Maternità e tutela dal lavoro a rischio

La normativa in vigore, Decreto Legislativo n. 151/01  e s.m.i., stabilisce che è vietato adibire le lavoratrici madri al trasporto, al sollevamento di pesi e ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. Il Decreto elenca una serie di lavori a rischio vietati per tutto il periodo della gestazione e, in specifici casi,  fino a 7 mesi dopo il parto.

Il datore di lavoro deve adibire la lavoratrice in gravidanza a mansioni adeguate. Se ciò non fosse possibile, le verrà concessa l’autorizzazione all’anticipo e/o al prolungamento del periodo di astensione obbligatoria, tramite un provvedimento emanato dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL).

Esempi di lavoro a rischio

  • lavori faticosi come il sollevamento o il trasporto di pesi o lavori che obbligano a stare in piedi per più di metà dell’orario di lavoro o che comportano posizioni particolarmente affaticanti
  • lavori pericolosi, come quelli effettuati con l’ausilio di scale o altri con rischio di cadute
  • lavori che espongono a sostanze chimiche pericolose per la salute: tossiche, nocive, irritanti
  • lavori che espongono a rischio biologico o a radiazioni ionizzanti
  • lavori con macchine o utensili che trasmettono intense vibrazioni o effettuati su mezzi di locomozione in moto
  • lavori eseguiti in ambienti particolarmente polverosi o rumorosi, o in presenza di condizioni microclimatiche particolarmente sfavorevoli.

Inoltre è vietato adibire le lavoratrici al lavoro notturno, dalle ore 24 alle ore 6, per tutto il periodo della gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:

  • la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
  • la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni.

La lavoratrice deve informare il datore di lavoro e consegnargli il certificato medico che attesta di essere in gravidanza.

Questo consente al datore di lavoro l’immediato allontanamento dall’eventuale mansione a rischio e l’applicazione delle misure di tutela previste dalla legge, cioè il cambio mansione o la richiesta di interdizione anticipata e/o prolungata all’Ispettorato territoriale del lavoro.

Il datore lavoro deve:

  • valutare preliminarmente i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici, i processi e le condizioni di lavoro
  • informare le lavoratrici ed i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sulla valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di protezione e prevenzione individuate
  • adottare le misure necessarie per evitare l’esposizione al rischio delle lavoratrici
  • adibire la lavoratrice in gravidanza ad altra mansione, nel caso in cui non possa eliminare il rischio

Se non è in grado di adibire la lavoratrice in gravidanza ad altra mansione idonea, il datore di lavoro deve avviare il percorso per l’interdizione anticipata e/o prolungata dal lavoro, inviando una PEC all’Ispettorato territoriale del lavoro di Modena (ITL.Modena@pec.ispettorato.gov.it) la seguente documentazione:

  1.  La richiesta di interdizione anticipata e/o post partum dal lavoro, compilando il “modulo  INL 11”,  scaricabile dal sito dell’ Ispettorato nazionale del lavoro (INL)
  2. Copia del certificato medico che attesta lo stato di gravidanza, o copia dell’autocertificazione di nascita del bambino, consegnato al datore di lavoro dalla lavoratrice
  3. Tutti gli allegati citati nella modulistica suddetta

L’interdizione anticipata e/o prolungata dal lavoro può anche essere richiesta direttamente dalla lavoratrice, che deve compilare il “modulo INL11.1”, scaricabile dal sito dell’INL e trasmetterlo all’Ispettorato territoriale del lavoro di Modena, unitamente alla documentazione specificata nel modulo stesso.

 

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