Il Servizio Veterinario svolge attività di controllo sulla produzione dei mangimi e dei foraggi per il bestiame.
Il controllo dell'alimentazione animale è effettuato a livello di produzione e di utilizzazione arrivando sino alla vendita.
La produzione è controllata nei mangimifici autorizzati alla produzione di mangimi normali o medicati (cioè mangimi normali ai quali vengono aggiunti e miscelati medicinali veterinari, allo scopo di curare mediante somministrazione orale agli animali diverse forme patologiche dell'allevamento intensivo) per conto terzi o per autoconsumo.
L'attività di controllo è volta:
- alla prevenzione dell'uso delle sostanze proibite in zootecnia, degli anabolizzanti;
-al controllo dell'eventuale presenza nei mangimi di contaminanti ambientali che potrebbero costituire un rischio per le produzioni zootecniche;
- al controllo al fine di evitare la possibilità di presenza o formazione di micotossine (prodotte da funghi durante le fasi finali dello sviluppo dei cereali o in fase di stoccaggio);
- all' attività di puntuale verifica delle misure preventive messe in atto nei mangimifici che producono mangime destinato al circuito biologico per ridurre la possibilità di presenza di materiale OGM a seguito di contaminazioni crociate.
Il controllo viene effettuato anche mediante campionamento degli alimenti per animali, per la ricerca di sostanze vietate o pericolose, presenti nei mangimi per aggiunta fraudolenta o per contaminazione accidentale.
Informazioni per il riconoscimento degli operatori del settore mangimi, continua
Informazioni per la registrazione degli operatori del settore mangimi, continua
Richiesta nulla osta per l'utilizzo di latte o prodotti derivati da parte di azienda zootecnica ai sensi del Reg. (UE) 142/2011, continua
La produzione di mangimi medicati per autoconsumo in azienda, a partire da prodotti intermedi, è consentita previa autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute (Allegato II del D.M. 16/11/93) ai sensi dell'art. 10 del D.L.vo 90/93-art art. 6 D.M. 16/11/93), per saperne di più
I mangimi medicati possono essere prodotti a partire da premiscele medicate autorizzate, a scopo di vendita/ preparazione per conto terzi o per esclusivo uso aziendale, previa autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute, in stabilimenti autorizzati ai sensi dell'art. 4 del D.Lvo n.90 del 3 marzo 1993, per saperne di più
I laboratori che intendono svolgere le analisi quali-quantitative sui mangimi medicati e sui prodotti intermedi devono essere autorizzati dal Ministero della Salute ai sensi dell'art.11, comma 2 del D.M. 16/11/1993, per saperne di pù