Soggiorno all’estero per motivi di lavoro

I cittadini iscritti al Servizio Sanitario Nazionale che per motivi di lavoro si recano all’estero nei Paesi non convenzionati con l’Italia, possono usufruire della copertura sanitaria in forma indiretta, cioè sono tenuti ad anticipare le spese e potranno successivamente chiedere il rimborso attraverso i Consolati, le Ambasciate o al Ministero della Salute entro tre mesi dall’effettuazione della spesa.

Per la copertura sanitaria occorre richiedere al Distretto di residenza l’apposito modello (ex D.P.R. 618/80) presentando:

  • se lavoratore dipendente, l’attestazione del datore di lavoro da riportare sul modello (ex D.P.R. 618/80) con indicazione dello Stato estero presso cui il lavoratore presterà la propria attività e la durata di tale permanenza;
  • se lavoratore autonomo, la domanda di auto-distacco e dimostrazione attraverso la dichiarazione dei redditi  (o autocertificazione) di essere in regola con i versamenti fiscali per l’assistenza sanitaria

La richiesta di rimborso delle eventuali spese sostenute deve essere inoltrata all’Ambasciata o al Consolato territorialmente competente entro 3 mesi dalla data dell’ultima spesa sostenuta correlata alla malattia o all’infortunio.

L’Ambasciata di riferimento trasmetterà la richiesta dell’interessato insieme alla documentazione comprovante le spese al Ministero della Salute che, constatata la regolarità e la completezza della documentazione, provvederà alla liquidazione delle spese o al rigetto della richiesta.
In caso di rientro saltuario in Italia il lavoratore ha diritto alle prestazioni garantite alla generalità dei cittadini documentando l’attività di lavoro all’estero. L’assistenza sanitaria, se la brevità del periodo di rientro è inferiore ai 30 gg., è comunque assicurata sotto forma di visita occasionale a carico del cittadino.

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