Soggiorni in ambito UE, Spazio Economico Europeo (SEE) o Svizzera
Per ricevere assistenza sanitaria in uno Stato dell’Unione Europea (UE), dello Spazio Economico Europeo (SEE) o in Svizzera occorre essere in possesso della TEAM (Tessera europea di assicurazione malattia).
In Italia la TEAM costituisce il retro della tessera sanitaria magnetica distribuita a tutti i cittadini aventi diritto all’assistenza sanitaria.
L’emissione della tessera è in carico all’Agenzia delle Entrate su mandato del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF).
La tessera sanitaria magnetica ha una validità di 6 anni, salvo i casi di durata inferiore collegata a posizioni di assistiti stranieri titolari di permesso di soggiorno, e :
- sostituisce il vecchio tesserino del codice fiscale
- non sostituisce l’attuale tessera sanitaria cartacea rilasciata al cittadino dagli uffici dell’Ausl all’atto dell’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), in quanto non riporta il nominativo del medico di fiducia e le eventuali esenzioni per patologia/invalidità.
a all’indirizzo del luogo di residenza, anche in caso di domicilio sanitario in un comune diverso.
Gli assistiti iscritti al SSN che non hanno ricevuto la tessera sanitaria o l’hanno smarrita possono richiederla secondo le modalità indicate alla pagina dedicata.
I tempi di emissione della tessera da parte dell’Ausl sono di circa 20-30 giorni dalla richiesta. Le persone che hanno necessità di partire in tempi brevi possono richiedere un certificato sostitutivo provvisorio tramite il sito del Ministero delle finanze.
Per ottenere le cure è possibile rivolgersi direttamente alle strutture sanitarie e ai prestatori di cure della località estera in cui ci si trova.
Le cure sanitarie sono assicurate applicando la legislazione del paese di temporaneo soggiorno alle stesse condizioni dei cittadini residenti quindi se per determinate prestazioni è previsto il pagamento del ticket (es. ricoveri ospedalieri) l’interessato deve farsene carico e non può pretenderne il rimborso al momento del rientro in Italia.
Se lo scopo del soggiorno all’estero è quello di ricevere cure e prestazioni sanitarie particolari e programmate, la TEAM o il certificato sostitutivo non coprono questo tipo di prestazioni per cui le relative spese restano a carico del cittadino (per informazioni consultare la sezione “ricevere cure all’estero per cure e prestazioni sanitarie particolari“.
Le normative comunitaria e nazionale non prevedono il rimborso delle spese per il trasporto dell’ammalato dall’estero all’Italia.
Se nel corso di un temporaneo soggiorno in un Paese UE il cittadino non ha presentato la TEAM per ricevere prestazioni sanitarie, è probabile che l’istituzione sanitaria del Paese estero richieda il pagamento delle spese pertanto, una volta rientrato in Italia, l’interessato potrà richiedere il rimborso presso i punti unici di prenotazione e assistenza di base o gli uffici mobilità interazionale dell’Ausl di Modena.
La Svizzera non ha aderito al Regolamento Ue n. 1231/2010 che estende l’applicazione delle norme comunitarie in materia di sicurezza sociale ai cittadini stranieri quindi per gli assistiti di cittadinanza straniera (extraeuropea), anche se iscritti al SSN italiano, la Svizzera non accetta la TEAM. Nei casi in cui un cittadino straniero, iscritto nelle liste degli assistiti della Ausl di Modena, fruisca di prestazioni sanitarie in Svizzera durante un temporaneo soggiorno in quel Paese, dovrà pagare direttamente le prestazioni fruite alla Svizzera e una volta rientrato in Italia potrà richiederne il rimborso.
Si ricorda che in alcuni Stati (es. Francia e Svizzera) le strutture sanitarie che erogano le prestazioni possono richiederne il pagamento anche alle persone in possesso della TEAM. In tal caso è consigliato rivolgersi direttamente alla competente istituzione francese (CPAM) o svizzera (la LAMal) per richiedere il rimborso.
La richiesta per l’eventuale rimborso delle spese sostenute (se dovuto) deve essere presentata ai Punti unici di prenotazione e assistenza di base utilizzando l’apposito modulo di richiesta disponibile alla pagina dedicata unitamente alle fatture in originale e ai certificati medici dai quali deve risultare la necessità delle prestazioni sanitarie ricevute.
Con alcuni Paesi (Argentina, Australia, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Capoverde, Città del Vaticano e Santa Sede, Macedonia, Principato di Monaco, San Marino, Serbia, Montenegro, Tunisia e Svizzera) sono in vigore accordi di sicurezza sociale che prevedono la copertura sanitaria, limitata alle cure urgenti, dietro presentazione di un attestato di copertura sanitaria.
Per ottenere l’attestato di copertura sanitaria, i cittadini interessati devono consegnare l’autocertificazione dei requisiti richiesti negli accordi presso i Punti unici di prenotazione e assistenza di base o gli Uffici mobilità interazionale dell’Ausl di Modena.
Se il cittadino è sprovvisto dell’attestato e ha pagato direttamente le prestazioni sanitarie ricevute, non potrà richiedere il rimborso delle spese sostenute al rientro in Italia.
Si ricorda che in alcuni Stati (Bosnia, Serbia, Montenegro, Brasile e Argentina) le Convenzioni bilaterali possono non essere applicate anche in presenza dell’attestato di copertura sanitaria, a discrezione dell’Istituzione sanitaria del paese: si consiglia pertanto di stipulare prima della partenza polizze private.
I cittadini in soggiorno temporaneo, per motivi diversi dal lavoro, non hanno diritto al rimborso delle spese sanitarie sostenute all’estero per cure mediche urgenti.
Nei Paesi extra UE o non convenzionati con l’Italia i cittadini sono tenuti a pagare in proprio le spese mediche (spesso notevolmente elevate) per far fronte a qualsiasi problema di salute che dovesse subentrare durante la permanenza all’estero, senza alcuna possibilità di rimborso al rientro in Italia, fatta salva la detraibilità prevista dalla legge in sede di dichiarazione dei redditi.
A chi si reca in questi Stati per turismo, affari o visite è pertanto assolutamente consigliato munirsi di adeguata copertura sanitaria mediante la stipula di una polizza assicurativa privata