Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è definito dal D.Lgs. 81/2008 (cosiddetto Testo Unico sulla sicurezza del lavoro) come "persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro".
Tra le sue funzioni principali:
Inoltre, il RLS:
I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali.
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto privacy e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento unico di valutazione dei rischi interferenziali, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
L'esercizio delle funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.