Verifica degli apparecchi di sollevamento

 
  1. Cosa fare quando si acquista un apparecchio di sollevamento?
  2. Perchè vanno eseguite le verifiche periodiche?
  3. A cosa servono le verifiche periodiche?
  4. Qual'è il campo di applicazione?
  5. Chi deve fare la richiesta?
  6. Quando deve essere fatta la richiesta?
  7. A chi va fatta la richiesta di verifica?
  8. Come richiedere la verifica all'AUSL?
  9. Quale documentazione deve essere messa a disposizione del verificatore?
  10. Come viene effettuata la verifica?
  11. In cosa consiste?
  12. Quale documento viene rilasciato al termine della verifica?
  13. Riepilogo diagrammi di flusso
  14. Note e aspetti economici aziendali
  15. Tariffe e gestione economica
  16. Leggi e Normative
  17. Circolari MLPS
  18. Documenti tecnici
  19. Controlli degli apparecchi di sollevamento
  20. FAQ
  21. Informazioni
 

Cosa fare quando si acquista un apparecchio di sollevamento?

Se l’apparecchio di sollevamento è nuovo occorre procedere tempestivamente alla sua denuncia di messa in servizio / immatricolazione presso la sede INAIL competente per territorio, utilizzando, a partire dal 27 maggio 2019, l'applicativo CIVA presente sul sito web dell’INAIL.
I servizi di certificazione e verifica di impianti e apparecchi di sollevamento, che devono essere richiesti esclusivamente online utilizzando l'applicativo CIVA, sono i seguenti:

  • la messa in servizio e l'immatricolazione delle attrezzature di sollevamento;
  • le prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE;
  • le prime verifiche periodiche

Denuncia a INAL messa in servizio / immatricolazione, accedi direttamente alla pagina Inail

 

Perchè vanno eseguite le verifiche periodiche?

L'obbligo della verifica periodica degli apparecchi di sollevamento da parte del Datore di Lavoro è stabilito dall'art. 71 comma 11 del Dlgs 81-2008.
Le tipologie di apparecchi soggetti a verifica e la frequenza sono riportati in allegato VII del medesimo decreto.

 

A cosa servono le verifiche periodiche?

Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformita' alle modalità di installazione  previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell'attrezzatura di lavoro, l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.

 

Qual'è il campo di applicazione?

Sono soggetti alle verifiche periodiche i seguenti gruppi di apparecchi:
Gruppo SC: Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano, art. 1.1.1. DM 11-04-2011
a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
d) Carrelli semoventi a braccio telescopico
e) ldroestrattori a forza centrifuga

Gruppo SP - Sollevamento persone,art. 1.1.2. DM 11-04-2011
a) Scale aree ad inclinazione variabile
b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano
d) Ponti sospesi e relativi argani
e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne
f) Ascensori e montacarichi da cantiere scale aeree ad inclinazione variabile
I carri raccogli frutta (art. 1.1.2. DM 11-04-2011) sono equiparati a ponti sospesi e relativi argani.

 

Chi deve fare la richiesta?

Il Datore di Lavoro della Ditta Utilizzatrice dell'apparecchio di sollevamento o suo delegato con requisiti previsti dal Dlgs 81-2008
Il Lavoratore autonomo proprietario e/o utilizzatore art. 2 comma 4 Dlgs 81-2008.
Il Proprietario (es. Noleggiatore, Concessionario in uso ....).

 

Quando deve essere fatta la richiesta?

La richiesta deve essere fatta preferibilmente 30 gg. prima della data di scadenza della verifica precedente e secondo le periodicità previste dall'ALLEGATO VII del Dlgs 81-2008.

 

A chi va fatta la richiesta di verifica e di verifica successiva alla prima?

La prima verifica periodica va richiesta al Dipartimento INAIL competente per territorio. Il Dipartimento INAIL di Bologna è competente per le provincie di Bologna, Ferrara e Modena.

Richiesta di prima verifica periodica, accedi alla pagina dedicata dell' inail 
 
Le verifiche periodiche successive alla prima vanno richieste all’AUSL competente per territorio o ai soggetti abilitati ai sensi del DM 11 aprile 2011.

Come richiedere la verifica all'AUSL?

La verifica deve essere richiesta compilando l’apposito Modulo:

 

da inviare tramite posta certificata: dsp@pec.ausl.mo.it
NOTA: non è necessario allegare alla richiesta di verifica documentazione tecnica relativa all'apparecchio; tutta la documentazione tecnica deve essere messa a disposizione all'atto della verifica.

 

Quale documentazione deve essere messa a disposizione del verificatore?

Modelli Fac-simile per la documentazione

 

Modulistica per comunicazioni varie

 

Modulistica per richiesta documentazione e duplicati libretti o verbali:

 

Come viene effettuata la verifica?

Il tecnico incaricato della verifica provvede a contattare il richiedente per concordare data e ora della verifica.
Per le operazioni  di verifica  i Datori di Lavoro devono mettere a disposizione dei funzionari incaricati:
1. il personale occorrente sotto la vigilanza di un preposto;
2. un'area idonea;
3. i mezzi necessari per l'esecuzione delle prove.

 

In cosa consiste?

a) Identificare l'attrezzatura di lavoro in base alla documentazione allegata alla comunicazione di messa in servizio, inoltrata al Dipartimento INAIL territorialmente competente, controllandone la rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni per l'uso del fabbricante. In particolare, devono essere rilevate le seguenti informazioni: nome del costruttore, tipo e numero di fabbrica dell'apparecchio, anno di costruzione, matricola assegnata dall'INAIL in sede di comunicazione di messa in servizio.

Deve inoltre prendere visione della seguente documentazione: 
1. dichiarazione CE di conformita'; 
2. dichiarazione di corretta installazione (ove previsto da disposizioni legislative); 
3. tabelle/diagrammi di portata (ove previsti);
4. diagramma delle aree di lavoro (ove previsto); 
5. istruzioni per l'uso. 

b) accertare che la configurazione dell'attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle istruzioni d'uso redatte dal fabbricante; 

c) verificare la regolare tenuta del «registro di controllo», ove previsto dai decreti di recepimento delle direttive comunitarie pertinenti o, negli altri casi, delle registrazioni di cui all'articolo 71, comma 9, del Dlgs. 81-2008; 

d) controllarne lo stato di conservazione; 

e) effettuare le prove di funzionamento dell'attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza. 

 

Quale documento viene rilasciato al termine della verifica?

Verbale di verifica periodica

 

Riepilogo diagrammi di flusso

 

Informazioni generali su sede INAIL - UNITA' OPERATIVA TERRITORIALE DI CERTIFICAZIONE, VERIFICA E RICERCA BOLOGNA (servizi ex-ISPESL)
L'INAIL U.O.T.C.V.R. di BOLOGNA ha la competenza territoriale per le province di Bologna, Ferrara, Modena.
La sede è in via Antonio Gramsci, 4 - 40121 Bologna
Il Responsabile è il Dott. Ing. Giovanni Andrea Zuccarello
Telefono 051/6095111
Fax 0688466020
E-mail: bologna.uotcvr@inail.it
Posta elettronica certificata: bologna-ricerca@postacert.inail.it

Il Referente amministrativo per gli apparecchi di sollevamento è il sig. Rag. Antonio Fusca’
Telefono 051-6095413
E.mail: a.fusca@inail.it

La denuncia di messa in servizio e la successiva richiesta di prima verifica va presentata all'INAIL per via telematica, accedendo all'applicativo CIVA.
Ulteriori informazioni possono essere ritrovate nel sito web dell’INAIL, www.inail.it, nella sezione sicurezza sul lavoro/verifiche attrezzature di lavoro.

 

Note e aspetti economici aziendali

 
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Leggi e Normative

 

Circolari MLPS

 

Documenti tecnici

 

Controlli degli apparecchi di sollevamento

Controlli degli apparecchi di sollevamento

  1. Perché vanno eseguite i controlli?
  2. A cosa servono i controlli?
  3. Quali sono le attrezzature di lavoro obbligate ai controlli?
  4. Qual'è il campo di applicazione?
  5. Quali sono i controlli previsti per le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione?
  6. Quali sono le specifiche finalità dei controlli previsti per le attrezzature soggette ad influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose?
  7. Dove troviamo le indicazioni per effettuare i controlli previsti per le attrezzature soggette ad influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose?
  8. Quali sono i controlli previsti per le attrezzature soggette ad influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose?
  9. Quali sono i controlli periodici?
  10. Dove troviamo le indicazioni per effettuare i controlli periodici?
  11. Quali sono le tipologie di controlli periodici sulla base delle norme ISO 9927:2013 e ISO 12482-1?
  12. Quali sono i controlli straordinari?
  13. Dove troviamo le indicazioni per effettuare i controlli straordinari?
  14. Come si differenziano tra loro i controlli straordinari?
  15. Come si possono riassumere le principali caratteristiche e le differenze riguardanti la indagine supplementare e la verifica speciale (o valutazione straordinaria) ?
  16. Che cos'è l'indagine supplementare prevista dal D.M. 11 aprile 2011?
  17. Su quali attrezzature di lavoro è prevista l'indagine supplementare?
  18. Dove troviamo le indicazioni per la effettuazione dell'indagine supplementare?
  19. Chi può fare i controlli?
  20. Quali possono essere i profili del personale coinvolto nell'attività di controllo?
  21. Persone competenti per il tipo di ispezione iso 9927-1:2013
  22. E se le attrezzature di lavoro escono fuori dalla sede dall'unità produttiva?
  23. Dove posso riportare le risultanze dei controlli effettuati?
  24. Schede per la definizione di piani per i controlli di apparecchi di sollevamento materiali e accessori sollevamento
 

Perché vanno eseguite i controlli?

L'obbligo dei controlli degli apparecchi di sollevamento da parte del Datore di Lavoro è stabilito dall'art. 71, comma 8, del Dlgs 81-2008 e s.m.i..

A cosa servono i controlli?

Ad assicurare il buono stato di conservazione ed efficienza ai fini della sicurezza delle attrezzature di lavoro.

Quali sono le attrezzature di lavoro obbligate ai controlli?

a) Le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione.  
b) Le attrezzature soggette ad influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose.

Qual'è il campo di applicazione?

Le tipologie di apparecchi riportati in allegato VII del Dlgs 81-2008 e s.m.i. sono soggetti a controlli.
Ed in particolare:
a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali
b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali
c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali
d) Carrelli semoventi a braccio telescopico
e) ldro-estrattori a forza centrifuga
f) Scale aree ad inclinazione variabile
g) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
h) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano
i) Ponti sospesi e relativi argani
l) Piattaforme di lavoro auto-sollevanti su colonne
m) Ascensori e montacarichi da cantiere scale aeree ad inclinazione variabile
n) Carri raccogli frutta (sono equiparati a ponti sospesi e relativi argani).

 

Quali sono i controlli previsti per le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione?

Le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione devono essere sottoposte:

  • ad un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in servizio);
  • ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto.
 

Quali sono le specifiche finalità dei controlli previsti per le attrezzature soggette ad influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose?

Assicurare la installazione corretta e il buon funzionamento delle attrezzature di lavoro.

Dove troviamo le indicazioni per effettuare i controlli previsti per le attrezzature soggette ad influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose?

Le indicazioni le devono fornire i Fabbricanti o, in assenza di queste, devono essere ricavate dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida.

 

Quali sono i controlli previsti per le attrezzature soggette ad influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose?

Le attrezzature soggette ad influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose devono essere sottoposte:

  • ad interventi di controllo periodici;
  • ad interventi di controllo straordinari.
 

Quali sono i controlli periodici?

Sono controlli effettuati secondo frequenze stabilite.

Dove troviamo le indicazioni per effettuare i controlli periodici?

Le frequenze sono stabilite in base alle indicazioni fornite dai Fabbricanti ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buone prassi.


Quali sono le tipologie di controlli periodici sulla base delle norme ISO 9927:2013 e ISO 12482-1?

1. ISPEZIONE GIORNALIERA: ispezione condotta giornalmente dal conduttore di gru o dall'imbracatore prima di iniziare le operazioni di sollevamento; consiste in una ispezione visiva ed in test funzionali.
2. ISPEZIONE FREQUENTE: ispezione condotta sulla base della frequenza e della severità di utilizzo dell'attrezzatura e dell'ambiente di lavoro, entro intervalli di tempo non superiori a 3 mesi (a meno di periodi di inattività).
3. ISPEZIONE PERIODICA: ispezione condotta sulla base dell'ambiente di lavoro, della frequenza e della severità di utilizzo delle attrezzature, entro intervalli di tempo non superiori a 12 mesi (a meno di periodi di inattività).

Quali sono i controlli straordinari?

Sono controlli finalizzati a garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali:

  • riparazioni;  
  • trasformazioni;  
  • incidenti;  
  • fenomeni naturali;  
  • periodi prolungati di inattività.

Dove troviamo le indicazioni per effettuare i controlli straordinari?

Le indicazioni le deve fornire il Fabbricante o, in assenza di queste, devono essere ricavate dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida.

Come si differenziano tra loro i controlli straordinari?

1. ISPEZIONE ECCEZIONALE: ispezione, che dovrebbe essere condotta da un Ispettore di gru, a seguito di eventi eccezionali (condizioni ambientali estreme, terremoti, utilizzo in condizioni di sovraccarico, collisioni con altre strutture), che risulta abbiano provocato danni alla gru, riparazione a seguito di danneggiamenti o modifiche (della portata, della struttura portante o dei suoi componenti, del sistema di comando,…..). Tale ispezione è volta a garantire che non si verifichino scostamenti delle condizioni di sicurezza della gru.

2. ISPEZIONE PERIODICA POTENZIATA (O MIGLIORATA): una ispezione periodica migliorata può essere effettuata in alternativa all'ispezione principale (o verifica speciale o valutazione straordinaria). Dopo i primi cinque anni di servizio, e successivamente entro cinque anni, le ispezioni periodiche devono essere strutturate in modo da garantire che tutti i componenti critici siano ispezionati e, se del caso, sottoposti a test. Le istruzioni del produttore o dell'organizzazione dell'utente possono inoltre specificare i requisiti per ispezioni periodiche migliorate. La pianificazione dei componenti per l'ispezione deve essere basata sulla storia operativa della gru e sull'uso futuro previsto, nonché sulla criticità e le condizioni del componente o sulla base delle procedure ISO 12482-1. Il programma deve essere registrato e aggiornato quando viene modificato. Nota: i periodi indicati in questa clausola sono basati su una durata di progettazione di 10 anni.

3. ISPEZIONE PRINCIPALE (O VERIFICA SPECIALE O VALUTAZIONE SPECIALE): indagine approfondita volta a valutare la vita residua dell'attrezzatura, condotta da persona competente/ingegnere esperto:
a) almeno dopo 10 anni dalla data di fabbricazione per gru a torre, gru mobili e gru caricatrici, oppure
b) almeno dopo 20 anni dalla data di fabbricazione per le altre tipologie di apparecchi di sollevamento, oppure
c) nei casi in cui si rilevi un aumento della frequenza di malfunzionamento della gru e dall'ispezione periodica risulti un significativo deterioramento della macchina, oppure
d) nel caso in cui il datore di lavoro acquisti una gru usata per la quale non risulta possibile stabilire il recedente regime di utilizzo (in tal caso tale controllo dovrà essere condotto al massimo entro 12 mesi dalla messa in servizio).

Una ispezione principale deve essere eseguita per le gru dove:
a) il regime di ispezione periodica potenziata (o migliorata) non è stato effettuato,
b) devono essere alienate e non hanno precedenti registrazioni di lavoro e manutenzione.
L'ispezione principale deve includere una valutazione speciale secondo i requisiti della norma ISO 12482-1.

4. INDAGINE SUPPLEMENTARE: verifica speciale, condotta da persona competente/ingegnere esperto, introdotta dal DM 11/04/2011.

Come si possono riassumere le principali caratteristiche e le differenze riguardanti la indagine supplementare e la verifica speciale (o valutazione straordinaria) ?

Riassunto delle principali caratteristiche riguardanti le indagini supplementari e la valutazione straordinaria

Tipologie di controllo
Norma di riferimento

Categoria di apparecchio

Periodicità

Figure di riferimento

Note
Indagine supplementare
D.M. 11 aprile 2011
Allegato II, punto 2, lettera C)

Obbligo per:
gru mobili
gru trasferibili
ponti sviluppabili

20 anni
Non individuata espressamente, fare riferimento alla norme tecniche

Valutazione straordinaria
ISO 12482, punto 4
Gru a torre
gru su autocarro
gru mobili

10 anni
Ingegnere esperto
(punto 5.2.2, UNI ISO 9927-1)

Criteri validi sono in assenza di altre indicazioni/prescrizioni da parte del Costruttore


Altri apparecchi
20 anni




In presenza di un frequente rilevamento di difetti
Secondo le necessità




In presenza di un significativo deterioramento
Secondo le necessità


Che cos'è l'indagine supplementare prevista dal D.M. 11 aprile 2011?

E' un attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell'utilizzo delle attrezzature di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali (DM 11/04/2011, allegato II°, punto 2, lettera c),).

Su quali attrezzature di lavoro è prevista l'indagine supplementare?

L'indagine supplementare deve essere obbligatoriamente effettuata sulle gru mobili (esempio: auto-gru, gru su autocarro), sulle gru trasferibili (esempio: gru a torre) e sui ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato (DM 11/04/2011, allegato II°, punto 3.2.3).

Dove troviamo le indicazioni per la effettuazione dell'indagine supplementare?

Sulle norme tecniche, come indicato sul DM 11/04/2011 (allegato II° al punto 3.2.3), e sulla Circolare M.L.P.S. n. 18 del 23/05/2013 al punto 1.

 

Chi può fare i controlli?

I controlli devono essere effettuati da persona competente. Non è possibile, per chi svolge attività di verificatore, l'effettuazione di attività quali i controlli previsti all'art. 71, comma 8, del Dlgs 81-2008 e s.m.i., e le indagini supplementari (Circolare M.L.P.S. n. 9 del 05/03/2013, punto 9).

Quali possono essere i profili del personale coinvolto nell'attività di controllo?

  1. CONDUTTORE DI GRU (identificabile con l'operatore di cui all'art. 69 del Dlgs 81-2008 e s.m.i.): persona che fa funzionare la gru al fine di posizionare dei carichi. E' responsabile della manovra corretta dell'attrezzatura. Deve essere adeguatamente addestrato per la specifica tipologia di gru ed avere una sufficiente conoscenza della gru, dei suoi comandi e dei suoi dispositivi di sicurezza (EN 12480-1).
  2. PERSONALE DI MANUTENZIONE (identificabile con l'operatore di cui all'art. 69 del Dlgs 81-2008 e s.m.i. se specificatamente qualificato secondo quanto previsto all'art. 71, comma 7, lettera b),): persona responsabile della manutenzione della gru e del suo sicuro e soddisfacente funzionamento. E' tenuto ad effettuare ogni manutenzione necessaria. Deve avere piena familiarità con l'attrezzatura e con i rischi che essa presenta e con le procedure di intervento previste(EN 12480-1).
  3. TECNICO ESPERTO (identificabile con l'operatore di cui all'art. 69 del Dlgs 81-2008 e s.m.i. se in possesso delle competenze necessarie come previsto all'art. 71, comma 8, lettera c),): persona che, per la sua preparazione ed esperienza, possiede capacità e conoscenze nel campo delle gru e sufficiente familiarità con le principali regolamentazioni per poter determinare eventuali scostamenti dalle condizioni previste (ISO 9927).
  4. ISPETTORE DI GRU: persona avente le conoscenze e l'esperienza necessarie per effettuare l'ispezione in conformità alle indicazioni fornite dalla EN 23814 della specifica grua seguito di modifiche apportate alla stessa. Sono pertanto esclusi ispezioni e controlli effettuati dagli operatori e dal personale di manutenzione della gru.
  5. PERSONA COMPETENTE/INGEGNERE ESPERTO: soggetto con esperienza nellaprogettazione, costruzione e manutenzione di gru, sufficiente conoscenza diregolamenti e norme e degli strumenti necessari per condurre una ispezione.Inoltre, la persona competente/ingegnere esperto è in grado di giudicare lecondizioni di sicurezza della gru e decidere quali misure adottare perassicurare interventi sicuri (ISO 9927), fatte salve le disposizioni nazionaliin materia degli Organi competenti.

Persone competenti per il tipo di ispezione iso 9927-1:2013

Ispezione quotidiana
   
 
   
  

Ispezione frequente
Ispezione periodica
Ispezione periodica potenziata   (o migliorata)   (opzionale, in alternativa alla Ispezione principale) 
 Ispezione eccezionale
Ispezione principale   (verifica speciale o valutazione speciale)
Conduttore
di gru





Personale di manutenzione
Personale di manutenzione
 





Tecnico esperto
Tecnico esperto  
Tecnico esperto
 




Ispettore di gru
Ispettore di gru  
Ispettore di gru  
Ispettore di gru
 

Ispettore di gru
 


Ingegnere esperto
Ingegnere esperto
Ingegnere esperto
Ingegnere esperto
Ingegnere esperto
Ingegnere esperto
 

Come si dimostra di avere fatto i controlli?

I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza (art. 71, comma 9, del Dlgs 81-2008 sanzionato dall'art. 87, comma 4, lettera b).

E se le attrezzature di lavoro escono fuori dalla sede dall'unità produttiva?

Qualora le attrezzature di lavoro, soggette all'obbligo dei controlli, siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva, devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo (art. 71, comma 10, del Dlgs 81-2008 sanzionato dall'art. 87, comma 4, lettera b).

Dove posso riportare le risultanze dei controlli effettuati?

I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto nel Registro dei Controlli delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto (Direttiva Macchine, allegato I°, punto 4.4.2., lettera b, e art. 71, comma 4, lettera b, del Dlgs 81-2008 e s.m.i.).

Schede per la definizione di piani per i controlli di apparecchi di sollevamento materiali e accessori sollevamento

Il documento “Schede per la definizione di piani per i controlli di “apparecchi di sollevamento materiali di tipo fisso, di tipo mobile e di tipo trasferibile e relativi accessori di sollevamento” [Articolo 71 comma 8 D.Lgs. 81/08 s.m.i.]” si propone di “offrire utili indicazioni a carattere volontario al datore di lavoro per garantire gli interventi di controllo, non straordinari (cfr. art. 71 comma 8 lett. b) punto 2), da condurre, secondo frequenze prestabilite, ad opera di personale formato, competente ed informato, per assicurare la permanenza nel tempo dei requisiti di sicurezza e garantire un uso ininterrotto dell’attrezzatura, ove la documentazione del fabbricante a corredo dell’apparecchio di sollevamento ovvero dell’accessorio di sollevamento utilizzato risulti non disponibile (perché trattasi di macchina immessa sul mercato o messa in servizio prima del 21 settembre 1996, data di entrata in vigore in Italia della direttiva Macchine, o perché il manuale risulta smarrito ed il fabbricante dell’attrezzatura non è in grado di fornirne copia)”.
Laddove, infatti, il manuale del fabbricante – continua il documento – “risulti disponibile o comunque reperibile, le indicazioni in esso contenute costituiscono il riferimento per il datore di lavoro”.

Ricordando che si considerano gli adempimenti di cui all’art. 71 comma 8 lett. a) (relativamente alle attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione) “comunque già soddisfatti trattandosi di macchine già in servizio”, segnaliamo che riguardo alle informazioni sui controlli il documento prevede una prima sezione dedicata agli apparecchi di sollevamento di tipo fisso, di tipo mobile e di tipo trasferibile divisa in due parti.
Una parte generale, “in cui sono individuati gli elementi delle attrezzature che vanno sottoposti a controlli, con la specifica del personale competente per eseguirli e le finalità degli stessi.
Una seconda, in cui sono dettagliati in modo più approfondito i controlli da eseguirsi sugli elementi della macchina ritenuti più critici o necessitanti di ispezioni più articolate”.

La seconda sezione si occupa invece degli accessori di sollevamento non forniti di serie come parte integrante dell’attrezzatura di sollevamento; anche questa sezione è articolata in una parte generale che individua gli elementi oggetto dei controlli, finalizzati ad aspetti strutturali e circuitali, e le figure che dovrebbero condurli, ed una parte di dettaglio su alcuni interventi da eseguirsi.
Inoltre come per le schede già presentate, anche in questo caso sono presenti due appendici:
- nell’appendice A, allo scopo di fornire uno strumento di supporto per le diverse figure coinvolte fattivamente nei controlli, sono state elaborate delle check list che riassumono le ispezioni da condurre in base alla frequenza richiesta;
- nell’appendice B è riportato un facsimile di registro utile strumento per annotare i controlli condotti sull’attrezzatura di lavoro, al fine anche di ottemperare a quanto previsto dall’art. 71 comma 9 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.”.

 

FAQ

 

Informazioni

Per ulteriori informazioni o per eventuali comunicazioni, inviare un mail a sollevamento@ausl.mo.it specificando nome e cognome del mittente, nome e sede della Ditta.

In alternativa può compilare la form appositamente predisposta, invierà copia della comunicazione trasmessa anche al suo indirizzo di posta elettronica. Fai clik qui per utilizzare la form.

Ultimo aggiornamento: 26 Aprile 2022