Come chiedere le esenzioni E01, E02, E03 o E04 se non sono automaticamente riconosciute dall'Agenzia delle entrate
EsploraChiarimenti relativi alle esenzioni per reddito
Come reddito complessivo va considerato il reddito al lordo degli oneri deducibili compreso il reddito prodotto all’estero se e in quanto deve essere dichiarato in Italia. Non fanno parte del reddito complessivo i redditi soggetti a tassazione separata (arretrati di pensione, liquidazione, ecc.).
Il diritto all’esenzione del ticket per reddito è riconosciuto, sulla base delle informazioni inviate dall’Agenzia delle entrate, alle persone che hanno i requisiti per essere esenti ticket in base viene considerato il reddito familiare fiscale lordo annuo dell’anno precedente.
In caso di dubbi sulla propria situazione di reddito è possibile rivolgersi all’Agenzia delle entrate, ad un Patronato, al CAAF o ad altro soggetto che offre assistenza fiscale.
Ai fini della individuazione dei componenti del nucleo familiare si deve fare riferimento al criterio fiscale e pertanto compongono il nucleo fiscale:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato
- e le persone per le quali spettano le detrazioni per carichi di famiglia.
Non si considera il nucleo anagrafico, cioè quello risultante dal certificato anagrafico, ma unicamente il nucleo fiscale.
I familiari a carico sono quelli non indipendenti dal punto di vista fiscale e per i quali l’interessato gode di detrazioni fiscali perché il loro reddito è inferiore a € 2.840,51, cioè:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato
- i figli naturali e/o adottati, affidati o affiliati anche se non conviventi o residenti all’estero, con reddito non superiore a € 2.840,51 senza limiti di età o non superiore a € 4000 fino ai 24 anni di età
Sono considerati a carico anche i familiari seguenti solo se conviventi con il contribuente oppure nel caso in cui lo stesso corrisponda loro assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato
- i discendenti dei figli
- i genitori e gli ascendenti prossimi
- i genitori adottivi
- i generi e le nuore
- il suocero e la suocera
- i fratelli e le sorelle, anche unilaterali
Per i figli la detrazione d’imposta compete indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito purché possiedano un reddito complessivo annuo non superiore a € 2.840,51.
Per la determinazione del reddito del nucleo familiare non si deve fare riferimento al regime patrimoniale dei coniugi non legalmente separati (es. regime separazione dei beni) o a dichiarazioni dei redditi effettuate dai coniugi separatamente.
La presentazione dell’autocertificazione di esenzione dal ticket per i minori di anni 6 spetta al genitore che ha il figlio a carico e fruisce delle relative detrazioni fiscali, nel caso in cui il figlio risulti a carico di entrambi i genitori, l’autocertificazione è rilasciata dal genitore individuato di comune accordo. Il reddito a cui fare riferimento è quello del nucleo familiare costituito dal genitore che rilascia l’autocertificazione e dagli eventuali familiari per i quali spettano le detrazioni per i carichi di famiglia.
Le persone in attesa della prima occupazione, per quanto riguarda l'esenzione dal pagamento del ticket per reddito, non vengono intese come disoccupate.
Invece si intendono "disoccupate" le persone dai 16 anni in poi che:
- hanno perso/cessato un precedente lavoro dipendente
- sono alla ricerca di una nuova occupazione e iscritte ad un Centro per l'impiego
Possono rientrare nella condizione di "dicuccupato" anche le persone che pur avendo avuto, come ultima occupazione, un’attività di lavoro autonomo hanno precedentemente svolto attività di lavoro subordinato (anche diversi anni prima rispetto all’ultima attività di lavoro autonomo) e sono iscritte ai Centri per l’impiego nel momento della fruizione della prestazione per la quale richiedono l’esenzione dal ticket.
La condizione di disoccupato, risultante dall’iscrizione ai Centri per l’impiego, deve sussistere al momento della fruizione della prestazione mentre per il reddito del nucleo familiare si fa riferimento al reddito dell’anno precedente.
Si intendono come tali le persone titolari di pensioni definite “al minimo” dagli ordinamenti pensionistici di appartenenza e le pensioni integrate al minimo INPS.
L’assegno sociale è una prestazione di natura assistenziale riservata alle persone che hanno compiuto 65 anni di età, residenti stabilmente in Italia e che hanno un reddito inferiore ai limiti previsti dalla legge, al di sotto di quello che è considerato il “minimo vitale”.
Contenuti correlati
- Come chiedere le esenzioni dal pagamento del ticket per reddito (esenzioni E01, E02, E03 o E04)
- Richiesta di annullamento/revoca dell’esenzione ticket per motivi di reddito (E01, E02, E03 ed E04), per lavoratori colpiti dalla crisi (E99) e per famiglie con almeno due figli a carico fiscale (FA2)
PARLIAMO DI
Ultimo aggiornamento: 04 giugno 2026, 10:24
.png)