiretti per collegamenti a impianti esistenti;

  • misura della resistenza di terra e del coordinamento con le protezioni;

7. produzione della DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN CANTIERE prevista dalla Guida CEI 64-17 (planimetria, schemi di impianto e report misure) e indicazione delle manutenzioni/controlli da effettuare;

 

Obblighi del Datore di Lavoro

8. verifica della protezione contro le scariche atmosferiche (per i cantieri è previsto un sistema semplificato indicato sulla Guida CEI 64-17) ed eventuali collegamenti all’impianto di terra esistente;
9. acquisizione della Dichiarazione di Conformità dalla ditta installatrice da inviare entro 30gg in allegato al Modulo di trasmissione DICO a INAIL e AUSL competenti per territorio;

 

note:

  • quando l’impianto o una sua parte è realizzata tramite sorgente autonoma (Gruppo elettrogeno) deve essere indicato il sistema elettrico (IT o TN), analizzate le protezioni installate a valle (in particolare quella magnetica) compresi quadri e/o apparecchiature ad esso collegate;
  • i quadri secondari, le prolunghe, gli avvolgicavo devono essere controllati ed oggetto di eventuale manutenzione prima di essere installati/posizionati in ogni nuovo cantiere;
  • gli impianti elettrici devono essere oggetto di manutenzione preventiva programmata e gli esiti devono essere riportati su apposito registro dei controlli a disposizione degli organi di controllo (DLgs 81-08 art 86)
Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2020