La normativa in vigore, Decreto Legislativo n. 151/01 e s.m.i., stabilisce che è vietato adibire le lavoratrici madri al trasporto, al sollevamento di pesi e ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. Il Decreto elenca una serie di lavori a rischio vietati per tutto il periodo della gestazione e, in specifici casi, fino a 7 mesi dopo il parto.
Il datore di lavoro deve adibire la lavoratrice in gravidanza a mansioni adeguate. Se ciò non fosse possibile, le verrà concessa l’autorizzazione all’anticipo e/o al prolungamento del periodo di astensione obbligatoria, tramite un provvedimento emanato dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL).
Esempi di lavoro a rischio
- lavori faticosi come il sollevamento o il trasporto di pesi o lavori che obbligano a stare in piedi per più di metà dell’orario di lavoro o che comportano posizioni particolarmente affaticanti
- lavori pericolosi, come quelli effettuati con l’ausilio di scale o altri con rischio di cadute
- lavori che espongono a sostanze chimiche pericolose per la salute: tossiche, nocive, irritanti
- lavori che espongono a rischio biologico o a radiazioni ionizzanti
- lavori con macchine o utensili che trasmettono intense vibrazioni o effettuati su mezzi di locomozione in moto
- lavori eseguiti in ambienti particolarmente polverosi o rumorosi, o in presenza di condizioni microclimatiche particolarmente sfavorevoli.
Inoltre è vietato adibire le lavoratrici al lavoro notturno, dalle ore 24 alle ore 6, per tutto il periodo della gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
- la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
- la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni.
La lavoratrice deve informare il datore di lavoro e consegnargli il certificato medico che attesta di essere in gravidanza.
Questo consente al datore di lavoro l’immediato allontanamento dall’eventuale mansione a rischio e l’applicazione delle misure di tutela previste dalla legge, cioè il cambio mansione o la richiesta di interdizione anticipata e/o prolungata all’Ispettorato territoriale del lavoro.
Il datore lavoro deve:
- valutare preliminarmente i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici, i processi e le condizioni di lavoro
- informare le lavoratrici ed i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sulla valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di protezione e prevenzione individuate
- adottare le misure necessarie per evitare l’esposizione al rischio delle lavoratrici
- adibire la lavoratrice in gravidanza ad altra mansione, nel caso in cui non possa eliminare il rischio
Se non è in grado di adibire la lavoratrice in gravidanza ad altra mansione idonea, il datore di lavoro deve avviare il percorso per l’interdizione anticipata e/o prolungata dal lavoro, inviando una PEC all’Ispettorato territoriale del lavoro di Modena (ITL.Modena@pec.ispettorato.gov.it) la seguente documentazione:
- La richiesta di interdizione anticipata e/o post partum dal lavoro, compilando il “modulo INL 11”, scaricabile dal sito dell’ Ispettorato nazionale del lavoro (INL)
- Copia del certificato medico che attesta lo stato di gravidanza, o copia dell’autocertificazione di nascita del bambino, consegnato al datore di lavoro dalla lavoratrice
- Tutti gli allegati citati nella modulistica suddetta
L’interdizione anticipata e/o prolungata dal lavoro può anche essere richiesta direttamente dalla lavoratrice, che deve compilare il “modulo INL11.1”, scaricabile dal sito dell’INL e trasmetterlo all’Ispettorato territoriale del lavoro di Modena, unitamente alla documentazione specificata nel modulo stesso.