Le persone che posseggono i titoli di studio elencati nella tabella seguente, come previsto dalla DGR n. 311/2019 della Regione Emilia-Romagna, possono ritenere soddisfatto in modo permanente il requisito del possesso dell'attestato di formazione senza più richiedere il rilascio della dichiarazione di validità del titolo.
Si precisa che in caso di controllo da parte di un organo di vigilanza è necessario produrre documentazione attestate il possesso del titolo ottenuto (ad es. copia del diploma).
Titoli di studio previsti dalla DGR n. 311/2019
DIPLOMA |
DIPLOMA DI LAUREA |
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quinquennale di istruzione professionale di tecnico dei servizi di ristorazione (scuola alberghiera) |
medicina e chirurgia |
di perito agrario e agrotecnico |
scienze biologiche (o titolo equipollente) |
di perito industriale ad indirizzo tecnologico alimentare |
farmacia |
medicina veterinaria |
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tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (o titolo equipollente) |
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assistente sanitario (o titolo equipollente) |
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infermieristica (o titolo equipollente) |
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scienze e tecnologia alimentare (o titolo equipollente) |
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dietistica (o titolo equipollente) |
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agraria (o titolo equipollente) |
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scienza e tecnologia delle produzioni animali (o titolo equipollente) |
Valutazione di altri titoli di studio non presenti in elenco
Le persone in possesso di altri titoli di studio non presenti nel precedente elenco, il cui piano formativo ha previsto almeno un esame in discipline attinenti ai rischi biologici collegati al consumo di alimenti, possono richiederne la valutazione da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica, che potrà rilasciare la relativa di chiarazione attestante il possesso permanente dei requisiti di formazione alimentarista. A tale scopo, è necessario allegare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente al superamento di almeno un esame in discipline attinenti ai rischi biologici collegati al consumo di alimenti.
La richiesta può essere presentata:
Attenzione! Se si sceglie di inviare la richiesta per fax, per posta ordinaria, per posta elettronica ordinaria o da un indirizzo PEC di un'altra persona, è obbligatorio allegare una copia di un documento d'identità in corso di validità.