Aiuti e agevolazioni per donne vittime di violenza

  • possibilità di patrocinio gratuito in deroga ai limiti di reddito per le vittime di reati riconducibili alla violenza di genere (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia DPR 30 maggio 2002 art.76 comma 4)
  • possibilità per una donna dipendente pubblica, vittima di violenza di genere e inserita in specifici percorsi di protezione, di chiedere il trasferimento in un’amministrazione di un comune diverso da quello in cui risiede (rif. Legge n. 124/2015 art.14 comma 6 – deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni)
  • reddito di libertà, un contributo destinato alle donne vittime di violenza (con o senza figli minori), seguite dai centri antiviolenza riconosciuti e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, per contribuire a sostenerne l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale, nonché il percorso scolastico di eventuali figli minori. Requisiti: essere residenti nel territorio italiano, cittadine italiane o comunitarie o, in caso di cittadine extracomunitarie è necessario essere in possesso di regolare permesso di soggiorno o status di rifugiate politiche o di protezione sussidiaria (decreto Presidente Consiglio dei Ministri, 17 dicembre 2020 art. 3 comma 1)
  • congedo per le donne vittime di violenza di genere (D. Lgs n. 80/2015 art. 24) secondo il quale:
  1. la dipendente di un datore di lavoro pubblico o privato, con esclusione del lavoro domestico, inserita in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio (di cui all’articolo 5bis del Decreto legge n. 93 del 14 agosto 2013 convertito, con modificazioni in legge n.119 del 15 ottobre 2013), ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi.
  2. la lavoratrice titolare di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio (di cui all’articolo 5bis del Decreto legge n. 93 del 14 agosto 2013 convertito, con modificazioni in legge n.119 del 15 ottobre 2013) ha il diritto alla sospensione del rapporto contrattuale per motivi connessi allo svolgimento del percorso di protezione, per il periodo corrispondente all’astensione, la cui durata non può essere superiore a tre mesi.
  3. drante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L’indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l’importo dell’indennità dall’ammontare dei contributi previdenziali dovuti all’ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l’assicurazione per le prestazioni di maternità, l’indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Tale periodo è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
  4. il congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di tre anni secondo quanto previsto da successivi accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione del congedo, la dipendente può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.
  5. la lavoratrice di cui al comma 1 ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale od orizzontale, ove disponibili in organico. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.
  6. restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva.
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