Al fine di adempiere a quanto previsto dall’art. 4-quater, nonché agli artt. 4, 4-bis e 4-ter del DL 44/2021 che dispone
l’obbligo vaccinale per la prevenzione dall’infezione da SARS-CoV-2 e la
conseguente sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100 in caso di
inosservanza, il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia delle
entrate-Riscossione, comunica ai soggetti
inadempienti l'avvio del procedimento sanzionatorio e indica il termine
perentorio di dieci giorni dalla ricezione per comunicare all'Azienda sanitaria
locale competente l'eventuale certificazione relativa al differimento o
all'esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva
impossibilità.
La documentazione deve essere presentata in modalità telematica attraverso il modulo web, disponibile di seguito e accessibile con autenticazione tramite SPID, che consente al cittadino di inserire i propri dati, allegare la scansione della sanzione e la documentazione attestante l’esonero/differimento.
In
alternativa alla compilazione del form, la documentazione attestante
il differimento o la esenzione dall'obbligo vaccinale può essere inviata per
posta elettronica ordinaria o certificata all’indirizzo sanzionicovid@pec.ausl.mo.it
Quali informazioni precisare e quali documenti
allegare
E'
necessario specificare un recapito telefonico e un indirizzo e-mail (ordinaria
o certificata) al quale l’Ausl di Modena potrà contattare l’interessato in caso
di necessità e allegare:
1. la copia fronte e retro di
un documento di identità
2. la scansione della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio
3. la documentazione attestante
l’esonero/differimento, ovvero altra documentazione sanitaria relativa alla
ragione di assoluta e oggettiva impossibilità alla vaccinazione, nell'ambito
del procedimento sanzionatorio di cui al D.L. 44/2021
ATTENZIONE!
Si ricorda che soltanto scrivere da un indirizzo PEC garantisce la riservatezza
dei dati e la certezza di consegna del messaggio.
La certificazione di esenzione dall’obbligo della vaccinazione o di differimento della stessa è rilasciato da un medico autorizzato ed è registrata esclusivamente sul sistema nazionale Tessera Sanitaria (TS).
Tale certificazione deve essere rilasciata entro la data a decorrere dalla quale è prevista la sanzione amministrativa.
I certificati cartacei rilasciati a qualsiasi titolo e da qualsiasi medico al di fuori del sistema elettronico TS non saranno ritenuti validi, ad eccezione dei certificati cartacei rilasciati prima dell'avvio del sistema TS e solo se redatti su modello ministeriale dal medico di medicina generale dell'interessato o da un medico vaccinatore del Punto vaccinale e regolarmente inseriti sul Portale SOLE regionale.
Non sarà tenuta in considerazione documentazione sanitaria di alcun genere diversa dalla certificazione di esenzione sopra indicata, così come motivazioni riguardanti aspetti sanitari non potranno essere oggetto di eventuale contraddittorio.
L’attestazione dell’assoluta e oggettiva impossibilità di adempiere all’obbligo vaccinale attesta in modo circostanziato, le situazioni riconducibili a cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà del soggetto tenuto all’obbligo vaccinale, che hanno di fatto impedito la somministrazione di vaccino. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: ricoveri in strutture sanitarie, soggiorni al di fuori del territorio nazionale durante il periodo di vigenza dell’obbligo vaccinale (documentati), vaccinazioni effettuate con tipologia di vaccino non riconosciuta per la quale è tuttavia prevista la possibilità di richiamo con booster accreditato entro 180 giorni dall’ultima somministrazione.
La vaccinazione eseguita oltre il termine previsto dall’art. 4 sexies D.L. n. 44/2021 non esenta l'Ausl dal comunicare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione la posizione di inadempimento all’obbligo vaccinale (sia ciclo vaccinale primario che dose booster) del soggetto, in quanto la vaccinazione risulta oggettivamente eseguita in data successiva a quella prevista dalla norma quale presupposto della irrogazione della sanzione pecuniaria.
La normativa prevede che in caso di infezione da Covid la persona deve vaccinarsi alla prima data utile:
- per chi non si è mai vaccinato la vaccinazione è da effettuare dopo 90 giorni dall'inizio dell'infezione;
- per chi deve ricevere il richiamo la vaccinazione è da effettuare dopo 120 giorni dall'inizio dell'infezione.
Si precisa inoltre che pregresse infezioni risultanti da esami sierologici o da test antigenici eseguiti in autotesting, senza il rispetto delle indicazioni previste nella DGR n. 33 del 17.02.2022, non sono valide ai fini della determinazione del soggetto come caso positivo.
Per tale ragione, in assenza di positività certificata da un'Azienda sanitaria (anche estera), non possono essere considerate valide al fine del differimento temporale dell’obbligo vaccinale. Anche in questo caso, la documentazione deve essere presentata in modalità telematica attraverso il form web sopra disponibile o, in alternativa, all’indirizzo sanzionicovid@pec.ausl.mo.it allegando la documentazione suddetta.
Numerose persone residenti all'estero hanno ricevuto la comunicazione da parte del Ministero in quanto, nonostante vivano all’estero da anni, nelle banche dati nazionali risultano ancora residenti in Italia.
In questo caso:
- le persone residenti e vaccinate all'estero, devono chiedere all'Ausl la registrazione delle vaccinazioni nell'Anagrafe Vaccinale regionale compilando l'apposito modulo disponibile alla pagina dedicata.
Se le date di esecuzione della vaccinazione sono conformi a quanto previsto dall'obbligo vaccinale, il procedimento verrà annullato.
- le persone residenti all'estero che non si sono vaccinate devono inviare al Ministero la documentazione che attesti il cambio di residenza, scrivendo all'indirizzo e-mail obbligovaccinale@sanita.it
Il Ministero ha reso noto che sono state erroneamente inviate alcune comunicazioni a persone decedute. In questi casi i familiari possono segnalare l'accaduto direttamente al Ministero inviando, all'indirizzo e-mail obbligovaccinale@sanita.it, la comunicazione ricevuta e, se possibile, anche il certificato di morte.