Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è definito dal D.Lgs. 81/2008 (cosiddetto Testo Unico sulla sicurezza del lavoro) come “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro“.
Tra le sue funzioni principali:
- ha accesso ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva
- è consultato sulla designazione del responsabile (RSPP) e degli addetti al servizio di prevenzione (ASPP), alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente
- è consultato in merito all’organizzazione della formazione sulla sicurezza
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza
- riceve una formazione adeguata
- promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito
- partecipa alla riunione periodica indetta dal datore di lavoro
- fa proposte in merito alla attività di prevenzione
- avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro
Inoltre il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza:
- deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati sugli infortuni
- non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali
- su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di valutazione dei rischi
- è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto privacy e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento unico di valutazione dei rischi interferenziali, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni
L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.