Detenzione e utilizzo sorgenti di radiazioni ionizzanti (RI)
Le pratiche che prevedono la detenzione/utilizzo di sorgenti di radiazioni ionizzanti, sia come sostanze radioattive sia come macchine radiogene, sono regolamentate dal D.lgs. n.101/2020 che le suddivide dal punto di vista autorizzativo in 3 categorie:
- pratiche soggette a sola notifica
- pratiche soggette a nulla osta di categoria B
- pratiche soggette a nulla osta di categoria A
Il nulla osta di categoria A è rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con i Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, acquisito il parere dell’ISIN e sentite le regioni territorialmente competenti.
I detentori delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, soggette a notifica o a specifico provvedimento autorizzativo, dovranno poi anche registrarsi sul sito dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) inserendo i dati relativi alle singole sorgenti di radiazioni ionizzanti entro 10 giorni dall’inizio della loro detenzione.
Quando l’attività che si intende intraprendere non è soggetta a nulla osta, ma bensì solo a notifica, è necessario inviare tale notifica agli organismi preposti di seguito indicati la notifica preventiva di pratica (art. 46 D.lgs. 101/2020), almeno 30 giorni prima dell’inizio della pratica.
Quando si cessa una pratica soggetta a notifica è necessario inviare agli stessi organismi una notifica preventiva di cessazione almeno 30 giorni prima della cessazione.
Per il territorio della provincia di Modena, la notifica e la cessazione di pratica va inviata per PEC ai seguenti organismi:
- Servizio di igiene pubblica della Ausl di Modena (dsp@pec.ausl.mo.it)
- Comando provinciale dei Vigili del Fuoco (com.modena@cert.vigilfuoco.it)
- ARPAE sede di Modena (aoomo@cert.arpa.emr.it)
- Ispettorato territoriale del lavoro (ITL.Modena@pec.ispettorato.gov.it)
Tempistiche di notifica per attrezzature medico radiologiche
La notifica preventiva di avvio di attrezzature medico radiologiche va inviata agli organismi sopra indicati almeno 10 giorni prima dell'inizio della pratica e la notifica di cessazione almeno 10 giorni giorni prima della cessazione.
Prima di avviare una pratica, cioè prima di iniziare l’impiego di apparecchiature radiologiche ai fini di diagnostica medica, l’esercente è tenuto a valutarne i rischi, con il coinvolgimento dell’esperto di radioprotezione di cui dovrà acquisire la specifica relazione, e progettarne l’installazione con il coinvolgimento dello specialista in fisica medica e del responsabile dell’impianto radiologico (compresa l’individuazione delle apparecchiature da acquisire). Una volta fatto questo dovrà provvedere alla sua “notifica” agli organi di vigilanza, almeno 10 giorni prima di avviarla, fornendo loro tutte le informazioni individuate esplicitamente dal Legislatore sottoscritte, oltre che dall’esperto in radioprotezione come avveniva in precedenza, anche dal responsabile dell’impianto radiologico per quanto di competenza.
Entro 10 giorni dall’inizio della detenzione dell’apparecchiatura radiologica, l’esercente deve inserirne le informazioni identificative sul sito dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN)
Contenuto della notifica di pratica o di sua variazione
Gli elementi che dovranno essere puntualmente riportati nella notifica e nella comunicazione di variazione di pratica sono indicati nel punto 4 dell’allegato IX del D.lgs. 101/2020:
L'istanza deve essere presentata secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 101/2020 e deve contenere gli elementi del processo di giustificazione e tutte le altre informazioni pertinenti per la radioprotezione riportate nell’Allegato XIV del D.lgs. n. 101/2020. Tali informazioni sono necessarie per l’esame della richiesta di nulla osta che, così come stabilito dal comma 3 dell’art. 52, tiene conto dell’ubicazione delle installazioni, dell’idoneità dei locali, delle strutture di radioprotezione, delle modalità di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto, dell’organizzazione del sistema di radioprotezione e dei vincoli di dose adottati, delle conseguenze di eventuali incidenti, e delle modalità di allontanamento di materiali o smaltimento nell’ambiente di rifiuti radioattivi.
Una volta predisposta deve essere inviata ai seguenti organismi:
- al Prefetto o, per quanto attiene le pratiche relative alle esposizioni a scopo medico e medico veterinario e di ricerca scientifica in vivo e in vitro svolte presso strutture sanitarie, al Sindaco del Comune nel cui territorio è ubicato l’Insediamento
- al Servizio di igiene pubblica della Ausl di Modena (dsp@pec.ausl.mo.it)
- al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco (com.modena@cert.vigilfuoco.it)
- ad ARPAE sede di Modena (aoomo@cert.arpa.emr.it)
- all'Ispettorato territoriale del lavoro (ITL.Modena@pec.ispettorato.gov.it)
Nulla osta di categoria B (ex art. 27 D.Lgs. n. 230/95)
Il nulla osta è previsto per:
a. macchine radiogene con caratteristiche costruttive tali che l’energia massima delle particelle accelerate sia superiore a 200 keV;
b. sorgenti di radiazioni con produzione media nel tempo di neutroni su tutto l’angolo solido superiore a 104 al secondo;
c. materie radioattive allorché il valore massimo della concentrazione di attività per unità di massa sia superiore ai valori indicati nella tabella IX-1 dell’all. IX del D.Lgs. 230/95 ed inoltre si verifichi una delle seguenti condizioni:
1.l’attività totale presente nella installazione sia superiore per un fattore 103 ai valori indicati nella tabella IX-1 dell’all. IX del D.Lgs. 230/95;
2.l’attività totale pervenuta o prodotta nell’installazione in ragione d’anno solare sia superiore per un fattore 50 ai valori di cui al punto 1.2 lett. c) punto 1.
d. l’aggiunta intenzionale sia direttamente che mediante attivazione di materie radioattive nella produzione e manifattura di prodotti medicinali o di beni di consumo;
e. l’impiego di acceleratori, di apparecchi radiologici o di materie radioattive per radiografia industriale, per trattamento di prodotti, per ricerca;
f. la somministrazione intenzionale di materie radioattive, a fini di diagnosi, terapia o ricerca medica o veterinaria, a persone e, per i riflessi concernenti la radioprotezione di persone, ad animali;
g. l’impiego di acceleratori, di apparecchi radiologici o di materie radioattive per esposizione di persone a fini di terapia medica
Per le pratiche soggette a notifica l’esercente, almeno 30 giorni prima della data di termine previsto per l’attività, deve inviare la comunicazione preventiva di cessazione agli stessi organismi a cui aveva notificato l'avvio di pratica.
Tale notifica di cessazione deve contenere le informazioni di cui Allegato IX del D.lgs. 101/2020. Ciò significa che:
- per le pratiche che comportano l’impiego di sostanze radioattive, alla comunicazione va allegata una relazione, sottoscritta dall’esperto di radioprotezione, che descriva le operazioni previste per la cessazione, come la destinazione delle sorgenti di radiazioni detenute e degli eventuali rifiuti prodotti sia durante la gestione della pratica sia durante le operazioni connesse alla cessazione. Al termine delle operazioni di cessazione l’esercente dovrà poi trasmetteagli organismi una seconda relazione, sottoscritta dall’esperto di radioprotezione, che attesti l’assenza di vincoli di natura radiologica nelle installazioni in cui la pratica è stata effettuata. La pratica sarà considerata cessata, a tutti gli effetti, trascorsi sessanta giorni dall’invio della Relazione, fermi gli obblighi e le responsabilità dell’Esercente conseguenti agli accertamenti effettuati, anche in data successiva al predetto termine, da parte degli Organi di vigilanza.
- per le pratiche che comportano l’impiego di sole apparecchiature RX, nella comunicazione deve essere indicata la destinazione definitiva delle apparecchiature RX detenute.
Per le pratiche soggette a nulla osta l’esercente deve presentare un’istanza di disattivazione all' Autorità che aveva rilasciato il nulla osta secondo le modalità e i contenuti stabiliti nell’Allegato XIV del D.lgs. n.101/2020.
In particolare, qualora nel nulla osta fossero state inserite specifiche prescrizioni in merito alle modalità di disattivazione dell’installazione in cui la pratica veniva svolta, il titolare del nulla osta deve inviare, entro i termini previsti nello stesso nulla osta, all’Autorità che lo ha rilasciato e agli organismi tecnici, un piano delle operazioni da seguire per la disattivazione. Tale piano deve contenere le valutazioni di sicurezza e protezione, con particolare riferimento alle modalità di produzione, gestione e smaltimento dei rifiuti radioattivi risultanti dallo svolgimento della pratica e dalle operazioni di disattivazione ed alla gestione delle sorgenti di radiazioni impiegate.
L’Autorità competente rilascia il proveddimento di autorizzazione alle operazioni di disattivazione (in accordo con le disposizioni di cui al paragrafo 4 – Allegato XIV – D.lgs. 101/2020), stabilendo eventuali prescrizioni tecniche relative alla fase di disattivazione e subordinando la revoca del nulla osta ad uno specifico parere sulla conclusione della disattivazione.
Tale provvedimento attesta la mancanza di vincoli di natura radiologica sull’installazione in cui la pratica era stata esercitata e la corretta gestione e sistemazione dei rifiuti radioattivi prodotti nel corso della pratica o della disattivazione nonché delle sorgenti di radiazioni ionizzanti impiegate e viene rilasciato, su richiesta del titolare del nulla osta, da:
- ISIN, per i nulla osta di categoria A
- dal comando provinciale dei vigili del fuoco congiuntamente con l’Ispettorato territoriale del lavoro, l’Ausl e l’ARPAE e competenti per territorio in caso di nulla osta di categoria B.
Ultimo aggiornamento: 13 agosto 2026, 09:48
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