Verifica dell'efficienza e della corretta installazione dei sistemi di protezione contro le scariche atmosferiche , dirette e indirette. Verifica visiva e strumentale.
Si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici con lavoratori subordinati o equiparati ad esclusione delle attività di cui all'Art. 3 del D.Lgs. 81-2008. Sono soggetti all'obbligo di denuncia di cui all'Art. 2 del DPR 462/01 gli impianti di messa a terra realizzati per la protezione delle persone dai contatti indiretti mediante interruzione automatica dell'alimentazione.
Datore di lavoro o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
In caso di modifiche-trasformazione sostanziale di un impianto è necessario eseguire una verifica straordinaria.
Deve essere richiesta dall'utente compilando l'apposito modulo tramite lettera o fax ad uno dei seguenti contatti:
- PEC: dsp@pec.ausl.mo.it
In occasione della verifica sul posto devono essere disponibili, e messi a disposizione del tecnico verificatore ,in relazione alle caratteristiche dell'impianto, i seguenti documenti:
- Progetto e allegati previsti dalla Norma CEI 02 (dove richiesto DM37-08);
- Dichiarazione di Conformità e allegati;
- Registro dei controlli di manutenzione D.Lgs. 81-08 Art. 86 Comma 3
Per poter procedere alla verifica degli impianti di terra, si ritiene essenziale almeno la seguente documentazione:
- Documento di valutazione dei rischi dalle scariche atmosferiche secondo la Norma CEI applicabile;
- Schemi di collegamento di dispositivi SPD;
- Schemi planimetrici aggiornati dell'esecu8zione dell'impianto LPS compresi i collegamenti equipotenziali a masse.
Ulteriore documentazione potrebbe essere necessaria per impianti complessi.
La data e l'ora della verifica sono concordate tra il Tecnico e l'utente.
Per le operazioni di verifica i Datori di lavoro devono mettere a disposizione dei funzionari incaricati il personale occorrente sotto la vigilanza di un preposto ed i mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misura.
La data e l'ora della verifica sono concordate tra il tecnico dell'Ausl e l'azienda richiedente. Per le operazioni di verifica i datori di lavoro devono mettere a disposizione dei funzionari incaricati il personale occorrente sotto la vigilanza di un preposto ed i mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misura.
- D.Lgs. 81-2008;
- D.P.R. 22 ottobre 2001 n° 462
- Norme CEI
Consulta le risposte alle domande più frequenti.
Per ulteriori informazioni o per eventuali comunicazioni è possibile contattare il servizio:
- inviare una e-mail a elettrico@ausl.mo.it specificando nome e cognome del mittente, nome e sede della ditta.
- oppure compilando l'apposito form on-line