Dal 2 maggio 2025 le persone residenti in Emilia-Romagna e le persone non residenti ma domiciliate che hanno il proprio medico in regione, sono chiamate a compartecipare alla spesa sanitaria sui farmaci di fascia A.

Sui farmaci di fascia A (ricetta DEMA o rossa) è chiesto un contributo pari a € 2,20 (due euro e venti centesimi) a confezione di medicinale, fino ad un massimo di € 4,00 (quattro euro) a ricetta.

Sono esclusi dal pagamento del ticket sopra indicato le seguenti categorie di persone:

  • cittadini con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito del nucleo familiare inferiore a 36.151,98 euro (ex art. 8, comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni) aventi codice di esenzione E01;
  • cittadini disoccupati, e loro familiari a carico, con reddito del nucleo familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni) aventi codice di esenzione E02;
  • cittadini titolari di assegno sociale, e loro familiari a carico, aventi codice di esenzione E03 (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni);
  • cittadini titolari di pensione al minimo con più di 60 anni, e loro familiari a carico, con reddito del nucleo familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni) aventi codice di esenzione E04;
  • cittadini con patologia cronica e invalidante, affetti da malattia rara come individuate dal DPCM 12 gennaio 2017, titolari di invalidità parziale, relativamente ai farmaci correlati alla patologia/malattia/invalidità riconosciuta, secondo quanto riportato dal medico mediante la prescrizione;
  • cittadini sottoposti a terapia del dolore cronico e infortunati sul lavoro, relativamente ai farmaci correlati alla patologia secondo quanto riportato dal medico mediante la prescrizione;
  • cittadini invalidi civili, di guerra, del lavoro, per servizio, titolari di esenzione del ticket per invalidità totale o parziale;
  • cittadini ciechi e sordomuti;
  • cittadini danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazione di emoderivati;
  • cittadini vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, vittime del dovere e familiari;
  • cittadini stranieri irregolarmente presenti titolari di tessera STP, minori stranieri non accompagnati e minori comunitari affidati a Comunità/Famiglie (codici esenzioni ticket X01,X23 e X24);
  • cittadini profughi ucraini aventi codice di esenzione X22;
  • cittadini detenuti o internati.

Per quanto riguarda le persone che hanno un'esenzione dal pagamento del ticket per malattie croniche e malattie rare, i titolari di invalidità parziale e gli infortunati sul lavoro, l’esenzione del ticket è prevista limitatamente ai farmaci correlati alla patologia, malattia, invalidità riconosciute.

In tutti i casi, il medico che prescrive la ricetta deve indicare il codice di esenzione sulla ricetta stessa, in relazione alla scelta dei farmaci per il trattamento della patologia principale e sue complicanze.


Farmaco di marca e farmaco generico

L’eventuale differenza di costo tra il farmaco di marca e quello del corrispondente farmaco generico resta a carico del cittadino, anche per chi è titolare di esenzione dal ticket.

Il farmacista è tenuto a proporre all’assistito un farmaco equivalente (generico) a carico del Servizio sanitario ma, se la persona sceglie comunque il farmaco di marca, dovrà pagare la differenza di prezzo come stabilito dalla Legge n.. 405/2001.

Solo gli invalidi di guerra e le vittime del terrorismo non sono tenuti al pagamento di tale differenza di costo tra il farmaco di marca e il farmaco generico.

Ultimo aggiornamento: 15 giugno 2026, 17:18