Per sopralluogo a vuoto si intende il caso di un tecnico che, recatosi sul posto stabilito per l'esecuzione di una verifica periodica, non può procedere per cause indipendenti dalla propria volontà. Fra le suddette cause si annoverano: mancata disponibilità dell'attrezzatura da verificare; attrezzatura non raffreddata; assenza del conducente/manovratore; assenza dei mezzi (ad eccezione degli strumenti di misura) necessari per l'esecuzione delle prove quali, ad esempio, i pesi indispensabili alla esecuzione delle prove di carico, laddove previste; caratteristiche dei luoghi inadeguati al punto da impedire la esecuzione di manovre e prove.
Vengono addebitate solo visite a vuoto preventivamente fissate e formalmente comunicate, con indicazione del giorno ed ora, all'utente in uno dei seguenti modi:
- Raccomandata AR
- PEC
- e-mail
- Fax
- SMS
Sopralluogo a vuoto in occasione di verifica periodica, fissata tramite raccomandata con indicazione del giorno ed ora, di attrezature e impianti non ricompresi nel campo di applicazione dell'art 71 comma 11 del D.lgs 81/08 e del Decreto 11 aprile 2011.
Le tariffe riguardano solo il tempo effettivamente impiegato per la prestazione senza considerare gli spostamenti.
Descrizione |
Euro |
Mancata verifica periodica per Impianti di messa a terra |
67,00 /h+ IVA |
Mancata verifica periodica per Dispositivi contro le scariche atmosferiche |
67,00 /h+ IVA |
Mancata verifica periodica per Impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione |
67,00 /h+ IVA |
Mancata verifica periodica per Ascensori e montacarichi in servizio privato |
67,00 /h+ IVA |
Recipienti a pressione non inseriti in cicli produttivi o installati in ambienti di vita |
67,00 /h |
Mancata Omologazione di impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione |
67,00 /h |
Impianti di riscaldamento non inseriti in cicli produttivi o installati in ambienti di vita |
67,00 /h+ IVA |
Sopralluogo a vuoto in occasione di verifica periodica, fissata tramite appuntamento (formalmente stabilito alle condizioni di cui sopra) di attrezzature di lavoro rientranti nel campo di applicazione dell'art. 71 comma 11 del D.lgs 81/08 e del Decreto 11 aprile 2011: attrezzature del gruppo SP, SC e GVR inseriti nel ciclo produttivo (si applica l'importo minimo tra la tariffa della verifica per l'attrezzatura e l'importo corrispondente alla tariffa oraria per il tempo impiegato, che è comprensivo degli spostamenti).
Mancata Verifica periodica successiva alla prima di apparecchi di sollevamento di cose o persone |
90,81/h+IVA |
Mancata Verifica periodica successiva alla prima di recipienti a pressione di vapore partecipanti a ciclo produttivo |
90,81/h+IVA |
Mancata Verifica periodica successiva alla prima di impianto di riscaldamento che partecipa a ciclo produttivo |
90,81/h+IVA |
Richiesta di pagamento |
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Modalità di pagamento |
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Fonte normativa |
- Delibera Assembleare RER progr 69 del 22.12.2011 - Determina G.R. 15893 del 14.12.2012 - Nota Prot. 2015 - 154447 dell' 11/3/2015 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Circolare n. 5 del 3/3/2015 |
Note ad uso interno (link attivo solo per operatori) |
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Prestazione |
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