Due articoli della Costituzione costituiscono i capisaldi del diritto del cittadino alla tutela della salute: l'art. 32 "La Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana" e l'art. 117 "La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello delle altre Regioni: -..... -beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; -...".
A completare il quadro delle garanzie sociali è l'articolo 38 "Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità o vecchiaia, disoccupazione volontaria. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera" cui è stata data attuazione organica con la "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", approvata definitivamente con la Legge 328/2000.
Come operatori sanitari dunque è importante essere consapevoli che partecipiamo, ognuno per il proprio ruolo e con le proprie competenze, alla realizzazione di un dettato costituzionale, che appunto riconosce la salute come diritto individuale e come interesse collettivo.
Da beneficenza a diritto: riferimenti legislativi oltre la Costituzione
A partire dai riferimenti costituzionali essenziali la storia ci consegna un periodo connotato dall'apparire di forme assistenziali profondamente diverse tra loro, sia sotto il profilo della qualità delle prestazioni erogate che della spesa sanitaria, che dunque non erano in grado di garantire i principi costituzionali dell'uguaglianza e della salute come diritto.
Con la L. 833/78 viene istituito il Servizio sanitario nazionale: pubblico, universalistico, solidaristico, finanziato attraverso la fiscalità generale. I principi su cui si fonda il SSN sono:
Altro passo importante nello sviluppo del Sistema Sanitario Nazionale avviene con il decreto legislativo 502/92, modificato ed integrato dal decreto legislativo 517/93, che conferma la tutela del diritto alla salute delineato dalla 833/78, disegna un modello organizzativo di aziende sanitarie "dinamico", in grado cioè, attraverso la flessibilità funzionale e la impostazione per obiettivi, di rispondere pienamente, in termini quantitativi e qualitativi, alla domanda sanitaria. Le principali innovazioni riguardano la regionalizzazione del Servizio sanitario nazionale (che viene ad essere costituito dai Servizi sanitari regionali), l'attribuzione alle Aziende sanitarie della personalità giuridica pubblica, il finanziamento per quota capitaria, l'accreditamento e il finanziamento a tariffa delle strutture.
Con il decreto legislativo n. 229/99 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale" è stata confermata l'importanza del SSN come strumento attraverso cui l'ordinamento svolge il compito costituzionale di tutela della salute ribadendo i principi e gli obiettivi della prima riforma sanitaria. Il dlgs 229/99 riafferma che il Servizio sanitario nazionale, articolato nei Servizi sanitari regionali, è fondato sui principi dell'universalismo dell'assistenza, sull'uguaglianza di accesso, sulla solidarietà e sul finanziamento attraverso la fiscalità generale. Identifica Livelli Essenziali di Assistenza, cioè i servizi e le prestazioni che devono essere garantiti in modo omogeneo nel Paese, in applicazione di tali principi.
L'evoluzione in senso federalista del sistema di tutela della salute si afferma più compiutamente con la riforma generale apportata con la revisione del titolo V - parte II della Costituzione, attuata con la legge n. 3/2001, che contiene i presupposti per la futura approvazione di nuove e distinte discipline regionali della sanità pubblica. Con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001 sono stati definiti i servizi che rientrano tra i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), vale a dire quei servizi che devono essere garantiti a tutti, a carico del Servizio sanitario nazionale.
L'integrazione socio-sanitaria è affrontata dalla legge n. 328/2000 ("Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali") finalizzata a promuovere interventi sociali, assistenziali e sociosanitari diretti ad offrire un aiuto concreto alle persone e alle famiglie in difficoltà, fornendo sostegni ai singoli anche all'interno del proprio nucleo familiare.