I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è definito dal D.Lgs. 81/2008 (cosiddetto Testo Unico sulla sicurezza del lavoro) come “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro“.

Tra le sue funzioni principali:

  • ha accesso ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
  • è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
  • è consultato sulla designazione del responsabile (RSPP) e degli addetti al servizio di prevenzione (ASPP), alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
  • è consultato in merito all’organizzazione della formazione sulla sicurezza;
  • riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
  • riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
  • riceve una formazione adeguata;
  • promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
  • formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
  • partecipa alla riunione periodica indetta dal Datore di lavoro;
  • fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
  • avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
  • può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Inoltre, il RLS:

  • deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati sugli infortuni.
  • non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
  • su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di valutazione dei rischi.

I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali.

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto privacy e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento unico di valutazione dei rischi interferenziali, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.

L’esercizio delle funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

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