Panoramica
La finalità dell'autorizzazione sanitaria rilasciata dal Comune in cui si trovano i locali di conservazione dei prodotti fitosanitari è quella di assicurare la tutela della salute pubblica, degli acquirenti e degli addetti che operano in tali rivendite.
Il Comune rilascia l'autorizzazione solo dopo aver chiesto un sopralluogo e un parere al Servizi igiene degli alimenti dell’Ausl.
Il sopralluogo, essendo attività svolta nell’interesse del richiedente, prevede il pagamento di una tariffa stabilita dalla Regione Emilia-Romagna:
- per i locali che hanno una superficie uguale o inferiore a 100 mq la tariffa è di 72,00 €
- per i locali che hanno una superficie superiore a 100 mq la tariffa è di 222,00 €
La normativa che regolamenta le caratteristiche dei locali di deposito (Circolare Ministeriale del 1995) risulta datata rispetto alla evoluzione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in presenza di pericoli chimici. Sicuramente sono validi tutti i divieti e le prescrizioni finalizzati a tutelare la salute pubblica quali:
- divieto di tenere alimenti e mangimi nei locali di deposito;
- divieto di accesso a persone estranee alla attività;
- obbligo di tenere chiusi a chiave i locali;
- obbligo di tenere a disposizione i DPI necessari per gestire perdite di prodotto (maschera, guanti, stivali idonei al contatto con sostanze chimiche pericolose).
Dal 2015 i prodotti fitosanitari destinati ad uso professionale, a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo, potranno essere venduti solo a coloro che saranno in possesso dell’abilitazione all’acquisto e all’utilizzo.
I prodotti fitosanitari ad uso professionale andranno conservati in locali o aree dedicate delimitate anche da rete metallica o armadi sempre tenuti chiusi e dotati di chiusura di sicurezza.
A chi si rivolge
Come fare
La domanda di autorizzazione deve essere presentata al Comune in cui si trovano i locali di deposito.
Ulteriori informazioni
PARLIAMO DI
Ultimo aggiornamento: 22 luglio 2026, 08:41
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