Se l’apparecchio di sollevamento è nuovo occorre procedere tempestivamente alla sua denuncia di messa in servizio / immatricolazione presso la sede INAIL competente per territorio, utilizzando, a partire dal 27 maggio 2019, l'applicativo CIVA presente sul sito web dell’INAIL.
I servizi di certificazione e verifica di impianti e apparecchi di sollevamento, che devono essere richiesti esclusivamente online utilizzando l'applicativo CIVA, sono i seguenti:
Denuncia a INAL messa in servizio / immatricolazione, accedi direttamente alla pagina Inail
L'obbligo della verifica periodica degli apparecchi di sollevamento da parte del Datore di Lavoro è stabilito dall'art. 71 comma 11 del Dlgs 81-2008.
Le tipologie di apparecchi soggetti a verifica e la frequenza sono riportati in allegato VII del medesimo decreto.
Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformita' alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell'attrezzatura di lavoro, l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.
Sono soggetti alle verifiche periodiche i seguenti gruppi di apparecchi:
Gruppo SC: Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano, art. 1.1.1. DM 11-04-2011
a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
d) Carrelli semoventi a braccio telescopico
e) ldroestrattori a forza centrifuga
Gruppo SP - Sollevamento persone,art. 1.1.2. DM 11-04-2011
a) Scale aree ad inclinazione variabile
b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano
d) Ponti sospesi e relativi argani
e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne
f) Ascensori e montacarichi da cantiere scale aeree ad inclinazione variabile
I carri raccogli frutta (art. 1.1.2. DM 11-04-2011) sono equiparati a ponti sospesi e relativi argani.
Il Datore di Lavoro della Ditta Utilizzatrice dell'apparecchio di sollevamento o suo delegato con requisiti previsti dal Dlgs 81-2008
Il Lavoratore autonomo proprietario e/o utilizzatore art. 2 comma 4 Dlgs 81-2008.
Il Proprietario (es. Noleggiatore, Concessionario in uso ....).
La richiesta deve essere fatta preferibilmente 30 gg. prima della data di scadenza della verifica precedente e secondo le periodicità previste dall'ALLEGATO VII del Dlgs 81-2008.
La prima verifica periodica va richiesta al Dipartimento INAIL competente per territorio. Il Dipartimento INAIL di Bologna è competente per le provincie di Bologna, Ferrara e Modena.
Richiesta di prima verifica periodica, accedi alla pagina dedicata dell' inail
Le verifiche periodiche successive alla prima vanno richieste all’AUSL competente per territorio o ai soggetti abilitati ai sensi del DM 11 aprile 2011.
La verifica deve essere richiesta compilando l’apposito Modulo:
da inviare tramite posta certificata: dsp@pec.ausl.mo.it
NOTA: non è necessario allegare alla richiesta di verifica documentazione tecnica relativa all'apparecchio; tutta la documentazione tecnica deve essere messa a disposizione all'atto della verifica.
Modelli Fac-simile per la documentazione
Modulistica per comunicazioni varie
Modulistica per richiesta documentazione e duplicati libretti o verbali:
Il tecnico incaricato della verifica provvede a contattare il richiedente per concordare data e ora della verifica.
Per le operazioni di verifica i Datori di Lavoro devono mettere a disposizione dei funzionari incaricati:
1. il personale occorrente sotto la vigilanza di un preposto;
2. un'area idonea;
3. i mezzi necessari per l'esecuzione delle prove.
a) Identificare l'attrezzatura di lavoro in base alla documentazione allegata alla comunicazione di messa in servizio, inoltrata al Dipartimento INAIL territorialmente competente, controllandone la rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni per l'uso del fabbricante. In particolare, devono essere rilevate le seguenti informazioni: nome del costruttore, tipo e numero di fabbrica dell'apparecchio, anno di costruzione, matricola assegnata dall'INAIL in sede di comunicazione di messa in servizio.
Deve inoltre prendere visione della seguente documentazione:
1. dichiarazione CE di conformita';
2. dichiarazione di corretta installazione (ove previsto da disposizioni legislative);
3. tabelle/diagrammi di portata (ove previsti);
4. diagramma delle aree di lavoro (ove previsto);
5. istruzioni per l'uso.
b) accertare che la configurazione dell'attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle istruzioni d'uso redatte dal fabbricante;
c) verificare la regolare tenuta del «registro di controllo», ove previsto dai decreti di recepimento delle direttive comunitarie pertinenti o, negli altri casi, delle registrazioni di cui all'articolo 71, comma 9, del Dlgs. 81-2008;
d) controllarne lo stato di conservazione;
e) effettuare le prove di funzionamento dell'attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza.
Verbale di verifica periodica
Informazioni generali su sede INAIL - UNITA' OPERATIVA TERRITORIALE DI CERTIFICAZIONE, VERIFICA E RICERCA BOLOGNA (servizi ex-ISPESL)
L'INAIL U.O.T.C.V.R. di BOLOGNA ha la competenza territoriale per le province di Bologna, Ferrara, Modena.
La sede è in via Antonio Gramsci, 4 - 40121 Bologna
Il Responsabile è il Dott. Ing. Giovanni Andrea Zuccarello
Telefono 051/6095111
Fax 0688466020
E-mail: bologna.uotcvr@inail.it
Posta elettronica certificata: bologna-ricerca@postacert.inail.it
Il Referente amministrativo per gli apparecchi di sollevamento è il sig. Rag. Antonio Fusca’
Telefono 051-6095413
E.mail: a.fusca@inail.it
La denuncia di messa in servizio e la successiva richiesta di prima verifica va presentata all'INAIL per via telematica, accedendo all'applicativo CIVA.
Ulteriori informazioni possono essere ritrovate nel sito web dell’INAIL, www.inail.it, nella sezione sicurezza sul lavoro/verifiche attrezzature di lavoro.
L'obbligo dei controlli degli apparecchi di sollevamento da parte del Datore di Lavoro è stabilito dall'art. 71, comma 8, del Dlgs 81-2008 e s.m.i..
Ad assicurare il buono stato di conservazione ed efficienza ai fini della sicurezza delle attrezzature di lavoro.
a) Le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione.
b) Le attrezzature soggette ad influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose.
Le tipologie di apparecchi riportati in allegato VII del Dlgs 81-2008 e s.m.i. sono soggetti a controlli.
Ed in particolare:
a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali
b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali
c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali
d) Carrelli semoventi a braccio telescopico
e) ldro-estrattori a forza centrifuga
f) Scale aree ad inclinazione variabile
g) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
h) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano
i) Ponti sospesi e relativi argani
l) Piattaforme di lavoro auto-sollevanti su colonne
m) Ascensori e montacarichi da cantiere scale aeree ad inclinazione variabile
n) Carri raccogli frutta (sono equiparati a ponti sospesi e relativi argani).
Le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione devono essere sottoposte:
Assicurare la installazione corretta e il buon funzionamento delle attrezzature di lavoro.
Le indicazioni le devono fornire i Fabbricanti o, in assenza di queste, devono essere ricavate dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida.
Le attrezzature soggette ad influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose devono essere sottoposte:
Sono controlli effettuati secondo frequenze stabilite.
Le frequenze sono stabilite in base alle indicazioni fornite dai Fabbricanti ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buone prassi.
1. ISPEZIONE GIORNALIERA: ispezione condotta giornalmente dal conduttore di gru o dall'imbracatore prima di iniziare le operazioni di sollevamento; consiste in una ispezione visiva ed in test funzionali.
2. ISPEZIONE FREQUENTE: ispezione condotta sulla base della frequenza e della severità di utilizzo dell'attrezzatura e dell'ambiente di lavoro, entro intervalli di tempo non superiori a 3 mesi (a meno di periodi di inattività).
3. ISPEZIONE PERIODICA: ispezione condotta sulla base dell'ambiente di lavoro, della frequenza e della severità di utilizzo delle attrezzature, entro intervalli di tempo non superiori a 12 mesi (a meno di periodi di inattività).
Sono controlli finalizzati a garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali:
Le indicazioni le deve fornire il Fabbricante o, in assenza di queste, devono essere ricavate dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida.
1. ISPEZIONE ECCEZIONALE: ispezione, che dovrebbe essere condotta da un Ispettore di gru, a seguito di eventi eccezionali (condizioni ambientali estreme, terremoti, utilizzo in condizioni di sovraccarico, collisioni con altre strutture), che risulta abbiano provocato danni alla gru, riparazione a seguito di danneggiamenti o modifiche (della portata, della struttura portante o dei suoi componenti, del sistema di comando,…..). Tale ispezione è volta a garantire che non si verifichino scostamenti delle condizioni di sicurezza della gru.
2. ISPEZIONE PERIODICA POTENZIATA (O MIGLIORATA): una ispezione periodica migliorata può essere effettuata in alternativa all'ispezione principale (o verifica speciale o valutazione straordinaria). Dopo i primi cinque anni di servizio, e successivamente entro cinque anni, le ispezioni periodiche devono essere strutturate in modo da garantire che tutti i componenti critici siano ispezionati e, se del caso, sottoposti a test. Le istruzioni del produttore o dell'organizzazione dell'utente possono inoltre specificare i requisiti per ispezioni periodiche migliorate. La pianificazione dei componenti per l'ispezione deve essere basata sulla storia operativa della gru e sull'uso futuro previsto, nonché sulla criticità e le condizioni del componente o sulla base delle procedure ISO 12482-1. Il programma deve essere registrato e aggiornato quando viene modificato. Nota: i periodi indicati in questa clausola sono basati su una durata di progettazione di 10 anni.
3. ISPEZIONE PRINCIPALE (O VERIFICA SPECIALE O VALUTAZIONE SPECIALE): indagine approfondita volta a valutare la vita residua dell'attrezzatura, condotta da persona competente/ingegnere esperto:
a) almeno dopo 10 anni dalla data di fabbricazione per gru a torre, gru mobili e gru caricatrici, oppure
b) almeno dopo 20 anni dalla data di fabbricazione per le altre tipologie di apparecchi di sollevamento, oppure
c) nei casi in cui si rilevi un aumento della frequenza di malfunzionamento della gru e dall'ispezione periodica risulti un significativo deterioramento della macchina, oppure
d) nel caso in cui il datore di lavoro acquisti una gru usata per la quale non risulta possibile stabilire il recedente regime di utilizzo (in tal caso tale controllo dovrà essere condotto al massimo entro 12 mesi dalla messa in servizio).
Una ispezione principale deve essere eseguita per le gru dove:
a) il regime di ispezione periodica potenziata (o migliorata) non è stato effettuato,
b) devono essere alienate e non hanno precedenti registrazioni di lavoro e manutenzione.
L'ispezione principale deve includere una valutazione speciale secondo i requisiti della norma ISO 12482-1.
4. INDAGINE SUPPLEMENTARE: verifica speciale, condotta da persona competente/ingegnere esperto, introdotta dal DM 11/04/2011.
Riassunto delle principali caratteristiche riguardanti le indagini supplementari e la valutazione straordinaria
Tipologie di controllo |
Norma di riferimento |
Categoria di apparecchio |
Periodicità |
Figure di riferimento |
Note |
Indagine supplementare |
D.M. 11 aprile 2011 Allegato II, punto 2, lettera C) |
Obbligo per: gru mobili gru trasferibili ponti sviluppabili |
20 anni |
Non individuata espressamente, fare riferimento alla norme tecniche |
|
Valutazione straordinaria |
ISO 12482, punto 4 |
Gru a torre gru su autocarro gru mobili |
10 anni |
Ingegnere esperto (punto 5.2.2, UNI ISO 9927-1) |
Criteri validi sono in assenza di altre indicazioni/prescrizioni da parte del Costruttore |
Altri apparecchi |
20 anni |
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In presenza di un frequente rilevamento di difetti |
Secondo le necessità |
||||
In presenza di un significativo deterioramento |
Secondo le necessità |
E' un attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell'utilizzo delle attrezzature di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali (DM 11/04/2011, allegato II°, punto 2, lettera c),).
L'indagine supplementare deve essere obbligatoriamente effettuata sulle gru mobili (esempio: auto-gru, gru su autocarro), sulle gru trasferibili (esempio: gru a torre) e sui ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato (DM 11/04/2011, allegato II°, punto 3.2.3).
Sulle norme tecniche, come indicato sul DM 11/04/2011 (allegato II° al punto 3.2.3), e sulla Circolare M.L.P.S. n. 18 del 23/05/2013 al punto 1.
I controlli devono essere effettuati da persona competente. Non è possibile, per chi svolge attività di verificatore, l'effettuazione di attività quali i controlli previsti all'art. 71, comma 8, del Dlgs 81-2008 e s.m.i., e le indagini supplementari (Circolare M.L.P.S. n. 9 del 05/03/2013, punto 9).
Ispezione quotidiana |
Ispezione frequente |
Ispezione periodica |
Ispezione periodica potenziata (o migliorata) (opzionale, in alternativa alla Ispezione principale) |
Ispezione eccezionale |
Ispezione principale (verifica speciale o valutazione speciale) |
Conduttore di gru |
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Personale di manutenzione |
Personale di manutenzione |
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Tecnico esperto |
Tecnico esperto |
Tecnico esperto |
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Ispettore di gru |
Ispettore di gru |
Ispettore di gru |
Ispettore di gru |
Ispettore di gru |
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Ingegnere esperto |
Ingegnere esperto |
Ingegnere esperto |
Ingegnere esperto |
Ingegnere esperto |
Ingegnere esperto |
I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza (art. 71, comma 9, del Dlgs 81-2008 sanzionato dall'art. 87, comma 4, lettera b).
Qualora le attrezzature di lavoro, soggette all'obbligo dei controlli, siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva, devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo (art. 71, comma 10, del Dlgs 81-2008 sanzionato dall'art. 87, comma 4, lettera b).
I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto nel Registro dei Controlli delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto (Direttiva Macchine, allegato I°, punto 4.4.2., lettera b, e art. 71, comma 4, lettera b, del Dlgs 81-2008 e s.m.i.).
Il documento “Schede per la definizione di piani per i controlli di “apparecchi di sollevamento materiali di tipo fisso, di tipo mobile e di tipo trasferibile e relativi accessori di sollevamento” [Articolo 71 comma 8 D.Lgs. 81/08 s.m.i.]” si propone di “offrire utili indicazioni a carattere volontario al datore di lavoro per garantire gli interventi di controllo, non straordinari (cfr. art. 71 comma 8 lett. b) punto 2), da condurre, secondo frequenze prestabilite, ad opera di personale formato, competente ed informato, per assicurare la permanenza nel tempo dei requisiti di sicurezza e garantire un uso ininterrotto dell’attrezzatura, ove la documentazione del fabbricante a corredo dell’apparecchio di sollevamento ovvero dell’accessorio di sollevamento utilizzato risulti non disponibile (perché trattasi di macchina immessa sul mercato o messa in servizio prima del 21 settembre 1996, data di entrata in vigore in Italia della direttiva Macchine, o perché il manuale risulta smarrito ed il fabbricante dell’attrezzatura non è in grado di fornirne copia)”.
Laddove, infatti, il manuale del fabbricante – continua il documento – “risulti disponibile o comunque reperibile, le indicazioni in esso contenute costituiscono il riferimento per il datore di lavoro”.
Ricordando che si considerano gli adempimenti di cui all’art. 71 comma 8 lett. a) (relativamente alle attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione) “comunque già soddisfatti trattandosi di macchine già in servizio”, segnaliamo che riguardo alle informazioni sui controlli il documento prevede una prima sezione dedicata agli apparecchi di sollevamento di tipo fisso, di tipo mobile e di tipo trasferibile divisa in due parti.
Una parte generale, “in cui sono individuati gli elementi delle attrezzature che vanno sottoposti a controlli, con la specifica del personale competente per eseguirli e le finalità degli stessi.
Una seconda, in cui sono dettagliati in modo più approfondito i controlli da eseguirsi sugli elementi della macchina ritenuti più critici o necessitanti di ispezioni più articolate”.
La seconda sezione si occupa invece degli accessori di sollevamento non forniti di serie come parte integrante dell’attrezzatura di sollevamento; anche questa sezione è articolata in una parte generale che individua gli elementi oggetto dei controlli, finalizzati ad aspetti strutturali e circuitali, e le figure che dovrebbero condurli, ed una parte di dettaglio su alcuni interventi da eseguirsi.
Inoltre come per le schede già presentate, anche in questo caso sono presenti due appendici:
- nell’appendice A, allo scopo di fornire uno strumento di supporto per le diverse figure coinvolte fattivamente nei controlli, sono state elaborate delle check list che riassumono le ispezioni da condurre in base alla frequenza richiesta;
- nell’appendice B è riportato un facsimile di registro utile strumento per annotare i controlli condotti sull’attrezzatura di lavoro, al fine anche di ottemperare a quanto previsto dall’art. 71 comma 9 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.”.
Per ulteriori informazioni o per eventuali comunicazioni, inviare un mail a sollevamento@ausl.mo.it specificando nome e cognome del mittente, nome e sede della Ditta.
In alternativa può compilare la form appositamente predisposta, invierà copia della comunicazione trasmessa anche al suo indirizzo di posta elettronica. Fai clik qui per utilizzare la form.