Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92, nelle situazioni che potrebbero controindicare, anche temporaneamente, l’utilizzo della mascherina, la famiglia può rivolgersi al proprio pediatra di libera scelta, medico di medicina generale, pediatra ospedaliero o Neuropsichiatria infantile di riferimento. In seguito a valutazione il medico attesterà le limitazioni nell’utilizzo dei dispositivi di protezione.
Tali attestazioni andranno consegnate dalla famiglia alla scuola.
Le limitazioni all'uso delle mascherine sono da considerarsi transitorie e modificabili, e sono quindi sottoposte a periodica verifica su impulso della famiglia, con l’obiettivo ultimo, ogni volta che questo sia possibile, di sostenerne l’utilizzo, per la prevenzione dei contagi.
Le “Indicazioni operative” (punto 1.2) prevedono la necessità di prestare “Particolare attenzione (…) agli studenti che non possano indossare la mascherina o che hanno una fragilità che li pone a maggiore rischio, (…) garantendo un accesso prioritario a eventuali screening/test diagnostici”. In questo caso ci si riferisce dunque a studenti che, disabili o meno, siano “fragili”, ovvero a rischio in caso di contagio per preesistenti condizioni di salute.
Considerate le variegate tipologie di "situazioni di fragilità" presenti nelle scuole, è fondamentale un'alleanza le famiglie e le Istituzioni (scuola e sanità) chiamate ad affrontare e gestire le specifiche situazioni.
Nel caso di alunni in situazioni di “fragilità” (es. immunodepressione) che non permettano la frequenza del gruppo classe, sarà il pediatra di libera scelta, medico di medicina generale, pediatra ospedaliero o medico specialisti, a definire e comunicare alla scuola, per il tramite della famiglia:
1. il grado di socializzazione possibile (ad esempio: frequenza in un gruppo ristretto, oppure impossibilità totale a partecipare in compresenza);
2. la durata della condizione clinica che impedisce la normale frequenza (eventualmente da aggiornare sulla base dell’evoluzione della stessa e delle condizioni epidemiologiche).
Sarà competenza delle Istituzioni scolastiche, d’intesa con le famiglie, declinare le indicazioni cliniche in termini educativi e didattici, a tutela del diritto allo studio. L’eventuale danno alla salute andrà valutato, sia con riferimento al rischio di contagio, sia in relazione ai possibili rischi psicosociali derivanti dalla mancata partecipazione alla normale vita scolastica (es. stati depressivi, isolamento sociale, Hikikomori, ecc.). Per queste ragioni le famiglie e il curante dovranno bilanciare attentamente entrambi i rischi.