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Alunni con disabilità: misure di prevenzione all’interno della scuola

Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92, nelle situazioni che potrebbero controindicare, anche temporaneamente, l’utilizzo della mascherina, la famiglia può rivolgersi al proprio pediatra di libera scelta, medico di medicina generale, pediatra ospedaliero o Neuropsichiatria infantile di riferimento. In seguito a valutazione il medico attesterà le limitazioni nell’utilizzo dei dispositivi di protezione.
Tali attestazioni andranno consegnate dalla famiglia alla scuola.
Le limitazioni all'uso delle mascherine sono da considerarsi transitorie e modificabili, e sono quindi sottoposte a periodica verifica su impulso della famiglia, con l’obiettivo ultimo, ogni volta che questo sia possibile, di sostenerne l’utilizzo, per la prevenzione dei contagi.

 

Figure professionali in relazione con lo studente disabile

  • Con riferimento alle figure professionali in relazione con l'alunno disabile, il Piano Scuola del 26 giugno 2020 precisa: “Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza.
  • Per il personale che assiste alunni con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dall'alunno, potrà essere previsto l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale. Unitamente alla mascherina chirurgica potrà utilizzare, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti.
  • La valutazione di eventuali ulteriori dispositivi di protezione individuali per il personale sarà svolta d’intesa fra questi e il medico competente della scuola.
 

Studenti con fragilità al Covid-19

Le “Indicazioni operative” (punto 1.2) prevedono la necessità di prestare “Particolare attenzione (…) agli studenti che non possano indossare la mascherina o che hanno una fragilità che li pone a maggiore rischio, (…) garantendo un accesso prioritario a eventuali screening/test diagnostici”. In questo caso ci si riferisce dunque a studenti che, disabili o meno, siano “fragili”, ovvero a rischio in caso di contagio per preesistenti condizioni di salute.
Considerate le variegate tipologie di "situazioni di fragilità" presenti nelle scuole, è fondamentale un'alleanza le famiglie e le Istituzioni (scuola e sanità) chiamate ad affrontare e gestire le specifiche situazioni.

Nel caso di alunni in situazioni di “fragilità” (es. immunodepressione) che non permettano la frequenza del gruppo classe, sarà il pediatra di libera scelta, medico di medicina generale, pediatra ospedaliero o medico specialisti, a definire e comunicare alla scuola, per il tramite della famiglia:
1. il grado di socializzazione possibile (ad esempio: frequenza in un gruppo ristretto, oppure impossibilità totale a partecipare in compresenza);
2. la durata della condizione clinica che impedisce la normale frequenza (eventualmente da aggiornare sulla base dell’evoluzione della stessa e delle condizioni epidemiologiche).

Sarà competenza delle Istituzioni scolastiche, d’intesa con le famiglie, declinare le indicazioni cliniche in termini educativi e didattici, a tutela del diritto allo studio. L’eventuale danno alla salute andrà valutato, sia con riferimento al rischio di contagio, sia in relazione ai possibili rischi psicosociali derivanti dalla mancata partecipazione alla normale vita scolastica (es. stati depressivi, isolamento sociale, Hikikomori, ecc.). Per queste ragioni le famiglie e il curante dovranno bilanciare attentamente entrambi i rischi.

Ultimo aggiornamento: 23 Settembre 2020