Autorizzazione dei locali di deposito e vendita dei prodotti fitosanitari

I locali delle rivendite dove vengono conservati i prodotti fitosanitari sono soggetti ad autorizzazione sanitaria da parte del Comune dove si trovano.
La finalità di tale autorizzazione è di assicurare la tutela della salute pubblica, degli acquirenti e degli addetti che operano in tali rivendite.

La domanda di autorizzazione deve essere presentata al Comune, che la rilascia a seguito di sopralluogo e relativo parere da parte dei Servizi del Dipartimento di Sanità Pubblica preposti al controllo di tali strutture.
Il sopralluogo, essendo attività svolta nell'interesse del richiedente, è soggetto al pagamento di una tariffa stabilita dalla Regione Emilia-Romagna.


La normativa che regolamenta le caratteristiche dei locali di deposito (Circolare Ministeriale del 1995) risulta datata rispetto alla evoluzione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in presenza di pericoli chimici. Sicuramente sono validi tutti i divieti e le prescrizioni finalizzati a tutelare la salute pubblica quali:

  • divieto di tenere alimenti e mangimi nei locali di deposito;
  • divieto di accesso a persone estranee alla attività;
  • obbligo di tenere chiusi a chiave i locali;
  • obbligo di tenere a disposizione i DPI necessari per gestire perdite di prodotto (maschera, guanti, stivali idonei al contatto consostanze chimiche pericolose);
 

Dal 26 Novembre 2015 i prodotti fitosanitari destinati ad uso professionale, a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo, potranno essere venduti solo a coloro che saranno in possesso dell'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo.

I prodotti fitosanitari ad uso professionale andranno conservati in locali / aree dedicata delimitate anche da rete metallica o armadi sempre tenuti chiusi e dotati di chiusura di sicurezza.

 
Ultimo aggiornamento: 07 Ottobre 2019