Comunicazione MOCA

Comunicazione relativa agli stabilimenti che eseguono le attività riguardanti materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti MOCA (art. 6 del D.Lgs. 10.2.17 n. 29)

Immagine di tanti contenitori per alimenti di plastica per yogurt o creme di latte

Gli operatori che producono o vendono all'ingrosso materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), devono comunicare all'autorità sanitaria, territorialmente competente, gli stabilimenti che eseguono tale attività, di cui al Reg. 2023/2006 (ad eccezione degli stabilimenti che svolgono esclusivamente attività di distribuzione al consumatore finale).

 
 

Le nuove attività devono essere comunicate, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) contestualmente all'apertura.
Fino ad eventuali diverse disposizioni, gli operatori non devono pagare diritti sanitari in relazione a tale comunicazione.

 
Ultimo aggiornamento: 09 Luglio 2021