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Registrazione automezzi adibiti al trasporto di prodotti di origine animale non destinati al consumo umana

Descrizione


 

Per il trasporto dei sottoprodotti di origine animale è necessario disporre della registrazione degli automezzi, per arginare il potenziale rischio infettivo per la salute pubblica, degli animali nonché per l'ambiente durante lo smaltimento dei cadaveri di animali e nell'ambito di provvedimenti di lotta alle malattie.

Cosa serve


 

L'operatore presenta, per ciascun mezzo/contenitore, il modello A2 di registrazione (MO DSP ADSPV 155/Comunicazione relativa agli automezzi o ai contenitori riutilizzabili per il trasporto di sottoprodotti o di prodotti derivati ), in carta semplice e in triplice copia, al Servizio Veterinario Distrettuale:
- o dove ha sede operativa l'attività
- o dove ha la residenza il titolare della ditta individuale (sede non fissa)
- o in caso di società che svolgono prioritariamente altre attività (impianto di trasformazione, ecc.), dove ha sede legale la società stessa.
Deve inoltre allegare copia del documento di riconoscimento e, solo per gli automezzi, copia del libretto di circolazione.

 

Modulistica


 
 
 

Informazioni utili


 

I contenitori ed i veicoli furgonati devono essere adeguatamente coperti, costruiti in materiale resistente, impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.

I contenitori ed i veicoli furgonati devono essere identificati mediante targa di cm 11 x 6, irremovibile di metallo riportante la dicitura "REGIONE EMILIA ROMAGNA AZIENDA U.S.L. DI MODENA NUMERO IDENTIFICATIVO .... ". Il numero viene attribuito dal Servizio Veterinario al momento della presentazione della notifica ai fini della registrazione.

Gli automezzi così autorizzati non possono trasportare animali vivi, alimenti o altre merci.

Ultimo aggiornamento: 06 Febbraio 2019