Cosa serve
Il giorno della verifica, per le operazioni di collaudo e di verifica, i costruttori ed i datori di lavoro devono mettere a disposizione dei tecnici dell’Ausl:
- il personale necessario allo svolgimento delle operazioni di controllo sotto la vigilanza di un preposto
- i mezzi necessari per l’esecuzione delle operazioni stesse, esclusi apparecchi di misura
- libretto di omologazione o certificato di costruzione CE dell’apparecchiatura a pressione
- il verbale di omologazione di primo o nuovo impianto rilasciato dall’ISPESL (o ANCC per quelli antecedenti al 1984) relativo al luogo d’impianto oppure comunicazione d’installazione sia a ISPESL sia a AUSL per impianti marcati CE secondo D.Lgs
- verbale di prima verifica periodica eseguita da INAIL per impianti messi in servizio dopo il 23 maggio 2012
Accedi al servizio
Per chiedere la verifica la periodica il proprietario dell’impianto, o il legale rappresentante della ditta, deve compilare il modulo seguente e inviarlo per PEC all’indirizzo dsp@pec.ausl.mo.it
Appena possibile il tecnico del Servizio impiantistico contatta il richiedente per concordare la data di appuntamento in cui eseguire la verifica.
Nel caso di recipienti in affitto la richiesta di verifica deve essere fatta dall’azienda che si occupa della manutenzione.
La verifica periodica successiva alla prima deve essere richiesta compilando l’apposito modulo da inviare tramite posta certificata all’indirizzo: dsp@pec.ausl.mo.it
Tempi di attesa
L'appuntamento viene fissato entro:
- un massimo di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta
- 30 giorni dalla data di scadenza del verbale di verifica precedente
Costi
I costi variano della verifica variano in base alla tipologia di di attrezzatura. Consultare il tariffario disponibile in questa pagina.
Insiemi: la tariffa per gli insiemi si ottiene sommando le singole tariffe delle attrezzature, rientranti nell’allegato VII del Decreto Legislativo n. 81/2008, componenti l’insieme.
Gli insiemi sono costituiti da almeno due attrezzature rientranti nel suddetto allegato VII e fino ad un massimo di 10, di limitata complessità (punto 4.2.3 dell’allegato II del decreto ministeriale 11 aprile 2011) e sono considerati come unità indivisibile; ai costi finali si applica una riduzione del 20% sul costo complessivo.
E’ previsto il pagamento di una tariffa anche in caso di sopralluogo a vuoto, cioè nel caso in cui un tecnico che, recatosi sul posto stabilito per l’esecuzione di una verifica periodica, non possa procedere per cause indipendenti dalla propria volontà. Fra le cause di sopralluogo a vuoti rientano ad esempio:
- la mancata disponibilità dell’attrezzatura da verificare
- attrezzatura non raffreddata;
- l'assenza del conducente/manovratore
- la mancanza dei mezzi (ad eccezione degli strumenti di misura) necessari per l’esecuzione delle prove quali, ad esempio, i pesi indispensabili alla esecuzione delle prove di carico, laddove previste
- caratteristiche dei luoghi inadeguati al punto da impedire la esecuzione di manovre e prove
Dove
Servizio impiantistico antinfortunistico - MODENA
strada Martiniana, 21
41126 - MODENA
Orari del servizio
Consulta gli orari del Servizio impiantistico antinfortunistico nella pagina dedicata
Contatti
I recapiti di segreteria e dei tecnici del Servizio sono disponibili nella pagina dedicata
Cos'è
Il Decreto ministeriale n. 329/2004 definisce criteri precisi basati sulla tipologia di fluido e sulle dimensioni dell'attrezzatura, a condizione che siano integrate nel ciclo produttivo aziendale:
- recipienti fissi a pressione: serbatoi, autoclavi e accumulatori che contengono gas compressi, liquefatti o disciolti (es. aria compressa, GPL, azoto, ossigeno). Sono esclusi i serbatoi per trasporti stradali/ferroviari e le bombole portatili con capacità pari o inferiore a 80 litri
- generatori di vapore o di acqua surriscaldata: caldaie industriali utilizzate per la produzione di energia termica o vapore di processo
L'obbligatorietà della verifica scatta quando il prodotto tra la pressione massima ammissibile (PS in bar) e il volume (V in litri) supera determinate soglie di rischio (regola del PS × V), pertanto la verifica delle condizioni di sicurezza dei recipienti fissi contenenti gas compressi liquefatti o disciolti diversi dal vapore d’acqua, si applica ai recipienti fissi di capacità superiore a 24 litri contenenti gas compressi liquefatti o disciolti diversi dal vapore d’acqua, non assimilabili a quelli adibiti per il trasporto, escluse le bombole con capacità non superiore a 80 litri.
La periodicità delle verifiche è stabilita nell’All. VII del D.Lgs n. 81/2008.
A chi si rivolge
Datori di lavoro, legali rappresentanti e proprietari/utilizzatori di aziende o stabilimenti in cui sono installati e utilizzati:
- recipienti fissi a pressione contenenti gas compressi, liquefatti o disciolti (es. serbatoi di aria compressa, serbatoi GPL, autoclavi, accumulatori)
- generatori di vapore o di acqua surriscaldata (es. caldaie industriali)
Procedure collegate all'esito
Il giorno dell'appuntamento, dopo la verifica, il tecnico rilascia il verbale all'interessato
Unità operativa responsabile
Servizio impiantistico antinfortunistico (UOIA)
strada martiniana 21
41126 - Modena località Baggiovara
Responsabile del servizio
Modulistica
Allegati
Ultimo aggiornamento: 10 ottobre 2026, 08:53
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