La Legge che ha dato vita al Servizio Sanitario Nazionale assicura l’assistenza sanitaria in Italia a tutti i cittadini che hanno la residenza in Italia, di conseguenza, fatta eccezione per le ipotesi di distacco lavorativo, è regola generale che tutti coloro che trasferiscono la residenza dall’Italia verso un altro Stato perdono il diritto all’assistenza sanitaria sia in Italia che all’estero; questo avviene automaticamente all’atto della cancellazione presso l’anagrafe comunale.
Tuttavia è riconosciuta na forma di assistenza limitata ai cittadini italiani con lo status di Emigrato (italiani di prima generazione nati in Italia) ed ai cittadini italiani titolari di pensione corrisposta da Enti Previdenziali italiani, iscritti nei registri comunali degli Aire, che rientrino temporaneamente in Italia.
A queste due categorie sono assicurate gratuitamente le prestazioni ospedaliere urgenti per un periodo massimo di 90 giorni per ogni anno solare (D.M. 1° febbraio 1996), purché gli interessati non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata.
Per ottenere le prestazioni sanitarie urgenti occorre presentare agli uffici competenti la specifica dichiarazione sostitutiva.