Risposte alle domande frequenti sui controlli degli apparecchi di sollevamento

L’obbligo dei controlli degli apparecchi di sollevamento da parte del Datore di Lavoro è stabilito dall’art. 71, comma 8, del Dlgs 81-2008 e s.m.i..

L’obiettivo è quello di assicurare il buono stato di conservazione ed efficienza ai fini della sicurezza delle attrezzature di lavoro.

a) Le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione.
b) Le attrezzature soggette ad influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose.

Le tipologie di apparecchi riportati in allegato VII del Dlgs 81-2008 e s.m.i. sono soggetti a controlli.
Ed in particolare:
a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali
b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali
c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali
d) Carrelli semoventi a braccio telescopico
e) ldro-estrattori a forza centrifuga
f) Scale aree ad inclinazione variabile
g) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
h) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano
i) Ponti sospesi e relativi argani
l) Piattaforme di lavoro auto-sollevanti su colonne
m) Ascensori e montacarichi da cantiere scale aeree ad inclinazione variabile
n) Carri raccogli frutta (sono equiparati a ponti sospesi e relativi argani).

Le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione devono essere sottoposte:

  • ad un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in servizio);
  • ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto.

Assicurare la installazione corretta e il buon funzionamento delle attrezzature di lavoro.

Le indicazioni le devono fornire i Fabbricanti o, in assenza di queste, devono essere ricavate dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida.

Le attrezzature soggette ad influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose devono essere sottoposte:

  • ad interventi di controllo periodici;
  • ad interventi di controllo straordinari.

Sono controlli effettuati secondo frequenze stabilite.

Le frequenze sono stabilite in base alle indicazioni fornite dai Fabbricanti ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buone prassi.

1. ISPEZIONE GIORNALIERA: ispezione condotta giornalmente dal conduttore di gru o dall’imbracatore prima di iniziare le operazioni di sollevamento; consiste in una ispezione visiva ed in test funzionali.
2. ISPEZIONE FREQUENTE: ispezione condotta sulla base della frequenza e della severità di utilizzo dell’attrezzatura e dell’ambiente di lavoro, entro intervalli di tempo non superiori a 3 mesi (a meno di periodi di inattività).
3. ISPEZIONE PERIODICA: ispezione condotta sulla base dell’ambiente di lavoro, della frequenza e della severità di utilizzo delle attrezzature, entro intervalli di tempo non superiori a 12 mesi (a meno di periodi di inattività).

Sono controlli finalizzati a garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali:

  • riparazioni;
  • trasformazioni;
  • incidenti;
  • fenomeni naturali;
  • periodi prolungati di inattività.

Le indicazioni le deve fornire il Fabbricante o, in assenza di queste, devono essere ricavate dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida.

1. ISPEZIONE ECCEZIONALE: ispezione, che dovrebbe essere condotta da un Ispettore di gru, a seguito di eventi eccezionali (condizioni ambientali estreme, terremoti, utilizzo in condizioni di sovraccarico, collisioni con altre strutture), che risulta abbiano provocato danni alla gru, riparazione a seguito di danneggiamenti o modifiche (della portata, della struttura portante o dei suoi componenti, del sistema di comando,…..). Tale ispezione è volta a garantire che non si verifichino scostamenti delle condizioni di sicurezza della gru.

2. ISPEZIONE PERIODICA POTENZIATA (O MIGLIORATA): una ispezione periodica migliorata può essere effettuata in alternativa all’ispezione principale (o verifica speciale o valutazione straordinaria). Dopo i primi cinque anni di servizio, e successivamente entro cinque anni, le ispezioni periodiche devono essere strutturate in modo da garantire che tutti i componenti critici siano ispezionati e, se del caso, sottoposti a test. Le istruzioni del produttore o dell’organizzazione dell’utente possono inoltre specificare i requisiti per ispezioni periodiche migliorate. La pianificazione dei componenti per l’ispezione deve essere basata sulla storia operativa della gru e sull’uso futuro previsto, nonché sulla criticità e le condizioni del componente o sulla base delle procedure ISO 12482-1. Il programma deve essere registrato e aggiornato quando viene modificato. Nota: i periodi indicati in questa clausola sono basati su una durata di progettazione di 10 anni.

3. ISPEZIONE PRINCIPALE (O VERIFICA SPECIALE O VALUTAZIONE SPECIALE): indagine approfondita volta a valutare la vita residua dell’attrezzatura, condotta da persona competente/ingegnere esperto:
a) almeno dopo 10 anni dalla data di fabbricazione per gru a torre, gru mobili e gru caricatrici, oppure
b) almeno dopo 20 anni dalla data di fabbricazione per le altre tipologie di apparecchi di sollevamento, oppure
c) nei casi in cui si rilevi un aumento della frequenza di malfunzionamento della gru e dall’ispezione periodica risulti un significativo deterioramento della macchina, oppure
d) nel caso in cui il datore di lavoro acquisti una gru usata per la quale non risulta possibile stabilire il recedente regime di utilizzo (in tal caso tale controllo dovrà essere condotto al massimo entro 12 mesi dalla messa in servizio).

Una ispezione principale deve essere eseguita per le gru dove:
a) il regime di ispezione periodica potenziata (o migliorata) non è stato effettuato,
b) devono essere alienate e non hanno precedenti registrazioni di lavoro e manutenzione.
L’ispezione principale deve includere una valutazione speciale secondo i requisiti della norma ISO 12482-1.

4. INDAGINE SUPPLEMENTARE: verifica speciale, condotta da persona competente/ingegnere esperto, introdotta dal DM 11/04/2011.

Tipologie di controlloNorma di riferimento
Categoria di apparecchio
Periodicità
Figure di riferimento
Note
Indagine supplementareD.M. 11 aprile 2011
Allegato II, punto 2, lettera C)
Obbligo per:
gru mobili
gru trasferibili
ponti sviluppabili
20 anniNon individuata espressamente, fare riferimento alla norme tecniche
Valutazione straordinariaISO 12482, punto 4Gru a torre
gru su autocarro
gru mobili
10 anniIngegnere esperto
(punto 5.2.2, UNI ISO 9927-1)
Criteri validi sono in assenza di altre indicazioni/prescrizioni da parte del Costruttore
Altri apparecchi20 anni
In presenza di un frequente rilevamento di difettiSecondo le necessità
In presenza di un significativo deterioramentoSecondo le necessità

E’ un attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell’utilizzo delle attrezzature di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali (DM 11/04/2011, allegato II°, punto 2, lettera c),).

L’indagine supplementare deve essere obbligatoriamente effettuata sulle gru mobili (esempio: auto-gru, gru su autocarro), sulle gru trasferibili (esempio: gru a torre) e sui ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato (DM 11/04/2011, allegato II°, punto 3.2.3).

Sulle norme tecniche, come indicato sul DM 11/04/2011 (allegato II° al punto 3.2.3), e sulla Circolare M.L.P.S. n. 18 del 23/05/2013 al punto 1.

I controlli devono essere effettuati da persona competente. Non è possibile, per chi svolge attività di verificatore, l’effettuazione di attività quali i controlli previsti all’art. 71, comma 8, del Dlgs 81-2008 e s.m.i., e le indagini supplementari (Circolare M.L.P.S. n. 9 del 05/03/2013, punto 9).

CONDUTTORE DI GRU (identificabile con l’operatore di cui all’art. 69 del Dlgs 81-2008 e s.m.i.): persona che fa funzionare la gru al fine di posizionare dei carichi. E’ responsabile della manovra corretta dell’attrezzatura. Deve essere adeguatamente addestrato per la specifica tipologia di gru ed avere una sufficiente conoscenza della gru, dei suoi comandi e dei suoi dispositivi di sicurezza (EN 12480-1).

PERSONALE DI MANUTENZIONE (identificabile con l’operatore di cui all’art. 69 del Dlgs 81-2008 e s.m.i. se specificatamente qualificato secondo quanto previsto all’art. 71, comma 7, lettera b),): persona responsabile della manutenzione della gru e del suo sicuro e soddisfacente funzionamento. E’ tenuto ad effettuare ogni manutenzione necessaria. Deve avere piena familiarità con l’attrezzatura e con i rischi che essa presenta e con le procedure di intervento previste(EN 12480-1).

TECNICO ESPERTO (identificabile con l’operatore di cui all’art. 69 del Dlgs 81-2008 e s.m.i. se in possesso delle competenze necessarie come previsto all’art. 71, comma 8, lettera c),): persona che, per la sua preparazione ed esperienza, possiede capacità e conoscenze nel campo delle gru e sufficiente familiarità con le principali regolamentazioni per poter determinare eventuali scostamenti dalle condizioni previste (ISO 9927).

ISPETTORE DI GRU: persona avente le conoscenze e l’esperienza necessarie per effettuare l’ispezione in conformità alle indicazioni fornite dalla EN 23814 della specifica grua seguito di modifiche apportate alla stessa. Sono pertanto esclusi ispezioni e controlli effettuati dagli operatori e dal personale di manutenzione della gru.

PERSONA COMPETENTE/INGEGNERE ESPERTO: soggetto con esperienza nellaprogettazione, costruzione e manutenzione di gru, sufficiente conoscenza diregolamenti e norme e degli strumenti necessari per condurre una ispezione.Inoltre, la persona competente/ingegnere esperto è in grado di giudicare lecondizioni di sicurezza della gru e decidere quali misure adottare perassicurare interventi sicuri (ISO 9927), fatte salve le disposizioni nazionaliin materia degli Organi competenti.

Ispezione quotidianaIspezione frequenteIspezione periodicaIspezione periodica potenziata   (o migliorata)   (opzionale, in alternativa alla Ispezione principale) Ispezione eccezionaleIspezione principale   (verifica speciale o valutazione speciale)
Conduttore
di gru
Personale di manutenzionePersonale di manutenzione
Tecnico espertoTecnico espertoTecnico esperto
Ispettore di gruIspettore di gruIspettore di gruIspettore di gruIspettore di gru
Ingegnere espertoIngegnere espertoIngegnere espertoIngegnere espertoIngegnere espertoIngegnere esperto

I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza (art. 71, comma 9, del Dlgs 81-2008 sanzionato dall’art. 87, comma 4, lettera b).

Qualora le attrezzature di lavoro, soggette all’obbligo dei controlli, siano usate al di fuori della sede dell’unità produttiva, devono essere accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo (art. 71, comma 10, del Dlgs 81-2008 sanzionato dall’art. 87, comma 4, lettera b).

I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto nel Registro dei Controlli delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto (Direttiva Macchine, allegato I°, punto 4.4.2., lettera b, e art. 71, comma 4, lettera b, del Dlgs 81-2008 e s.m.i.).

Il documento “Schede per la definizione di piani per i controlli di “apparecchi di sollevamento materiali di tipo fisso, di tipo mobile e di tipo trasferibile e relativi accessori di sollevamento” [Articolo 71 comma 8 D.Lgs. 81/08 s.m.i.]” si propone di “offrire utili indicazioni a carattere volontario al datore di lavoro per garantire gli interventi di controllo, non straordinari (cfr. art. 71 comma 8 lett. b) punto 2), da condurre, secondo frequenze prestabilite, ad opera di personale formato, competente ed informato, per assicurare la permanenza nel tempo dei requisiti di sicurezza e garantire un uso ininterrotto dell’attrezzatura, ove la documentazione del fabbricante a corredo dell’apparecchio di sollevamento ovvero dell’accessorio di sollevamento utilizzato risulti non disponibile (perché trattasi di macchina immessa sul mercato o messa in servizio prima del 21 settembre 1996, data di entrata in vigore in Italia della direttiva Macchine, o perché il manuale risulta smarrito ed il fabbricante dell’attrezzatura non è in grado di fornirne copia)”.
Laddove, infatti, il manuale del fabbricante – continua il documento – “risulti disponibile o comunque reperibile, le indicazioni in esso contenute costituiscono il riferimento per il datore di lavoro”.

Ricordando che si considerano gli adempimenti di cui all’art. 71 comma 8 lett. a) (relativamente alle attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione) “comunque già soddisfatti trattandosi di macchine già in servizio”, segnaliamo che riguardo alle informazioni sui controlli il documento prevede una prima sezione dedicata agli apparecchi di sollevamento di tipo fisso, di tipo mobile e di tipo trasferibile divisa in due parti.
Una parte generale, “in cui sono individuati gli elementi delle attrezzature che vanno sottoposti a controlli, con la specifica del personale competente per eseguirli e le finalità degli stessi.
Una seconda, in cui sono dettagliati in modo più approfondito i controlli da eseguirsi sugli elementi della macchina ritenuti più critici o necessitanti di ispezioni più articolate”.

La seconda sezione si occupa invece degli accessori di sollevamento non forniti di serie come parte integrante dell’attrezzatura di sollevamento; anche questa sezione è articolata in una parte generale che individua gli elementi oggetto dei controlli, finalizzati ad aspetti strutturali e circuitali, e le figure che dovrebbero condurli, ed una parte di dettaglio su alcuni interventi da eseguirsi.
Inoltre come per le schede già presentate, anche in questo caso sono presenti due appendici:
– nell’appendice A, allo scopo di fornire uno strumento di supporto per le diverse figure coinvolte fattivamente nei controlli, sono state elaborate delle check list che riassumono le ispezioni da condurre in base alla frequenza richiesta;
– nell’appendice B è riportato un facsimile di registro utile strumento per annotare i controlli condotti sull’attrezzatura di lavoro, al fine anche di ottemperare a quanto previsto dall’art. 71 comma 9 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.”.

 

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